Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 15022/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. è inammissibile perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità, presupponendo valutazioni di fatto sulla offensività del reato, precluse per i limiti insiti nel sindacato rimesso alla Corte di Cassazione, cui non è consentita l'autonoma ricostruzione e diretta valutazione dei fatti; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. è inammissibile perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità, presupponendo valutazioni di fatto sulla offensività del reato, precluse per i limiti insiti nel sindacato rimesso alla Corte di Cassazione, cui non è consentita l'autonoma ricostruzione e diretta valutazione dei fatti; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 15022/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris