CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 1982
Cassazione n. 45686/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/11/1982 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; F-1-7 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 15 dicembre 2020 la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal GUP del Tribunale di Roma. Con tali conformi decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità del Rarhdoun per il delitto - contestato come commesso in data 20 aprile 2019 - di tentato omicidio aggravato dall'odio religioso ex art. 604 ter cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA], nonchè del reato di cui all'art. 4 legge 110/1975 -per il porto di un coltello-, con condanna, applicato l'aumento per la continuazione e la riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni otto di reclusione. In motivazione, si rievoca la dinamica realizzativa dell'azione (la vittima è stata raggiunta da una profonda coltellata al collo) avvenuta dopo un diverbio a bordo di un autobus, ricostruita attraverso il narrato della persona offesa che è stato ritenuto pienamente attendibile, anche per la sua complessiva linearità ed aderenza alle circostanze di prova generica . Si ribadisce la correttezza della qualificazione giuridica del fatto in riferimento alla tipologia di mezzo utilizzato, alla profondità della ferita ed alla zona corporea attinta. Si ribadisce il diniego delle circostanze attenuanti generiche in virtù della particolare gravità del fatto e della assenza di elementi positivi di giudizio sulla personalità dell'imputato o su altri aspetti incidenti. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, al primo motivo, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla avvenuta affermazione di penale responsabilità. 2.1 Si rappresenta nell'atto di ricorso che la motivazione è stata resa per relationem, non confutando i rilievi critici posti nell'atto di appello. In particolare, si censura la valutazione espressa sulla credibilità ed attendibilità della persona offesa e si lamenta la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi del reato di lesioni, con l'esclusione dell'aggravante dell'odio religioso. 2.2 Al secondo motivo di ricorso si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pur a fronte dell'ammissione del ricorrente riguardo l'avvenuta colluttazione e del contenuto di soli 21 giorni della prognosi relativi alla guarigione della persona offesa.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza, oltre che genericità, dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, quanto al primo motivo va rilevato che la decisione di secondo grado esamina in modo i». compiuto i rilievi difensivi sulla ricostruzione e qualificazione del fatto, disattendendo le censure con motivazione pienamente autonoma e logica. 3.2 Quanto al secondo motivo si prospetta una rivalutazione, non consentita in sede di legittimità, di profili congruamente apprezzati in sede di merito, sia in rapporto alla ritenuta gravità del fatto che in riferimento alla condotta dichiarativa dell'imputato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D E O S l