CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25069/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in luogo di privata dimora aggravato ai sensi dell'art. 625 nn. 5 e 7 c.p., previa esclusione dell'ulteriore aggravante della violenza sulle cose originariamente contestata agli imputati. 2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati. 2.1 Il ricorso proposto nell'interesse del Matarazzo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, lamentando la mancata dimostrazione dell'adesione dell'imputato all'azione dei presunti complici, nonchè l'inconfigurabilità del reato di cui all'art. 624-bis c.p. e contestando la mancata riduzione nei massimi edittali della pena a seguito dell'esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose e della già riconosciuta prevalenze delle attenuanti generiche sulle residue aggravanti. 2.2 n ricorso proposto con unico atto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi. Con il primo contesta la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 624- bis c.p. In proposito osserva come la Corte abbia sostenuto che quello perpetrato sarebbe un furto in abitazione, quando al più si tratterebbe della meno grave fattispecie in luogo di privata dimora. Non di meno, posto che il reato è stato consumato in una struttura adibita alla ristorazione, difetterebbe la prova che al suo interno si svolgessero nell'attualità atti della vita privata, trattandosi di locali in stato di apparente abbandono, come implicitamente ritenuto dagli stessi giudici del merito laddove hanno escluso l'aggravante della violenza sulle cose. Conseguentemente difetterebbe altresì l'elemento soggettivo, non essendovi la prova della rappresentazione da parte degli imputati di introdursi in un luogo adibito a privata dimora. Il medesimo vizio viene dedotto con il secondo motivo in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. In proposito osservano i ricorrenti che la struttura teatro del furto ed il suo contenuto non erano sottoposti a sequestro, bensì a pignoramento, istituto funzionale all'assoggettamento del bene all'esecuzione forzata con conseguente impossibilità per il titolare di recuperarne il possesso, essendo egli escluso ai sensi dell'art. 571 c.p.c. dalla successiva asta. Con il terzo motivo viene infine denunziata la violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la Corte confermato la pena applicata in primo grado nonostante l'avvenuta esclusione di una delle aggravanti originariamente ritenute. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. 2. Sono fondate in particolare le doglianze, comuni a tutti i ricorsi, relative alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 624-bis c.p. Secondo l'insegnamento di Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv.L'ampliamento dell'ambito di applicabilità della "nuova" fattispecie anche a luoghi che non possano considerasi abitazione in senso stretto risulta dettato, da un lato, dalla necessità di superare le incertezze manifestatesi in giurisprudenza in ordine alla definizione della nozione di abitazione e, dall'altro, di tutelare l'individuo anche nel caso in cui compia atti della sua vita privata al di fuori dell'abitazione. Deve, però, trattarsi, come si evince dalla ratio della norma, di luoghi che abbiano le stesse caratteristiche dell'abitazione, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell'avente diritto. Abrogazione con la I. n. 128 del 2001 del n. 1) dell'art. 625 c.p. "Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis cod.pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare". Anzitutto priva di pregio è l'obiezione per cui la fattispecie di furto in luogo di privata dimora sarebbe meno grave di quella di furto in abitazione, posto che è il legislatore ad averle equiparate prevedendo la stessa cornice sanzionatoria in riferimento ad entrambe. Non di meno è appena il caso di rilevare come l'accettazione da parte dell'agente della possibilità di imbattersi nei titolare del sito, che secondo i ricorrenti costituirebbe il discrimine tra le due fattispecie, è criterio di distinzione inconsistente, giacchè, a tacer d'altro, tale possibilità è identica in entrambi i casi. Ciò premesso non è in dubbio che il fatto descritto in sentenza integri il reato di cui all'art. 624-bis c.p. in quanto consumato in luogo di privata dimora. I giudici del merito hanno infatti precisato come quella in cui il furto è stato perpetrato era una struttura alloggiativa alberghiera e non meramente destinata alla ristorazione, come apoditticamente eccepito dai ricorrenti, e dunque abitualmente destinata allo svolgimento di atti della vita privata, per come richiesto dal consolidato insegnamento di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076). Quanto al fatto che la stessa fosse abbandonata, trattasi di obiezione già sollevata nel giudizio d'appello e confutata dalla sentenza impugnata, con la cui motivazione sul punto il ricorso non si è confrontato.1.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Ancora una volta le censure dei ricorrenti non si confrontano con il dato normativo di riferimento, atteso che espressamente l'art. 625 n. 7 c.p. ritiene integrata l'aggravante qualora il furto venga realizzato su cose «sottoposte a sequestro o a pignoramento». L'equiparazione tra i due istituti è dunque frutto non già di una indebita interpretazione della legge da parte del giudice del merito, bensì dell'espressa volontà di quest'ultima. 1.3 E' infine manifestamente infondato anche il terzo motivo. Gli stessi ricorrenti ammettono che la pena comminata in primo grado era illegale in quanto inferiore ai limiti minimi edittali, talchè, ferma l'impossibilità per il giudice dell'appello di correggere l'errore in cui era incorso il primo giudice in difetto di impugnazione del pubblico ministero sul punto, questi nemmeno poteva ulteriormente accentuarlo a seguito dell'esclusione di una delle aggravanti originariamente ritenute, posto che gli imputati già si erano visti applicare una pena inferiore a quella che avrebbe potuto essere comminata. 2. Il ricorso del Matarazzo è parimenti generico. Infatti i motivi articolati dal ricorrente sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza, senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato, valendo, con specifico riferimento al secondo motivo, quanto osservato in precedenza in riferimento al terzo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio