CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 39030/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in rubrica denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili: l'imputato, in appello, neppure aveva impugnato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche limitandosi a dedurre la eccessività della pena, con una formula evidentemente tanto generica che esonerava dall'esame anche i giudici dell'impugnazione. 3.All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere est [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]