CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 42281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , 2t, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Trapani in composizione monocratica ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. applicando a [OSCURATO:PERSONA] la pena mesi 10 e giorni 20 di arresto e 4.000,00 di ammenda, con sospensione condizionale della pena e in relazione al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, comma 1 e comma 1-bis, per aver circolato, alla guida di una [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA], in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di aver cagionato un incidente stradale. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, deducendo violazione di legge per non aver il giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e non aver proceduto all'eventuale confisca nel caso in cui il veicolo fosse di appartenenza dell'imputato. 3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata 4. Il ricorso è fondato con riferimento alla censura riguardante la mancata applicazione di una sanzione amministrativa accessoria. 5. Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 187 C.d.S., commal aggravato ai sensi del comma 1-bis per aver provocato un incidente, e tale aggravante è stata ritenuta in sentenza. Va qui ribadito il principio per cui in tema di guida in stato di ebbrezza o di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, che nel caso di specie non sono state concesse, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza di tale aggravante. ( cfr. Sez. 4 - , n. 8491 del 03/03/2022 Ud. (dep. 14/03/2022) Rv. 282794 — 01) 6. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio, limitatamente alla mancata applicazione della la revoca della patente di guida, sanzione che, in quanto obbligatoria e non compresa nel patto tra le parti ai fini dell'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc.pen. e nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben 2_ essere applicata direttamente da questa Corte. per le ragioni sopra chiarite, ai sensi dell'art. 620, lett. /) cod. proc. pen.. 7.11 ricorso deve invece ritenersi inammissibile quanto alla confisca del veicolo, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., per violazione del principio di autosufficienza e perché generico, in violazione di quanto disposto dall'art. 581 cod.proc.pen., essendosi il ricorrente limitato a dedurre "la omessa evenutale confisca qualora il veicolo dovesse appartenere all'imputato" senza specificare concretamente in che cosa si concretizzi il vizio dedotto. Come è stato costantemente ritenuto da questa Corte, "il requisito della specificità dei motivi, richiesto tassativamente dall'art. 581 cod.proc.pen., a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non solamente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi di fatto che sono a base delle censure medesime, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato" ( Sez. 2, n.2067 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], rv.270071; Sez. 4 n. 24054 del 1.04.2004). Tale condizione non si è assolutamente verificata nella specie, essendo il motivo di impugnazione del tutto generico e aspecifico, denunciando in maniera eventuale la mancanza di motivazione con riferimento all'applicazione delle misure della confisca del veicolo senza indicare i presupposti di fatto necessari alla valutazione e cioè se il veicolo appartenesse all'imputata, nel qual caso è prevista la confisca. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, sanzione che applica. Dichiara inammissibile i