Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07791/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania ha confermato la misura cautelare dell'obbligo di dimora ex art 283 cpp con divieto di allontanamento dal domicilio in ore serali e notturne in relazione al reato di furto aggravato. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'indagato tramite il difensore fiduciario, lamentando, col primo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt 309/5/10 e 291/1 cpp per l'omessa trasmissione al Tribunale di tutti gli atti di rilevanza probatoria da parte dell'Autorità procedente, con specifico riferimento ai due video su cui si fonderebbe l'accusa, al verbale di arresto in cui era riportato il riconoscimento da parte della Polizia giudiziaria ed al verbale di udienza di convalida.

L'assunto difensivo sarebbe dimostrato dalla richiesta di trasmissione atti del 6.8.2021 alla Cancelleria del Giudice procedente. 2.Col secondo motivo, strettamente collegato al precedente - secondo la stessa prospettazione della difesa - ci si è doluti del vizio di motivazione apparente, poiché il Tribunale, cui spetterebbe un onere di motivazione autonoma, non vi avrebbe adempiuto, affidandosi acriticamente allo scrutinio del materiale indiziario già effettuato dal primo Giudice. 3.Nel terzo motivo si deduce vizio di motivazione illogica, poiché il Tribunale ha ritenuto di potere fare a meno dell'acquisizione delle videoriprese, fondando il riconoscimento dell'indagato quale autore del furto, su quanto attestato dagli operatori di Polizia giudiziaria nel verbale di arresto.

Sul punto vi sarebbe un errore in diritto in quanto il Giudice del riesame aveva annotato che il verbale di arresto è atto pubblico fidefacente fino a querela di falso, e che la querela non era stata presentata, né sarebbero stati allegati dalla difesa elementi idonei a vincere la presunzione di correttezza dell'operato della Polizia giudiziaria.

Queste affermazioni sarebbero errate, poichè i verbali redatti da pubblici ufficiali hanno valore privilegiato quanto all'attestazione di attività materiali compiute ma non riguardo ad attività valutativa, quale il riconoscimento nel caso concreto operato dai verbalizzanti. 4.Tramite il quarto motivo ci si duole del vizio di manifesta illogicità di motivazione, poiché il Tribunale, pur riconoscendo rilievo decisivo al riconoscimento dell'indagato come una delle due persone riprese mentre scardinavano le ante della porta finestra dell'abitazione ed in presenza di una specifica contestazione da parte della difesa sulla qualità delle immagini, riprese da notevole distanza e per questo poco visibili, aveva omesso di visionare direttamente le immagini, fondando la decisione di conferma dell'ordinanza genetica sulla sola individuazione contenuta nel verbale di arresto.

Per altro verso avrebbe sbagliato il Tribunale a ritenere che la difesa non avesse proposto eccezione circa la mancata trasmissione del documento filmato, atteso che la richiesta di visione diretta dei video, a causa della scarsa visibilità conteneva un'implicita ma chiara richiesta di acquisizione del medesimo video.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Con le conclusioni depositate telematicamente la difesa ha replicato alle argomentazioni poste dal PG a fondamento della richiesta di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, poiché sotto le vesti della violazione di legge e del vizio di motivazione apparente, è volto in definitiva ad una rivalutazione del merito del provvedimento impugnato. 1.Le doglianze proposte con l'attuale impugnazione sono esaminate unitariamente poiché, come esplicitamente affermato dallo stesso difensore nelle conclusioni scritte depositate telematicamente, i motivi di ricorso pongono tutti, sotto diversi angoli prospettici e sotto le diverse forme del vizio di motivazione e violazione di legge, la questione delle conseguenze della dedotta mancata trasmissione di tutti gli atti di rilevanza probatoria, ai sensi dell'art 309/5 cpp.

Va, in primis, rilevato che questo assunto nella sua nettezza risulta certamente destituito di ogni fondamento, in quanto non rispondente alla situazione processuale desumibile dagli atti a disposizione del Collegio.

