CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 19039/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/01/1993 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/04/1988 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 16/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SIRACUSA, in data 21/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati, contestati in concorso di cui agli artt. 629 e 56-629 CP. Propongono ricorso per cassazione gli imputati. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire rinuncia al ricorso, circostanza che ne determina l'inammissibilità ex art. 591)ett. d, cpp, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione che si era trattato di un unico episodio di estorsione che doveva far escludere l'aumento in continuazione. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, con motivazioni di merito non rivedibili, la Corte ha spiegato che gli episodi erano diversi perché diverso era il contesto temporale di commissione e la determinazione criminosa. Con tali assunti il ricorrente non si confronta. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende per Vitale e di euro mille per [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della rinuncia. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro mille. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]