CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15798/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
agliindirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliatipresso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 99.- ricorrenti -contro1 RG n. 18775/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18775/2020Numero sezionale 2088/2026Numero di raccolta generale 15798/2026Data pubblicazione 22/05/2026tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce alcontroricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di volerricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato,elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], inRoma, via Germanico, n. 96-controricorrente –[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti conferitacon atto separato, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che lecomunicazioni e le notificazioni del presente processo siano effettuatepresso l’indirizzo di posta elettronica certificata, elettivamente domiciliatoin Roma, via Clitunno, n. 51, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 237/2020,depositata in data 20/2/2020;udita la relazione della causa svolta nella udienza camerale del12/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;1. La curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. notificava attodi citazione del 16/5/2010 nei confronti dei componenti del consiglio2 RG n. 18775/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18775/2020Numero sezionale 2088/2026Numero di raccolta generale 15798/2026Data pubblicazione 22/05/2026di amministrazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per le illegittime condotte tenute sia da essi chedai componenti del collegio sindacale, [OSCURATO:PERSONA], CarmelinoScalise, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In particolare, il fallimento, con riferimento alle condottedescritte al punto 6.a della citazione chiedeva la condanna del soloamministratore [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del dannocommisurato in euro 33.000,00, oltre alla condanna di GaetanoLumare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché dei sindaci, in solidotra loro, al risarcimento del danno commisurato in euro 306.656,29.Con riferimento alle condotte descritte al punto 6.b. chiedeva lacondanna degli amministratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni Carnè , nonché dei sindaci, in solido tra loro, al pagamentodel danno nella misura di euro 15.398,84.In relazione alle condotte descritte sub 6.d per il periodo1/5/2006-28/6/2006, chiedeva la condanna degli amministratoriGiuseppe Gallo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dei sindaci,al pagamento della somma di euro 110.084,71.Con riferimento alle condotte descritte sub 6.d. dell’atto dicitazione, per il periodo 1/7/2006-14/12/2006, chiedeva lacondanna dell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] e dei sindaci, alpagamento della somma di euro 359.799,51.Si deduceva che gli amministratori avevano posto in essere«operazioni finanziarie pregiudizievoli alle casse sociali».2. Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande.3. Il tribunale di Catanzaro, con sentenza del 12/9/2016, perquel che ancora qui rileva, disattesa l’eccezione di prescrizione,riteneva la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], quale presidente delconsiglio di amministrazione sino al 25/5/2005, che aveva effettuatoquattro prelievi tra il 13/4/2004 e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalle casse sociali3 RG n. 18775/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18775/2020Numero sezionale 2088/2026Numero di raccolta generale 15798/2026Data pubblicazione 22/05/2026«direttamente in contanti per complessivi euro 33.000,00 chevenivano immediatamente versati sul suo conto corrente personalesenza adeguata giustificazione».Riteneva altresì la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], FrancescoAntonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per «i prelievi di cassa effettuati daluglio 2004 a gennaio 2005 per complessivi euro 57.656,29» e per il«rimborso prestito soci» di euro 249.000,00, eseguito il 10/11/2004,«tutto per contanti», senza identificare i soggetti interessati alrimborso e provvedendo alla sua tracciabilità contabile solo moltimesi dopo l’operazione.Veniva riconosciuta la responsabilità del nuovo presidente delCda [OSCURATO:PERSONA], oltre che dei consiglieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per avere,nel periodo compreso tra il 15/7/2005 e delle 9/9/2005, effettuatoprelievi in contanti dalle casse sociali per euro 15.398,84, «senzaindicazione dei nominativi dei destinatari e senza causale».Non era riconosciuto, però, il concorso nella responsabilità degliamministratori da parte dei sindaci.4. Avverso la sentenza proponevano appello principale il [OSCURATO:PERSONA] eappello incidentale il Gallo, il Lumare e il [OSCURATO:PERSONA].5. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 237/2020,depositata il 20/2/2020, reputava infondati tutti gli appelli.5.1. Per quel che ancora qui rileva, la corte territoriale sisoffermava sull’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti chedecorreva dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale si eraesteriorizzata nei confronti dei terzi e, dunque, a partire dalla datadel 31/10/2005, al momento in cui la società aveva deliberato lariduzione del capitale per perdite, sulla scorta del bilancio di eserciziochiuso al 31/3/2005.Mancava invece la prova che consentisse di retrodatare lamanifestazione della insufficienza patrimoniale della società ad4 RG n. 18775/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18775/2020Numero sezionale 2088/2026Numero di raccolta generale 15798/2026Data pubblicazione 22/05/2026un’epoca anteriore al 31/10/2005, non essendo idoneo allo scopo «lacopia del bilancio di esercizio al 31/3/2005 esibita in stralcio», inassenza di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea e delsuo deposito presso il registro delle imprese.Neppure era allegato il bilancio relativo all’esercizio [OSCURATO:DATA_NASCITA]-31/3/2004.5.2. La Corte d’appello rigettava anche il vizio dedotto diultrapetizione e di mutatio libelli.In realtà, il fallimento aveva allegato, sin dall’atto di citazione,che gli amministratori erano responsabili «della illecita distrazionedalle casse sociali delle somme per le quali è intervenuta condannain primo grado».Gli amministratori, in prime cure, avevano dedotto che non sitrattava di distrazione di liquidità dalle casse sociali, ma «dipagamenti effettuati ai creditori o di rimborso di anticipazioni».Il tribunale aveva ritenuto che si trattasse di «prelievi illeciti postiin essere dagli amministratori» e che, anche ove avessero dato luogoa rimborsi effettuati per le anticipazioni di cassa elargite dagli stessiamministratori o dei soci, «ugualmente davano luogo ad illecitodepauperamento del patrimonio sociale, integrando essi unafattispecie di distribuzione preferenziale», come allegato dallacuratela con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.Pertanto - ad avviso della corte territoriale - non si era inpresenza di una domanda nuova, ma solo di una mera difesa dellacuratela in ordine alla «qualificazione del fatto storico allegato nellacitazione introduttiva del giudizio, stante l’identità del petitum e dellacausa petendi», rappresentata dalla sottrazione delle somme liquideindicate in citazione per destinarle a scopi illeciti».La qualificazione delle operazioni come rimborso non elideval’illiceità del fatto storico come contestato ed illustrato in citazione.5 RG n. 18775/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18775/2020Numero sezionale 2088/2026Numero di raccolta generale 15798/2026Data pubblicazione 22/05/20265.3. Non vi era stata poi violazione della regola dell’onere dellaprova, in quanto ai fini della responsabilità degli amministratori, lacuratela doveva solo allegare le violazioni compiute dagliamministratori e provare il danno e il nesso causale.Tali allegazioni vi erano state nei confronti dei soggetti checomponevano il consiglio di amministrazione, [OSCURATO:PERSONA],quale presidente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali consiglieri.5.4. Quanto al danno subito dalla società (negato dagliappellanti), mancava la prova (a carico degli amministratori) che iprelievi erano stati destinati alla estinzione dei debiti della società: iprelievi erano privi di giustificazione causale non essendo stateesibite le scritture contabili.Non rilevava che gli assegni fossero stati tratti sul conto correntedi Lumare, intestati a sé medesimo, portati all’incasso dei dipendenti.Non vi era idonea prova delle anticipazioni di liquidità effettuatedagli amministratori; non vi era collegamento tra gli assegni el’estinzione delle passività.Quanto alla somma di euro 249.000,00, che sarebbe provenutadalla società FSC, non era documentata nelle entrate delle cassesociali, né la sua destinazione a crediti diversi.Si trattava, in sostanza, di sottrazione di risorse liquide dallecasse sociali.Si accertava, dunque, l’esclusiva responsabilità di GaetanoLumare e di [OSCURATO:PERSONA], avendo entrambi ricoperto la carica dipresidente del consiglio di amministrazione, i quali, disponendo delpotere di firma, avevano operato i prelievi dalle casse sociali, rimastiprivi di giustificazione non solo contabile formale, ma anchesostanziale, «non essendo stato possibile riscontrare quali debitisiano stati estinti con i detti prelievi, perché non documentati in atti».6 RG n. 18775/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18775/2020Numero sezionale 2088/2026Numero di raccolta generale 15798/2026Data pubblicazione 22/05/20266. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazioneAndrea [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo ha depositatomemoria.Il primo ha rinunciato al ricorso.7. Ha resistito con controricorso la curatela del fallimentoCellulosa 2000 s.p.a., depositando memoria.8. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].9. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve essere dichiarata l’estinzione parziale del giudizio conriferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] che ha rinunciato al ricorsoper cassazione, con accettazione della rinuncia da parte delfallimento.1.1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono«in riferimento alla prospettazione dei c.d. «pagamentipreferenziali»: violazione degli articoli 112 e 183, sesto comma,numeri 1 e 2, c.p.c.».Per i ricorrenti il fallimento, con l’atto di citazione, si era limitatoad allegare le condotte di prelievo effettuate dagli amministratori,non essendo possibile riscontrare gli eventuali soggetti creditori afavore dei quali sarebbero stati destinati i pagamenti.I convenuti, invece, avevano dedotto che l’erogazione di euro249.000,00 del socio S FC, a titolo di finanziamento soci, eraregistrata in contabilità, sicché vi erano evidenze dell’incasso dellesomme mutuate da tale socio.7 RG n. 18775/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18775/2020Numero sezionale 2088/2026Numero di raccolta generale 15798/2026Data pubblicazione 22/05/2026Per i convenuti tali somme erano state destinate al pagamentodi creditori sociali e, in particolare, al fornitore di energia elettrica enella distribuzione.Quanto agli altri pagamenti, si trattava di somme anticipate dagliamministratori con assegni e ordini di bonifico effettuati da lorostessi a beneficio di creditori della società (principalmente dipendenti)e poi riscossi dai medesimi amministratori che li avevano anticipati.Il fallimento, solo con la seconda memoria ex art. 183, sestocomma, c.p.c., preso atto delle risultanze documentali, avevaassunto «inopinatamente altra posizione sul tema dei rimborsi delleanticipazioni di cassa sostenute dagli amministratori e dell’impiegodelle somme rinvenienti da finanziamento soci di S FC.Solo tardivamente, dunque, il fallimento aveva affermato chequei pagamenti erano illegittimi perché costituenti pagamentipreferenziali e/o eseguiti in violazione del divieto di postergazionesensi dell’art. 2004 67 c.c.Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello si trattavadunque di domanda nuova e, dunque, inammissibile.I pagamenti preferenziali indicherebbero una violazione diobblighi del tutto diversi rispetto al mero prelievo di somme dallecasse sociali.2. Il motivo è inammissibile.Infatti risulta privo di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., inquanto i ricorrenti non trascrivono, neppure in parte, il contenutodegli atti processuali, da cui dovrebbe evincersi il mutamento delladomanda posta in essere dal fallimento nei confronti degliamministratori e dei sindaci.La valutazione del perimetro e dell’ampiezza della domandagiudiziale, comportando l’identificazione della volontà della parte inrelazione alle finalità dalla medesima perseguite, costituisce un tipico8 RG n. 18775/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18775/2020Numero sezionale 2088/2026Numero di raccolta generale 15798/2026Data pubblicazione 22/05/2026accertamento di fatto, censurabile in sede di legittimità solo in casodi inesistenza o apparenza della motivazione, come non è nellaspecie (vedi anche Cass., sez. 5, 6/11/2023, n. 30770; Cass., sez.3, 4/11/2020, n. 24480; ; Cass., sez. 3, 10/6/2020, n 11103; Cass.,sez. 2, 28/8/2000, n. 11199; Cass., 19/10/1998, n. 10337).La Corte territoriale, con chiarezza, ha evidenziato che ladomanda originaria del fallimento consisteva nell’affermazione dellaresponsabilità degli amministratori per «illecita distrazione dallecasse sociali delle somme».Ha dato atto che la difesa dei convenuti si fondava sull’avvenutoprelievo delle somme, ma al fine di effettuare pagamenti ai creditorio rimborsi di anticipazioni effettuate da soci o da amministratori.Ha richiamato la pronuncia del giudice di prime cure che, inentrambe le ipotesi, aveva