Infatti, nello stesso atto di ricorso e nell'ordinanza in esame si fa ampiamente riferimento al verbale di arresto - che quindi era in possesso del Tribunale ed è stato valutato, mentre il verbale dell'udienza di convalida - la cui assenza pure è sottolineata nell'impugnazione - non rientra per definizione negli atti presentati dal PM, a norma dell'art 291 cpp, a sostegno della richiesta, essendo ad essa fisiologicamente successiva l'udienza di convalida dell'arresto. 1.1.Tanto chiarito "in fatto" va ricordato in diritto che l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato, mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale, come sembra opinare la difesa. (Sez. 4 , Sentenza n. 5981 del 17/10/2019 Cc. (dep. 17/02/2020) Rv. 278436.

Conformi: N. 44004 del 2013 Rv. 257698. 2.L'elemento di prova della cui dedotta assenza occorre discutere è individuabile nel video in cui sono ritratte due persone, una delle quali riconosciute dagli operanti di polizia giudiziaria come l'attuale ricorrente, mentre realizzano una condotta inequivocabilmente qualificabile come furto aggravato, condotta che la difesa neppure contesta.

Il video in parola, secondo quanto prospettato nell'impugnazione, sembra oggetto di valutazione da parte del Giudice che ha emesso l'ordinanza genetica mentre non è presente tra gli atti a disposizione del Tribunale del riesame e da quei Giudici non è stato visionato, come, invece, richiesto dalla difesa, in considerazione della cattiva qualità delle immagini che vi sarebbero impresse, a causa della distanza del punto di ripresa.

Nella sostanza tutti i vizi che affligono il provvedimento impugnato e per i quali ne è chiesto l'annullamento deriverebbero — nella opinione del ricorrente - dalla predetta omissione di visione, che impedirebbe al Tribunale di effettuare il controllo postumo sull'attendibilità del riconoscimento effettuato ad opera della PG, riconoscimento a sua volta legato inevitabilmente alla qualità delle immagini.

Il suddetto riconoscimento sarebbe snodo principale della misura cautelare ed avrebbe, pertanto) peso decisivo nella valutazione e nella giustificazione della decisione svolta dal Tribunale. 2.1 La tesi difensiva, qui esaminata per il profilo della ipotizzata assenza di motivazione, unico ammissibile in sede di legittimità, non è condivisibile.

Dal testo dell'ordinanza impugnata, infatti, emerge con chiarezza come la descrizione del fatto contenuta nel verbale di arresto ed il contestuale riconoscimento dell'autore del furto nella persona dell'indagato siano stati correttamente valutati dal Tribunale insieme agli altri elementi indiziar,it.,' di tale attività di controllo si è dato ampiamente conto nell'ordinanza oggetto di ricorso, giungendo ad una completa ricostruzione del fatto, che, peraltro, la difesa non risulta aver posto in discussione nel giudizio di merito cautelare, né censurato specificamente in questa sede.

La giustificazione del riesame ha, infatti, evidenziato che a casa del coindagato Bandiera era stata ritrovata, immediatamente dopo il furto, parte della refurtiva ed attrezzi atti allo scasso; che la predetta abitazione si trovava vicino al luogo del delitto; che sulle persone degli indagati era stato trovato denaro in buona quantità (400 euro in possesso del ricorrente) a fronte di un ammanco di denaro contante lamentato dalla persona offesa; che entrambi gli indagati erano stati sorpresi mentre uscivano dal civico ove la casa di Bandiera è sita.

In coerenza con tali premesse di fatto il Tribunale ha correttamente concluso che esse costituivano indizi gravi e convergenti con quello del riconoscimento di Barravecchia, attuale ricorrente, effettuato dagli investigatori.

I passaggi argomentativi ora ricordati, che formano parte determinante dell'ordito motivazionale intessuto nel provvedimento in esame, non sono oggetto di censura da parte della difesa,palesandosi in tal modo l'inidoneità critica delle doglianze ora articolate. 2.2.Per completezza può ancora osservarsi che, quanto al riconoscimento, la censura proposta con l'attuale impugnazione appare generica, essendo limitata alla approssimativa deduzione che le immagini del video — delle quali certamente la difesa ha preso visione - oltre ad essere in sé poco chiare,non sarebbero state ben visibili per la lontananza dei soggetti in esse rappresentati rispetto al punto di ripresa, senz'altro di specifico addurre. 2.3 Neppure è riscontrabile la censura di mancata risposta alle deduzioni difensive, poiché dal testo dell'ordinanza in parola emerge che il Tribunale ha confutato ogni eccezione, con particolare riferimento a quella dell'abbigliamento indossato dal ricorrente al momento dell'arresto, che i verbalizzanti descrivono come uguale a quello di cui era vestito nel video uno dei due autori del furto e cheper le sue peculiarità iha portato con ogni ragione ad escludere eventuali coincidenze di persona; per altro verso pure l'allegazione secondo la quale il denaro contante trovato indosso a Barravecchia fosse frutto del suo lavoro è rimasta sfornita di prova, come rappresentato dal Tribunale, senza che con il presente atto di ricorso siano mosse obiezioni in proposito. 2.3 Per concludere appare utile rammentare che - anche a voler dar seguito alla principale ed in sostanza unica critica difensiva circa la mancata visualizzazione da parte dei Giudici del Tribunale del video riproducente l'azione criminale - la costante lezione esegetica di questa Corte ha affermato il principio per il quale l'emersione di una criticità — nella specie non ravvisabile - su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione.

Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017 Ud. (dep. 11/10/2017 ) Rv. 271227.

Massime precedenti conformi: N. 37709 del 2012 Rv. 253445 - 01, N. 9242 del 2013 Rv. 254988 - 01, N. 3724 del 2016 Rv. 267723. 3.Infine, quanto alla doglianza suscitata nel secondo motivo di ricorso di mancanza di un'autonoma valutazione da parte del Tribunale riguardo al provvedimento genetico, deve ribadirsi che l'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (Sez. 1 - , Sentenza n. 8518 del 10/09/2020 Cc. (dep. 03/03/2021 ) Rv. 280603. [OSCURATO:PERSONA]. 6 , Sentenza n. 1016 del 22/10/2019 Cc. (dep. 13/01/2020) Rv. 278122.

