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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13096/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della giustizia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dei Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila confermava la decisione del locale Magistrato di sorveglianza, adottata il 4 luglio 2022, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e per l'effetto aveva ordinato alla direzione dell'istituto di pena di consentire al detenuto medesimo di svolgere i colloqui con gli stretti congiunti mediante video- collegamento, attraverso postazioni informatiche dedicate e controllate site in prossimità del luogo di loro residenza.

Colombrita aveva addotto, nel reclamo, le disagiate condizioni economiche del nucleo familiare e la notevole distanza del predetto luogo di residenza dal carcere.

Il Tribunale di sorveglianza rilevava che, con circolare dipartimentale 26 settembre 2022, le modalità di colloquio in video-chiamata, in alternativa al colloquio visivo in presenza, erano state introdotte a regime per i detenuti dei vari circuiti penitenziari che ne avessero fatto richiesta, fatta eccezione proprio per i detenuti assoggettati a regime penitenziario differenziato.

Questi ultimi subivano in tal modo una discriminazione irragionevole, meritevole di essere rimossa, posto che l'impiego delle piattaforme già in uso all'Amministrazione, sotto la sorveglianza della Polizia penitenziaria, garantirebbe ampiamente il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza tutelate dall'art. 41-bis Ord. pen., in assenza di costi aggiuntivi per l'Amministrazione stessa, cui si richiederebbe, al più, uno sforzo di natura organizzativa.

2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, sulla base di unico motivo in cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Questa Corte infatti, rispetto ai detenuti in regime penitenziario differenziato, avrebbe ammesso il colloquio in video-chiamata, anziché in presenza, solo ove tale modalità fosse funzionale a rendere possibile l'esercizio del diritto nei casi in cui esso non potesse essere altrimenti garantito.

La possibilità della video-conferenza sarebbe dunque limitata alle situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza.

Al di fuori dell'area dell'eccezionalità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, le esigenze di sicurezza, parametrate alla più elevata pericolosità di questa categoria di detenuti, resterebbero preminenti. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, nella parte in cui si denuncia in via assorbente la violazione di regole di diritto.

2. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che la normativa, anche sovranazionale, tutela il diritto dei detenuti al mantenimento delle relazioni familiari, non escludendo quelli in regime detentivo differenziato nonostante la loro spiccata pericolosità, e si fa piuttosto carico di regolare -con limiti numerici e con la previsione di modalità esecutive di particolare rigore- l'esercizio di tale diritto (v. già Sez. 1, n. 7654 dei 12/12/2014, dep. 2015, Triglia, Rv. 262417-01).

In tale quadro, la possibilità dei colloqui a distanza, per i detenuti di cui all'art. 41-bis Ord. pen., non è prevista in linea generale, ma deve essere consentita, pena la frustrazione del diritto sopra evocato, in situazioni di impossibilità o di grandissima difficoltà allo svolgimento dei colloqui stessi in presenza, nel rispetto delle cautele imposte dalla normativa speciale (giurisprudenza di legittimità costante: Sez. 1, n. 39784 del 12/10/2021, Tarallo; Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221-01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 279577-01).

Quest'indirizzo interpretativo, che coniuga il soddisfacimento di esigenze contrapposte nel raggiungimento di un accettabile punto di equilibrio, non merita di essere rivisto a cospetto della normativa regolamentare citata dal giudice a quo, che si è limitata a stabilizzare, dopo il periodo di sperimentazione indotto dall'emergenza pandemica, le modalità di colloquio in via digitale e ne ha ragionevolmente previsto l'impiego per le categorie di detenuti, classificati nei diversi circuiti di sicurezza, pur sempre assoggettati a regime detentivo ordinario.

3. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, alla luce delle considerazioni che precedono.

In essa, infatti, non si giustifica il ricorso ai colloqui a distanza secondo il criterio dell'eccezionalità, che solo permette, rispetto ai detenuti di cui all'art. 41- bis Ord. pen., l'apertura alla modalità di svolgimento dei colloqui in video- collegamento, e che non può neppure risolversi in situazioni di mero disagio economico familiare o di sola lontananza della famiglia del detenuto dal carcere.