ravvisato la sussistenza dellaresponsabilità («quand’anche avessero dato luogo a rimborsieffettuati per le anticipazioni di cassa elargite dagli stessiamministratori o dai soci, ugualmente davano luogo ad illecitodepauperamento del patrimonio sociale, integrando essi unafattispecie di distribuzione preferenziale, come allegato dalla curatelafallimentare nella memoria ex art. 183, secondo termine c.p.c.»).Pertanto, ad avviso della corte d’appello, non si era trattato diuna domanda nuova, ma solo di una «mera difesa della curatela inordine alla qualificazione del fatto storico allegato nella citazioneintroduttiva del giudizio». Ciò che rilevava, dunque, era una diversaqualificazione dei medesimi fatti oggetto dell’atto di citazione,trattandosi di operazioni, come il rimborso, che non elidevano«l’illiceità del fatto storico come contestato ed illustrato in citazione».3. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono«in relazione alla contestazione dell’impiego, in contabilità, della9 RG n. 18775/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18775/2020Numero sezionale 2088/2026Numero di raccolta generale 15798/2026Data pubblicazione 22/05/2026dicitura “creditori diversi”. Violazione degli articoli 329,333,343 c.p.c.e 2909 c.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».Per i ricorrenti il tribunale avrebbe accolto la domanda dellacuratela del fallimento esclusivamente per le condotte degliamministratori che avrebbero concretizzato una distrazionepreferenziale dell’attivo sociale.La domanda accolta sarebbe proprio quella evocata dalfallimento nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2,c.p.c., relativa ai pagamenti preferenziali.Tale accoglimento avrebbe comportato l’affermazione «che idestinatari di quei pagamenti sono identificati e che si tratta dipagamenti di debiti sociali».La Corte territoriale ha confermato la sentenza di prime cure, inquanto la dicitura riportata in contabilità «creditori diversi», nonavrebbe consentito di ricostruire la destinazione dei prelievi.Per il ricorrente, però, il fallimento avrebbe dovuto offrire unagraduazione tra le due questioni (prelievi di somme oppurepagamenti preferenziali), stante l’assoluta inconciliabilità tra lestesse, ed avrebbe dovuto anche proporre appello incidentale(almeno) condizionato, che però non era stato proposto.4. Il motivo è inammissibile e in parte anche infondato.Come si ricava dalla pronuncia della corte d’appello, il fallimentoha dapprima allegato specificamente tutte le condotte illegittimedegli amministratori e dei sindaci, costituite da prelievi ingiustificatidi somme dal conto corrente societario, e, solo a seguito delle difesedei convenuti, che avevano allegato di aver pagato, con quelle stessesomme, i creditori della società, ha precisato che, in tal caso, sisarebbe trattato di pagamenti preferenziali, anch’essi vietati.Ed infatti, la corte d’appello ha richiamato la motivazione deltribunale, per il quale i prelievi erano illeciti, aggiungendo che,10 RG n. 18775/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18775/2020Numero sezionale 2088/2026Numero di raccolta generale 15798/2026Data pubblicazione 22/05/2026«quand’anche avessero dato luogo a rimborsi effettuati per leanticipazioni di cassa elargite dagli stessi amministratori o dai soci»,ugualmente davano luogo ad illecito depauperamento del patrimoniosociale, integrando pagamenti preferenziali.Si trattava, comunque, di una mera difesa della curatela,prospettata con la memoria ex art. 183 c.p.c., «secondo cui laqualificazione delle operazioni come rimborso non elideva l’illiceitàdel fatto storico come contestato ed illustrato in citazione».La mutazione della qualificazione giuridica del fatto è uno deipossibili compiti officiosi del giudice, non potendo formarsi giudicatoimplicito sulla qualificazione stabilita – diversamente - in prime cure,nei confronti del soggetto totalmente vittorioso in primo grado (Cass.,8/5/2015, n. 9204).La Corte di appello ha motivato su ciò che rilevava ai fini deldevoluto: nessun appello incidentale doveva essere proposto.5. Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano«ancora in relazione alla contestazione dell’impiego, in contabilità,della dicitura “creditori diversi”. Violazione dell’art. 183 c.p.c. e 112c.p.c. per effetto della rinuncia implicita alla domanda, conriferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».Ad avviso dei ricorrenti la curatela del fallimento avrebbecomunque posto in essere una nuova domanda, in quanto «altro èaffermare la violazione delle regole in materia di redazione delbilancio e delle scritture contabili insinuando la possibilità che ladicitura creditori diversi sia servita a occultare la destinazione dellesomme»; altro sarebbe «invocare l’obbligo di conservazionedell’integrità del patrimonio per somme dovute dalla società neiconfronti di creditori sociali che siano anche nominativamenteidentificati», trattandosi in questo caso di pagamenti preferenziali.11 RG n. 18775/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18775/2020Numero sezionale 2088/2026Numero di raccolta generale 15798/2026Data pubblicazione 22/05/2026Per i ricorrenti la successiva qualificazione della domanda (intermini di pagamenti preferenziali), da parte della curatela, avrebbecomportato la rinuncia implicita alla domanda iniziale.6. Il motivo è inammissibile e in parte anche infondato.Non risulta esservi stata alcuna rinuncia alla originariaprospettazione del fallimento che, con l’atto di citazione, haevidenziato le condotte specifiche degli amministratori, i qualiavevano effettuato prelievi dalle casse sociali, cagionando un dannoal patrimonio sociale.Si evince che solo a seguito delle difese degli amministratori, iquali avevano dedotto di aver pagato, con tali prelievi, i creditorisociali, la curatela ha obiettato che si sarebbe trattato, in tal caso, dipagamenti preferenziali, e dunque anch’essi illegittimi.La domanda originaria non è stata mai oggetto di rinuncia.Di ciò vi è traccia anche nella motivazione della sentenza dellaCorte d’appello, che confermando quella di prime cure, ha osservatoche il tribunale ha accolto la domanda del fallimento ritenendotrattarsi di prelievi «illeciti posti in essere dagli amministratori»,anche ove tali prelievi avessero dato luogo a rimborsi preferenziali.7. Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti si dolgono«sempre in relazione alla contestazione dell’impiego, in contabilità,della dicitura “creditori diversi”. Violazione degli articoli 112 e 115c.p.c., omessa pronuncia in relazione al motivo di appelloconcernente la violazione, da parte del tribunale, dell’art. 115 c.p.c.- art. 360, numeri 3 e 4, c.p.c.».Per i ricorrenti, nonostante la genericità delle allegazioni dellacuratela nell’atto di citazione, i convenuti avevano comunquericostruito tutti i movimenti bancari, con documentazione idonea adimostrare che l’erogazione di euro 249.000,00, proveniente dalsocio SFC, a titolo di finanziamento soci, era registrata in contabilità.12 RG n. 18775/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18775/2020Numero sezionale 2088/2026Numero di raccolta generale 15798/2026Data pubblicazione 22/05/2026Tali somme erano state dunque incassate dalla società.Le stesse sarebbero state destinate al pagamento di creditorisociali e, in particolare, del fornitore di energia elettrica Eneldistribuzione.Ciò sarebbe stato documentato attraverso la produzione degliassegni circolari emessi, sui conti della società, a favore di Eneldistribuzione.Successivamente SFC avrebbe rinunciato ai propri crediti dafinanziamento, ivi compresa la somma di euro 249.000,00, proprioper ripianare le perdite e ricostituire il capitale sociale sensi dell’art.2477 c.c.Allo stesso modo, gli altri pagamenti sarebbero stati destinati alrimborso agli amministratori di somme da essi anticipati persoddisfare i creditori della società, soprattutto i dipendenti.Né all’udienza di prima comparizione, né con la prima difesa utilesuccessiva, la curatela avrebbe contestato tali circostanze.Solo con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.,«la curatela mutava inopinatamente strategia affermando che queirimborsi costituirebbero allora pagamenti preferenziali».Tale contestazione sarebbe tardiva.8. Il motivo è infondato.Come detto, la contestazione da parte della curatela delfallimento contenuta nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2,c.p.c., era tempestiva, in quanto strettamente connessa ai termini dipreclusioni istruttoria, ben potendo i convenuti fornire provacontraria ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c. (Cass. n.10629 del 2024).9. Con il quinto motivo di impugnazione si deduce «sempre inrelazione alla contestazione dell’impiego, in contabilità, della dicitura13 RG n. 18775/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18775/2020Numero sezionale 2088/2026Numero di raccolta generale 15798/2026Data pubblicazione 22/05/2026“creditori diversi”: violazione dell’art. 115 c.p.c. - art. 360, n. 4,c.p.c.».La Corte d’appello avrebbe ritenuto sussistente la noncontestazione degli appellanti (amministratori) in ordine ai prelievidalle casse sociali dei pagamenti per euro 33.000,00, 57.000,00 e15.000,00.Vi sarebbe stata un’erronea applicazione del principio di noncontestazione