Per desiderio di completezza va annotato che nel massimario ufficiale di questa Corte non vi è riscontro delle sentenze di legittimità citate dalla difesa alla pagina sette dell'atto di ricorso.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania ha confermato la misura cautelare dell'obbligo di dimora ex art 283 cpp con divieto di allontanamento dal domicilio in ore serali e notturne in relazione al reato di furto aggravato. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'indagato tramite il difensore fiduciario, lamentando, col primo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt 309/5/10 e 291/1 cpp per l'omessa trasmissione al Tribunale di tutti gli atti di rilevanza probatoria da parte dell'Autorità procedente, con specifico riferimento ai due video su cui si fonderebbe l'accusa, al verbale di arresto in cui era riportato il riconoscimento da parte della Polizia giudiziaria ed al verbale di udienza di convalida. L'assunto difensivo sarebbe dimostrato dalla richiesta di trasmissione atti del 6.8.2021 alla Cancelleria del Giudice procedente. 2.Col secondo motivo, strettamente collegato al precedente - secondo la stessa prospettazione della difesa - ci si è doluti del vizio di motivazione apparente, poiché il Tribunale, cui spetterebbe un onere di motivazione autonoma, non vi avrebbe adempiuto, affidandosi acriticamente allo scrutinio del materiale indiziario già effettuato dal primo Giudice. 3.Nel terzo motivo si deduce vizio di motivazione illogica, poiché il Tribunale ha ritenuto di potere fare a meno dell'acquisizione delle videoriprese, fondando il riconoscimento dell'indagato quale autore del furto, su quanto attestato dagli operatori di Polizia giudiziaria nel verbale di arresto. Sul punto vi sarebbe un errore in diritto in quanto il Giudice del riesame aveva annotato che il verbale di arresto è atto pubblico fidefacente fino a querela di falso, e che la querela non era stata presentata, né sarebbero stati allegati dalla difesa elementi idonei a vincere la presunzione di correttezza dell'operato della Polizia giudiziaria. Queste affermazioni sarebbero errate, poichè i verbali redatti da pubblici ufficiali hanno valore privilegiato quanto all'attestazione di attività materiali compiute ma non riguardo ad attività valutativa, quale il riconoscimento nel caso concreto operato dai verbalizzanti. 4.Tramite il quarto motivo ci si duole del vizio di manifesta illogicità di motivazione, poiché il Tribunale, pur riconoscendo rilievo decisivo al riconoscimento dell'indagato come una delle due persone riprese mentre scardinavano le ante della porta finestra dell'abitazione ed in presenza di una specifica contestazione da parte della difesa sulla qualità delle immagini, riprese da notevole distanza e per questo poco visibili, aveva omesso di visionare direttamente le immagini, fondando la decisione di conferma dell'ordinanza genetica sulla sola individuazione contenuta nel verbale di arresto. Per altro verso avrebbe sbagliato il Tribunale a ritenere che la difesa non avesse proposto eccezione circa la mancata trasmissione del documento filmato, atteso che la richiesta di visione diretta dei video, a causa della scarsa visibilità conteneva un'implicita ma chiara richiesta di acquisizione del medesimo video. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con le conclusioni depositate telematicamente la difesa ha replicato alle argomentazioni poste dal PG a fondamento della richiesta di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, poiché sotto le vesti della violazione di legge e del vizio di motivazione apparente, è volto in definitiva ad una rivalutazione del merito del provvedimento impugnato. 1.Le doglianze proposte con l'attuale impugnazione sono esaminate unitariamente poiché, come esplicitamente affermato dallo stesso difensore nelle conclusioni scritte depositate telematicamente, i motivi di ricorso pongono tutti, sotto diversi angoli prospettici e sotto le diverse forme del vizio di motivazione e violazione di legge, la questione delle conseguenze della dedotta mancata trasmissione di tutti gli atti di rilevanza probatoria, ai sensi dell'art 309/5 cpp. Va, in primis, rilevato che questo assunto nella sua nettezza risulta certamente destituito di ogni fondamento, in quanto non rispondente alla situazione processuale desumibile dagli atti a disposizione del Collegio. Infatti, nello stesso atto di ricorso e nell'ordinanza in esame si fa ampiamente riferimento al verbale di arresto - che quindi era in possesso del Tribunale ed è stato valutato, mentre il verbale dell'udienza di convalida - la cui assenza pure è sottolineata nell'impugnazione - non rientra per definizione negli atti presentati dal PM, a norma dell'art 291 cpp, a sostegno della richiesta, essendo ad essa fisiologicamente successiva l'udienza di convalida dell'arresto. 1.1.Tanto chiarito "in fatto" va ricordato in diritto che l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato, mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale, come sembra opinare la difesa. (Sez. 4 , Sentenza n. 5981 del 17/10/2019 Cc. (dep. 17/02/2020) Rv. 278436. Conformi: N. 44004 del 2013 Rv. 257698. 