CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03084/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 gennaio 1984 avverso la sentenza resa il 13 maggio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo il 10/10/2013, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al concorso nel reato di riciclaggio di un'autovettura Lancia Y provento di furto, che il predetto aveva sostituito con altra acquistata a nome della sorella. 2.Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi. 2.1Vizio di motivazione per mancanza di valutazione della censura relativa alla carenza di prova in ordine al possesso del veicolo in ragione del luogo in cui è stato sequestrato il veicolo e del soggetto conducente, il cognato dell'imputato. 2.2Vizio di motivazione in riferimento all'art. 192 cod. proc.pen. poiché l'accusa di riciclaggio si fonda sulla partecipazione dell'imputato alle trattative per l'acquisto dell'auto. 2.3 Inosservanza degli artt. 63 -526 cod. proc.pen. poichè le dichiarazioni spontanee della coimputata [OSCURATO:PERSONA] sono inutilizzabili contra alios. 2.4Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 648 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 II primo e il secondo motivo sono generici in quanto non si confrontano con il tenore della motivazione formulata nella sentenza impugnata. I giudici del gravame hanno infatti rilevato con precisione gli elementi fondanti la penale responsabilità dell'imputato, che aveva preso contatti con PALLADINO per l'acquisto di una vettura; aveva formalizzato il passaggio di proprietà in favore della sorella, ed era , pertanto , l'unico soggetto che poteva avere apposto targa e numero di telaio su altro veicolo - oggetto di furto - analogo ma di produzione più recente rispetto a quello nella titolarità della sorella, come accertato in occasione di un controllo eseguito alla sua presenza. Tale elementi comprovano il ruolo determinante assunto da Sturace nella vicenda e la sua condotta diretta ad occultare la provenienza illecita del mezzo, a prescindere dalla formale titolarità del veicolo, intestato alla di lui sorella. La costatazione che il veicolo, al momento del sequestro, fosse guidata dal cognato non risulta idonea ad inficiare la coerenza logica della motivazione concordemente resa dai giudici di merito. 1.2 II terzo motivo, che solleva una questione di diritto processuale teoricamente fondata, è inconducente. E' noto che le dichiarazioni spontanee rese, ex art. 494 cod. proc. pen., da colui che si avvalga della facoltà di non sottoporsi ad esame nel contraddittorio fra le parti sono utilizzabili nei confronti di terzi in sede di procedimento cautelare; in tal caso, infatti, non opera la regola posta dall'art. 526, comma primo bis, cod. proc. pen. - che nega attitudine probatoria alle dichiarazioni rese da chi volontariamente si è sempre sottratto all'esame delle parti - la quale attiene al piano della colpevolezza nel giudizio sulla responsabilità e non anche a quello indiziario, proprio del procedimento cautelare. (Sez. 5, Sentenza n. 29252 del 05/05/2011 Cc. Rv. 250454 - 01) Ma nel caso in esame, a dispetto di quanto dedotto dal ricorrente, l'affermazione di responsabilità non si fonda sulle spontanee dichiarazioni rese nel corso del dibattimento dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dichiarato di essere stata contattata dal fratello che, volendo sfruttare il fatto che lei avesse la residenza a Modena e non a Napoli, le chiedeva di poterle formalmente intestare un'autovettura. Piuttosto è stata valorizzata la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'autovettura utilizzata per dissimulare la provenienza furtiva di quella oggetto di sequestro, il quale ha chiarito di essere stato contattato da [OSCURATO:PERSONA] e di avere venduto formalmente alla di lui sorella, mai coinvolta nella trattativa e nella pratica di cessione, la vettura i cui segni identificativi sono stati riportati sull'auto di analoghi marca e modello, che in occasione del controllo è risultata di provenienza illecita. Risulta pertanto provato, a prescindere dalle dichiarazioni spontanee della sorella, che Sturace ha contribuito alla consumazione del reato di riciclaggio, reperendo il veicolo, poi acquistato per conto della sorella, e necessario per dissimulare la provenienza illecita del veicolo rubato. 1.3 Anche l'ultimo motivo, con cui Sturace si duole dell'omessa motivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione del fatto in ricettazione, è infondato poiché la corte di appello - a pag. 5 della sentenza - ha già respinto la censura, osservando che "gli elementi probatori e le suesposte considerazioni convergono nel far ritenere che lo STURACE sia l'autore materiale delle operazioni volte ad ostacolare la provenienza furtiva del bene o quantomeno concorrente nel delitto di cui all'art. 648 bis c.p., avendo egli la disponibilità delle vetture e nel suo interesse risultando poste quelle operazioni". Ed in effetti deve ribadirsi che l'imputato, avendo rintracciato ed acquistato per conto della sorella l'auto utilizzata per dissimulare la provenienza furtiva di quella sottoposta a controllo, ha certamente contribuito all'attività di riciclaggio, a prescindere dal possesso della vettura poi sequestrata. 2.11 rigetto del ricorso impone la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali del grado P.Q.M. LZ-r..c.)1114AT-- Rigetta il ricorso e condanna fimpufMal pagamento delle spese processuali. Roma 20 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D