ex art. 115 c.p.c., in quanto, ad avviso dei ricorrenti,gli amministratori avrebbero preso puntualmente posizione sul punto,precisando, rispetto all’addebito mosso, che i «creditori diversifossero e sono specificamente identificabili e invero identificati», daidocumenti prodotti in atti (estratti libro mastro; ordini di emissionedi assegni circolari recanti il nome del creditore verso cui effettuareil pagamento ed altro).10. Il motivo è inammissibile.Infatti, il motivo pecca di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c.,non avendo in alcun modo riportato i ricorrenti, anche solo perstralcio, il contenuto dei documenti che avrebbero dimostratol’identificazione dei creditori che sarebbero stati pagati proprio conle somme che, pacificamente, sono state sottratte dalle casse sociali.In sostanza, i ricorrenti chiedono una nuova e diversavalutazione del materiale istruttorio, compiutamente edanaliticamente effettuata dal giudice d’appello, non consentita inquesta sede.11. Con il sesto motivo di impugnazione si deduce «sempre inrelazione alla contestazione dell’impiego della dicitura “creditoridiversi”: violazione degli articoli 2697 c.c. nonché degli articoli 2393e 2394 c.c., con riferimento all’art. 30, primo comma, n. 3, c.p.c.».14 RG n. 18775/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18775/2020Numero sezionale 2088/2026Numero di raccolta generale 15798/2026Data pubblicazione 22/05/2026La Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato la disciplinasul riparto dell’onere della prova dei fatti costitutivi dell’azione diresponsabilità ex art. 2697 c.c.Per i ricorrenti, dunque, il fallimento non avrebbe indicato, sindall’inizio, i comportamenti asseritamente contrari a specifici doveriimposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale.Sarebbe poi assente la dimostrazione del nesso causalemateriale tra le condotte degli amministratori ed il danno provocato.Mancherebbe la prospettazione dell’inadempimento degliamministratori oltre che la dimostrazione del danno e della riferibilitàdel danno a tali adempimenti.La Corte d’appello, invece, avrebbe dovuto stabilire «che non erastata neanche prospettata la condotta illecita».Tra l’altro, l’erroneità della decisione risulterebbe dalla mancatavalorizzazione dell’utilizzazione del finanziamento di SFC pari ad euro249.000,00, in favore del creditore sociale ENEL, oltre che dellarinuncia ai propri crediti da finanziamento da parte di SFC.12. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Risulta inammissibile nella parte in cui chiede una rivalutazionedei documenti, e segnatamente del finanziamento che sarebbe statoerogato dalla società S FC, quale socia, e della destinazione dellostesso al pagamento del creditore sociale Enel.Risulta infondato, poi, essendo stata corretta l’applicazione dellanorma di riparto dell’onere della prova da parte della Corte d’appelloche, sul punto, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità per cui,avendo l’azione di responsabilità degli amministratori di società dicapitali natura contrattuale, il fallimento deve limitarsi ad allegare leviolazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, dovendodimostrare il danno e nesso di causalità tra la violazione e il danno,spettando invece agli amministratori provare, con riferimento agli15 RG n. 18775/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18775/2020Numero sezionale 2088/2026Numero di raccolta generale 15798/2026Data pubblicazione 22/05/2026addebiti contestati loro, l’osservanza dei doveri previsti dall’art. 2392c.c. (Cass., n. 17441 del 2016).13. Con il settimo motivo di impugnazione si deduce «quantoall’impiego del finanziamento soci di euro 249.000,00. Omessoesame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra leparti, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».In particolare, il pagamento di euro 249.000,00 in favore di ENELdistribuzione sarebbe avvenuto, dapprima, con le richieste allebanche di appoggio della società di emissione di assegni circolari (afavore di Enel), poi, con l’effettiva emissione di tali assegni circolari,fatti emettere dalla società in favore di ENEL.In tal caso, insomma, non vi sarebbero stati due pagamenti: ilprimo dagli amministratori personalmente ai creditori sociali e l’altrocostituente il rimborso in favore degli amministratori che avevanoanticipato le somme.In questo caso si sarebbe trattato di un unico pagamentoeffettuato direttamente dalla società al suo creditore Enel, con unostrumento, assegno circolare, che non avrebbe lasciato alcun dubbio,essendo riportato il nome dell’accipiens (ENEL).La provvista per tale pagamento sarebbe