Per le stesse ragioni deve essere annullata l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, datata 4 luglio 2022.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della giustizia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dei Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila confermava la decisione del locale Magistrato di sorveglianza, adottata il 4 luglio 2022, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e per l'effetto aveva ordinato alla direzione dell'istituto di pena di consentire al detenuto medesimo di svolgere i colloqui con gli stretti congiunti mediante video- collegamento, attraverso postazioni informatiche dedicate e controllate site in prossimità del luogo di loro residenza. Colombrita aveva addotto, nel reclamo, le disagiate condizioni economiche del nucleo familiare e la notevole distanza del predetto luogo di residenza dal carcere. Il Tribunale di sorveglianza rilevava che, con circolare dipartimentale 26 settembre 2022, le modalità di colloquio in video-chiamata, in alternativa al colloquio visivo in presenza, erano state introdotte a regime per i detenuti dei vari circuiti penitenziari che ne avessero fatto richiesta, fatta eccezione proprio per i detenuti assoggettati a regime penitenziario differenziato. Questi ultimi subivano in tal modo una discriminazione irragionevole, meritevole di essere rimossa, posto che l'impiego delle piattaforme già in uso all'Amministrazione, sotto la sorveglianza della Polizia penitenziaria, garantirebbe ampiamente il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza tutelate dall'art. 41-bis Ord. pen., in assenza di costi aggiuntivi per l'Amministrazione stessa, cui si richiederebbe, al più, uno sforzo di natura organizzativa. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, sulla base di unico motivo in cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Questa Corte infatti, rispetto ai detenuti in regime penitenziario differenziato, avrebbe ammesso il colloquio in video-chiamata, anziché in presenza, solo ove tale modalità fosse funzionale a rendere possibile l'esercizio del diritto nei casi in cui esso non potesse essere altrimenti garantito. La possibilità della video-conferenza sarebbe dunque limitata alle situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza. Al di fuori dell'area dell'eccezionalità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, le esigenze di sicurezza, parametrate alla più elevata pericolosità di questa categoria di detenuti, resterebbero preminenti. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nella parte in cui si denuncia in via assorbente la violazione di regole di diritto. 2. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che la normativa, anche sovranazionale, tutela il diritto dei detenuti al mantenimento delle relazioni familiari, non escludendo quelli in regime detentivo differenziato nonostante la loro spiccata pericolosità, e si fa piuttosto carico di regolare -con limiti numerici e con la previsione di modalità esecutive di particolare rigore- l'esercizio di tale diritto (v. già Sez. 1, n. 7654 dei 12/12/2014, dep. 2015, Triglia, Rv. 262417-01). In tale quadro, la possibilità dei colloqui a distanza, per i detenuti di cui all'art. 41-bis Ord. pen., non è prevista in linea generale, ma deve essere consentita, pena la frustrazione del diritto sopra evocato, in situazioni di impossibilità o di grandissima difficoltà allo svolgimento dei colloqui stessi in presenza, nel rispetto delle cautele imposte dalla normativa speciale (giurisprudenza di legittimità costante: Sez. 1, n. 39784 del 12/10/2021, Tarallo; Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221-01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 279577-01). Quest'indirizzo interpretativo, che coniuga il soddisfacimento di esigenze contrapposte nel raggiungimento di un accettabile punto di equilibrio, non merita di essere rivisto a cospetto della normativa regolamentare citata dal giudice a quo, che si è limitata a stabilizzare, dopo il periodo di sperimentazione indotto dall'emergenza pandemica, le modalità di colloquio in via digitale e ne ha ragionevolmente previsto l'impiego per le categorie di detenuti, classificati nei diversi circuiti di sicurezza, pur sempre assoggettati a regime detentivo ordinario. 3. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, alla luce delle considerazioni che precedono. In essa, infatti, non si giustifica il ricorso ai colloqui a distanza secondo il criterio dell'eccezionalità, che solo permette, rispetto ai detenuti di cui all'art. 41- bis Ord. pen., l'apertura alla modalità di svolgimento dei colloqui in video- collegamento, e che non può neppure risolversi in situazioni di mero disagio economico familiare o di sola lontananza della famiglia del detenuto dal carcere. Per le stesse ragioni deve essere annullata l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, datata 4 luglio 2022. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sor
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