2.L'elemento di prova della cui dedotta assenza occorre discutere è individuabile nel video in cui sono ritratte due persone, una delle quali riconosciute dagli operanti di polizia giudiziaria come l'attuale ricorrente, mentre realizzano una condotta inequivocabilmente qualificabile come furto aggravato, condotta che la difesa neppure contesta. Il video in parola, secondo quanto prospettato nell'impugnazione, sembra oggetto di valutazione da parte del Giudice che ha emesso l'ordinanza genetica mentre non è presente tra gli atti a disposizione del Tribunale del riesame e da quei Giudici non è stato visionato, come, invece, richiesto dalla difesa, in considerazione della cattiva qualità delle immagini che vi sarebbero impresse, a causa della distanza del punto di ripresa. Nella sostanza tutti i vizi che affligono il provvedimento impugnato e per i quali ne è chiesto l'annullamento deriverebbero — nella opinione del ricorrente - dalla predetta omissione di visione, che impedirebbe al Tribunale di effettuare il controllo postumo sull'attendibilità del riconoscimento effettuato ad opera della PG, riconoscimento a sua volta legato inevitabilmente alla qualità delle immagini. Il suddetto riconoscimento sarebbe snodo principale della misura cautelare ed avrebbe, pertanto) peso decisivo nella valutazione e nella giustificazione della decisione svolta dal Tribunale. 2.1 La tesi difensiva, qui esaminata per il profilo della ipotizzata assenza di motivazione, unico ammissibile in sede di legittimità, non è condivisibile. Dal testo dell'ordinanza impugnata, infatti, emerge con chiarezza come la descrizione del fatto contenuta nel verbale di arresto ed il contestuale riconoscimento dell'autore del furto nella persona dell'indagato siano stati correttamente valutati dal Tribunale insieme agli altri elementi indiziar,it.,' di tale attività di controllo si è dato ampiamente conto nell'ordinanza oggetto di ricorso, giungendo ad una completa ricostruzione del fatto, che, peraltro, la difesa non risulta aver posto in discussione nel giudizio di merito cautelare, né censurato specificamente in questa sede. La giustificazione del riesame ha, infatti, evidenziato che a casa del coindagato Bandiera era stata ritrovata, immediatamente dopo il furto, parte della refurtiva ed attrezzi atti allo scasso; che la predetta abitazione si trovava vicino al luogo del delitto; che sulle persone degli indagati era stato trovato denaro in buona quantità (400 euro in possesso del ricorrente) a fronte di un ammanco di denaro contante lamentato dalla persona offesa; che entrambi gli indagati erano stati sorpresi mentre uscivano dal civico ove la casa di Bandiera è sita. In coerenza con tali premesse di fatto il Tribunale ha correttamente concluso che esse costituivano indizi gravi e convergenti con quello del riconoscimento di Barravecchia, attuale ricorrente, effettuato dagli investigatori. I passaggi argomentativi ora ricordati, che formano parte determinante dell'ordito motivazionale intessuto nel provvedimento in esame, non sono oggetto di censura da parte della difesa,palesandosi in tal modo l'inidoneità critica delle doglianze ora articolate. 2.2.Per completezza può ancora osservarsi che, quanto al riconoscimento, la censura proposta con l'attuale impugnazione appare generica, essendo limitata alla approssimativa deduzione che le immagini del video — delle quali certamente la difesa ha preso visione - oltre ad essere in sé poco chiare,non sarebbero state ben visibili per la lontananza dei soggetti in esse rappresentati rispetto al punto di ripresa, senz'altro di specifico addurre. 2.3 Neppure è riscontrabile la censura di mancata risposta alle deduzioni difensive, poiché dal testo dell'ordinanza in parola emerge che il Tribunale ha confutato ogni eccezione, con particolare riferimento a quella dell'abbigliamento indossato dal ricorrente al momento dell'arresto, che i verbalizzanti descrivono come uguale a quello di cui era vestito nel video uno dei due autori del furto e cheper le sue peculiarità iha portato con ogni ragione ad escludere eventuali coincidenze di persona; per altro verso pure l'allegazione secondo la quale il denaro contante trovato indosso a Barravecchia fosse frutto del suo lavoro è rimasta sfornita di prova, come rappresentato dal Tribunale, senza che con il presente atto di ricorso siano mosse obiezioni in proposito. 2.3 Per concludere appare utile rammentare che - anche a voler dar seguito alla principale ed in sostanza unica critica difensiva circa la mancata visualizzazione da parte dei Giudici del Tribunale del video riproducente l'azione criminale - la costante lezione esegetica di questa Corte ha affermato il principio per il quale l'emersione di una criticità — nella specie non ravvisabile - su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione. Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017 Ud. (dep. 11/10/2017 ) Rv. 271227. Massime precedenti conformi: N. 37709 del 2012 Rv. 253445 - 01, N. 9242 del 2013 Rv. 254988 - 01, N. 3724 del 2016 Rv. 267723. 3.Infine, quanto alla doglianza suscitata nel secondo motivo di ricorso di mancanza di un'autonoma valutazione da parte del Tribunale riguardo al provvedimento genetico, deve ribadirsi che l'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (Sez. 1 - , Sentenza n. 8518 del 10/09/2020 Cc. (dep. 03/03/2021 ) Rv. 280603. [OSCURATO:PERSONA]. 6 , Sentenza n. 1016 del 22/10/2019 Cc. (dep. 13/01/2020) Rv. 278122. Per desiderio di completezza va annotato che nel massimario ufficiale di questa Corte non vi è riscontro delle sentenze di legittimità citate dalla difesa alla pagina sette dell'atto di ricorso. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
Sentenza Cassazione n. 07791/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris