CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 27577/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA /5) sul ricorso iscritto al n. 27394/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE; rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE; rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 391/2021 della CORTE di APPELLO di LECCE, depositata il 1° aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera ci consiglio non partecipata del 12 luglio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il tribunale di Lecce accolse la domanda, formulata da [OSCURATO:PERSONA] contro il Comune di Cutrofiano a titolo di responsabilità contrattuale, di risarcimento dei danni subìti in seguito all'acquisto, in un'asta pubblica comunale, di un suolo edificatorio gravato da vincolo geo-morfologico, nonché idrologico-idraulico, che ne impediva o comunque ne rendeva particolarmente onerosa l'edificabilità, in ragione delle costose verifiche di fattibilità necessarie ai fini dell'acquisizione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino; vincolo di cui il Comune, pur avendone conoscenza, aveva taciuto l'esistenza, in violazione dei canoni di correttezza e buona fede; il primo giudice condannò l'ente a pagare al Curilli la somma di Euro 70.438,46 (pari al prezzo pagato per l'acquisto del lotto), oltre interessi dalla domanda al saldo; la Corte di appello di Lecce ha parzialmente accolto l'appello del Comune, riducendo il risarcimento alla somma di Euro 10.000, sulla base del seguente, duplice rilievo: - sussisteva la responsabilità civile del Comune per violazione del dovere di correttezza e buona fede, sub specie di obblighi di informazione e protezione dell'altro contraente, valevoli nella fase delle trattative e sino alla conclusione del contratto: ciò in quanto era stato provato - e del resto neppure era stato contestato dall'ente - che il vincolo iiirologico- idraulico sul suolo esisteva già al tempo della pubblicazione del bando di gara (9 marzo 2011) e che il Comune, pur sapendo della sua esistenza, non ne aveva informato l'ignaro acquirente; - accertato l'an della responsabilità del Comune, sotto il profilo del quantum del danno risarcibile occorreva però tenere conto della prova delle effettive conseguenze dannose fornita dal danneggiato, tenendo presente che dall'istruttoria e dalla Ric. 2021 n. 27394 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -2- CTU era emerso: a) che il vincolo idrologico-idraulico era venuto meno nel 2015 e che l'appellato non aveva provato di aver subìto un pregiudizio nel periodo in cui era stato vigente; b) che, essendo residuato solo il vincolo geo-morfologico, non si versava in una situazione di inedificabilità assoluta, ma in una situazione di inedificabilità relativa subordinata alla realizzazione di preventivi studi di fattibilità; il danno andava dunque limitato al costo necessario ai fini della fattibilità, ed era quantificabile in Euro 10.000,00, pari alla spesa stimata dal CTU per lo studio di fattibilità in relazione al vincolo idraulico-idrologico non più esistente; propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico, articolato motivo; risponde il Comune con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: l'unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1337, 1218, 2697 c.c., 112 e 116 c.p.c., 24 Cost. e 111 Cost., in relazione agli artt. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; il ricorrente deduce che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la responsabilità precontrattuale della P.A. per violazione dei canoni di correttezza e buona fede sub specie di obbligo di informazione, tuttavia avrebbe indebitamente inquadrato la stessa, anziché nell'ambito della responsabilità contrattuale (come avrebbe dovuto fare alla luce della sentenza di questa Corte 12 luglio 2016, n. 14188), nel diverso ambito della responsabilità extracontrattuale, facendone discendere implicazioni non corrette in tema di onere della prova ed addossando al privato danneggiato quello spettante invece al Comune; aggiunge, inoltre, che la Corte di appello avrebbe «omesso ogni valutazione delle prove documentali e testimoniali Ric. 2021 n. 27394 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -3- raggiunte nel corso del giudizio di primo grado e non contestate nel secondo grado» (p. 23 del ricorso) in ordine al dolo del Comune, che aveva attestato sul certificato di destinazione urbanistica la libertà del suolo da ogni vincolo, ed avrebbe «errato nella valutazione delle prove» (p.23 del ricorso) laddove ha ritenuto bastevole un semplice studio di fattibilità; il motivo - e con esso l'intero ricorso - è inammissibile; nella sua prima parte, esso, deducendo che la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione avrebbe natura contrattuale con le conseguenti implicazioni in tema di onere della prova (in conformità ai principi affermati da questa Corte nella pronuncia n. 14188 del 2016, tra l'altro rimasta isolata: cfr., ad es., Cass. 3 luglio 2019, n. 24738), non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, come si è veduto, da un lato ha riconosciuto la sussistenza della responsabilità della P.A. per violazione del canone di buona fede e correttezza nelle trattative e fino alla conclusione del contratto (sub specie di lesione dell'obbligo di informazione) omettendo però di inquadrare formalmente tale responsabilità come responsabilità contrattuale o extracontrattuale; dall'altro lato ha ritenuto che il danneggiato non avesse fornito la prova delle dedotte conseguenze dannose, così ridimensionando esclusivamente nel quantum il diritto risarcitorio del ricorrente, in ragione della mancata prova di un elemento (il danno-conseguenza) che deve essere provato dal danneggiato quale che sia la natura della responsabilità fatta valere; pertanto, non assume alcuna rilevanza, ai fini della correttezza o meno in iure della sentenza impugnata, stabilire se la responsabilità precontrattuale della pubblica Ric. 2021 n. 27394 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -4- amministrazione abbia natura contrattuale o extracontrattuale, avendo il giudice del merito deciso senza nec:essità di procedere alla qualificazione dell'azione risarcitoria nell'uno o nell'altro senso; nella sua seconda parte, il motivo di ricorso, nel censurare l'omessa od erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali, formula una critica (quella sul giudizio di valutazione delle prove espresso dal giudice del merito) non deducibile in sede di legittimità; proponendo tale specifica doglianza, il ricorrente dimentica, infatti, che l'accertamento delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie funzionali a tale accertamento sono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta - insindacabile in sede di legittimità ove, come nella specie, debitamente motivata - di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass.4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499); in definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. Per questi motivi Ric. 2021 n. 27394 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -5- la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore rnporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così