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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37673/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2019 del Tribunale di Mantova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Mantova condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 337 e 341-bis cod. pen. commessi in Rodigo il 27 marzo 2015, riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva reiterata e specifica.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso ordinario il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza o manifesta illogicità, per avere il Tribunale ingiustificatamente riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, senza indicare le ragioni della propria determinazione, e facendo riferimento genericamente ad una esigenza di perequare la pena finale al caso concreto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia vada accolto, essendo fondato il relativo motivo come dedotto in termini di vizio di motivazione.

Nella sentenza gravata manca, infatti, una reale illustrazione delle ragioni che hanno indotto il giudice di primo grado a riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, non potendosi ritenere sufficiente il mero richiamo ad una esigenza di perequazione della sanzione al caso concreto: lacuna motivazionale tanto più evidente considerato che nella descrizione dei fatti di causa il Tribunale ha reiteratamente stigmatizzato la oggettiva gravità della condotte poste in essere dal Marotta.

Decisione, dunque, che si pone in contrasto con il pacifico indiritto interpretativo secondo il quale il giudice di merito deve sempre spiegare le ragioni che giustificano la decisione di mitigare il trattamento sanzionatorio (in questo senso, tra le tante, Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270694).

2. La sentenza impugnata va, dunque, annullata ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., limitatamente all'applicazione dell'art. 62 -bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Mantova (che deciderà con una composizione soggettiva diversa da quella che ha pronunciato la decisione cassata).

Segue la declaratoria imposta dall'art. 624 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione all'art. 62-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Mantova in diversa composizione.

Dichiara irrevocabile l'accertamento di respons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2019 del Tribunale di Mantova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Mantova condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 337 e 341-bis cod. pen. commessi in Rodigo il 27 marzo 2015, riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva reiterata e specifica. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso ordinario il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza o manifesta illogicità, per avere il Tribunale ingiustificatamente riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, senza indicare le ragioni della propria determinazione, e facendo riferimento genericamente ad una esigenza di perequare la pena finale al caso concreto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia vada accolto, essendo fondato il relativo motivo come dedotto in termini di vizio di motivazione. Nella sentenza gravata manca, infatti, una reale illustrazione delle ragioni che hanno indotto il giudice di primo grado a riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, non potendosi ritenere sufficiente il mero richiamo ad una esigenza di perequazione della sanzione al caso concreto: lacuna motivazionale tanto più evidente considerato che nella descrizione dei fatti di causa il Tribunale ha reiteratamente stigmatizzato la oggettiva gravità della condotte poste in essere dal Marotta. Decisione, dunque, che si pone in contrasto con il pacifico indiritto interpretativo secondo il quale il giudice di merito deve sempre spiegare le ragioni che giustificano la decisione di mitigare il trattamento sanzionatorio (in questo senso, tra le tante, Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270694). 2. La sentenza impugnata va, dunque, annullata ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., limitatamente all'applicazione dell'art. 62 -bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Mantova (che deciderà con una composizione soggettiva diversa da quella che ha pronunciato la decisione cassata). Segue la declaratoria imposta dall'art. 624 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione all'art. 62-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Mantova in diversa composizione. Dichiara irrevocabile l'accertamento di respons
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