CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33119/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità di cui alla detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente e al conseguente omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha dato conto dei motivi alla base della titolarità della coltivazione posta in essere presso la casa dei genitori, ove il ricorrente mostrava agli inquirenti l'esatto luogo ove era allocata la coltivazione, evenienza che, complessivamente considerata faceva ritenere che la condotta non potesse essere ritenuta scarsamente offensiva; che detta valutazione, afferente ad analisi del compendio probatorio adeguatamente e logicamente apprezzato, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il secondo motivo, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'integrazione dei delitti contestati, specie quanto a destinazione a terzi della sostanza, valutazione che ha tenuto conto dell'integrazione del delitto di illecita coltivazione e di quello di detenzione, in uno al quantitativo di sostanza stupefacente oggetto di sequestro; rilevato che analoghi limiti incontra il terzo motivo avendo al Corte di appello, onde escludere che i fatti di detenzione e coltivazione (nei due distinti luoghi) integrino plurimi reati e non fossero, piuttosto, assorbiti in un'unica ipotesi ex art. 73 d.P.R. cit., fatto presente come le due condotte fossero nettamente distinte, sia sotto il profilo spaziale che cronologico, rilevando come non ci potesse essere coincidenza tra la sostanza rinvenuta presso l'abitazione ove viveva e la coltivazione esistente presso la casa dei genitori, aspetto tra l'altro sempre negato (in tal senso depone il primo ed il secondo motivo di ricorso); rilevato che il quarto motivo è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come i reati posti in essere, per modalità di realizzazione, palesavano la marcata pericolosità e maggiore colpevolezza, tali da giustificare l'incremento di pena connesso alla recidiva contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C