stata costituita dafinanziamento effettuato dal socio SFC, che risulta contabilmente inentrata alla società.14. Il motivo è inammissibile.Si chiede, in realtà, una rivalutazione dei documenti e dellerisultanze istruttorie, già compiutamente effettuata dalla corteterritoriale, non consentita in sede di legittimità.15. Con l’ottavo motivo di impugnazione si deduce «ancoraquanto al pagamento di euro 249.000,00. Violazione dell’art. 83 delregio decreto 1736 del 1933 e dell’art.1 del decreto-legge n. 143 del1991».16 RG n. 18775/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18775/2020Numero sezionale 2088/2026Numero di raccolta generale 15798/2026Data pubblicazione 22/05/2026La statuizione della Corte d’appello avrebbe violato anche l’art.83 del regio decreto n. 1736 del 1933, con riferimento ai pagamentieffettuati dagli amministratori ai creditori sociali con assegni bancaritratti sui propri conti correnti e con assegni circolari tratti sui conticorrenti bancari della società.L’assegno circolare deve contenere, al momento dell’emissione,l’indicazione del prenditore.La Corte d’appello, affermando la responsabilità degliamministratori sulla base dell’annotazione generica “creditori diversi”,avrebbe reso una statuizione incompatibile con i requisiti di validitàimposti per la regolare emissione di assegni circolari, intestati adEnel distribuzione e tratti sui conti correnti della società.16. Il motivo è inammissibile.Anche in questo caso, pur formalmente denunciando unaviolazione di legge, in realtà i ricorrenti chiedono una nuova e diversavalutazione degli elementi istruttori.17. Con il nono motivo di impugnazione si deduce la «violazionedegli articoli 1218, 1223, 2043 e 2056 c.c., anche in rapporto all’art.2709 c.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che si era inpresenza di entrate ed uscite di importo perfettamentecorrispondente, non potendosi ravvisare alcun danno.Al più la Corte d’appello avrebbe potuto ravvisare un mero erroredi natura contabile.Ove poi la contestazione della curatela vertesse sulla distrazionepreferenziale di tali pagamenti, tale danno non poteva esserequantificato nella misura del pagamento effettuato, dovendo esseresemmai determinato all’esito di una valutazione diversa, dovendosivalutare in che misura tali pagamenti, di natura preferenziale,avrebbero concretamente inciso sulla garanzia patrimoniale generica17 RG n. 18775/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18775/2020Numero sezionale 2088/2026Numero di raccolta generale 15798/2026Data pubblicazione 22/05/2026che gli amministratori avrebbero dovuto preservare nel rispetto dellapar condicio.Inoltre, quanto al danno pari ad euro 249.000,00, di cui alfinanziamento soci di SFC, non vi erano stati due pagamenti damettere in relazione, ma un unico pagamento dalla società abeneficio di un creditore sociale ben identificato, senza alcunarestituzione.Di qui la violazione dell’art. 2709 c.c. che non consente discindere il contenuto delle scritture contabili.18. Il motivo è inammissibile.Si chiede ancora una volta una nuova valutazione degli elementiistruttori, non consentita in questa sede.19. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si liquidano come da dispositivo.20. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità traAndrea [OSCURATO:PERSONA] e il fallimento, in ragione dell’estinzione del processoin parte qua, essendo stata accettata la rinuncia dalla curatela delfallimento.21. Vanno compensate anche le spese tra il ricorrente e ilcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], in quanto la sua chiamata in giudizioè avvenuta solo per porlo a conoscenza del processo, senza che ilricorrente avesse proposto domande nei suoi confronti, dinanzi allasentenza della Corte d’appello che ha escluso del tutto laresponsabilità dei sindaci.22. L’estinzione (parziale) del giudizio non comporta ilpagamento del doppio contributo per [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M18 RG n. 18775/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18775/2020Numero sezionale 2088/2026Numero di raccolta generale 15798/2026Data pubblicazione 22/05/2026dichiara l’estinzione del giudizio nel rapporto tra il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] e il fallimento, e compensa le spese tra queste parti;rigetta il restante ricorso.Condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare in favoredel fallimento le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Compensa le spese tra il ricorrente e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio2026Il Presidente19 RG n. 18775/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio