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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 10626/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 27/06/2023; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Lecce con ordinanza del 27 giugno 2023 (motivazione contestuale), pronunciandosi ex art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello formulato avverso il rigetto da parte del Gip della richiesta di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza dell'8 aprile 2022, in ordine alle contestazioni di cui all'art. 74 TU Stup. e per alcune condotte di detenzione di sostanze stupefacenti, nell'ambito del procedimento penale denominato "Game over".

Detta richiesta era stata formulata ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., in relazione alla disciplina delle "contestazioni a catena" e in riferimento ad una precedente ordinanza custodiale emessa, in data 24 novembre 2020 e per addebito ex art. 73 TU Stup., in un diverso procedimento penale per la illecita detenzione in concorso di 376 grammi di eroina; fatto per il quale nei confronti del Guido è stato emesso decreto di giudizio immediato il 4 gennaio 2021.

2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce due motivi.

2.1. Con il primo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta insussistenza di una "connessione qualificata" tra le due contestazioni cautelari; sul punto, si evidenzia che l'ordinanza dell'appello cautelare - che pure ha riconosciuto che tra i due titoli cautelari vi fosse sia omogeneità dei reati che contiguità e prossimità spazio-temporale della loro commissione - ha omesso di considerare che il reato di detenzione dello stupefacente, commesso il 21 novembre 2020, è stato posto in essere proprio nell'arco temporale della partecipazione ad associazione ex art. 74, contestata nell'altro procedimento sub capo 21)con permanenza fino all'applicazione della misura custodiale: 8 aprile 2022; si evidenzia altresì che appare illogica la considerazione dell'ordinanza impugnata secondo cui la connessione qualificata dovrebbe escludersi in quanto nell'episodio di illecita detenzione dell'eroina è coinvolto, quale correo, un soggetto al quale non è stata contestata la partecipazione all'associazione atteso che li il luogo ove è stato rinvenuto lo stupefacente (un box) era nell'esclusiva disponibilità del solo Guido.

Pertanto, sussistono tutti i presupposti per ritenere tra le due contestazioni cautelari una "connessione qualificata".

2.2. Con il secondo motivo si censura l'ordinanza dell'appello cautelare nella parte in cui essa ha escluso la desumibilità delle contestazioni dagli atti del presente procedimento penale alla data del decreto di giudizio immediato emesso nel precedente procedimento.

Sul punto, si evidenzia che a detta data (4 gennaio 2021) erano stati già depositati gli atti di indagine nel procedimento "Game over" (comunicazione di notizia di reato del 16 maggio 2019, con i due seguiti dell'Il ottobre 2019 e del 22 gennaio 2020) e che pertanto il procedimento per la detenzione dell'eroina avrebbe potuto essere riunito cori l'altro, nel quale è stata emessa la prima misura cautelare.

Ancora, si deduce che tutti gli elementi posti a fondamento dell'ordinanza custodiale di cui si invoca la inefficacia erano già in possesso dello stesso ufficio del PM - e i relativi reati erano quindi già desumibili - non solo al momento dell'emissione del decreto di giudizio immediato del gennaio 2021, ma anche al momento in cui è stata adottata la prima ordinanza di custodia in carcere (24 novembre 2020), precisandosi che la seconda ordinanza custodiale si fonda su atti di indagine a carico del Guido relativi a periodo risalente all'anno 2019.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L'ordinanza impugnata esclude la sussistenza di un rapporto di "connessione qualificata" tra le contestazioni oggetto dei due provvedimenti custodiali.

La motivazione sul punto non risulta manifestamente illogica, atteso che si fa riferimento alla circostanza che l'illecita detenzione della droga - accertata occasionalmente quando erano ormai cessate le intercettazioni sulla cui base è stato configurato l'addebito ex art. :74 TU Stup. - è stata commessa in concorso con soggetto estraneo alle dinamiche associative.

2.1. Peraltro, il Tribunale del riesame rileva che ricorrono certamente i requisiti dell'anteriorità cronologica e della pendenza di entrambi i procedimenti dinanzi alla stessa Procura di Lecce, mentre non risulta integrato l'ulteriore presupposto della "desumibilità dagli atti" dell'addebito oggetto della seconda contestazione cautelare, e per tale motivo ha rigettato l'istanza di declaratoria di inefficacia ex art. 297 cod. proc. pen.

Al riguardo, a pag. 7 viene precisato che "al momento dell'esecuzione della prima ordinanza, la piattaforma indiziaria e le esigenze cautelari, in ordine alla posizione del Guido, non erano state ancora vagliate dai Magistrati della [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, che peraltro in data 8 gennaio 2021 avevano chiesto la proroga delle indagini per acquisire ulteriori elementi di riscontro.

Il modus operandi del Pubblico Ministero non può dunque essere censurato in termini di indebita scelta strumentale perché al momento della emissione della prima ordinanza cautelare la Procura di Lecce non disponeva di tutti gli elementi necessari per elevare le contestazioni relative ai reati di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309/90".

3. Rileva il Collegio che detta motivazione non risulta adeguata.

Invero, il Tribunale dell'appello cautelare non chiarisce se - come dedotto del ricorrente - al momento della emissione della prima ordinanza (novembre 2020) il Pubblico ministero già disponesse di atti di indagine (sulla base delle comunicazioni di notizie di reato recanti i risultati delle intercettazioni che coinvolgono Guido nell'attività associativa, specificatamente indicate dal ricorrente e risalenti al maggio e ottobre del 2019 e al gennaio del 2020, e quindi antecedenti all'emissione della prima ordinanza custodiale) idonei a configurare a carico del predetto l'addebito associativo.

3.1. Né può rilevare la circostanza che - in ragione della mole degli atti da esaminare - la compiuta analisi delle risultanze delle indagini sia stata effettuata dall'Ufficio di Procura solo molti mesi dopo la ricezione di dette comunicazioni di notizia di reato.

Sul punto, l'ordinanza impugnata a pag. 5, sempre in riferimento alla "desumibilità degli atti", si esprime nel senso / che "Il riferimento, pertanto, non può essere di carattere puramente matematico (date certe degli atti processuali), né il deposito dell'informativa finale di PG può rappresentare il criterio risolutivo per l'inquadramento temporale della desumibilità degli additivi indiziari, dovendosi attendere l'indispensabile filtro valutativo del Pubblico Ministero (cfr. Cass. pen. Sez.

VI 21.4.2007 n. 16492)".

3.2. Ritiene il Collegio che detta argomentazione non sia condivisibile, dovendo invece accogliersi la diversa impostazione ermeneutica secondo cui «in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai fini dell'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, deve aversi riguardo unicamente all'emersione, in termini "quantitativi", di un complesso di indizi valutabili in funzione dell'adozione della misura cautelare, e non anche, su un piano più specificamente "qualitativo", all'attività di decodificazione, interpretazione e compiuta elaborazione degli stessi da parte degli organi deputati alle indagini» (così, Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021, Buscemi, Rv. 281230 - 01, ove si è anche precisato che "diversamente opinando, si farebbe dipendere la durata della privazione della libertà - come effetto dell'individuazione del termine di decorrenza della misura restrittiva - da un'estensione non definita né definibile "a priori" del tempo - che può anche essere non breve - necessario al p.m. per l'esame di indizi di cui già disponga").

4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale del riesame che, alla luce del principio sopra riportato, accerterà se dagli atti di indagine in possesso dell'Ufficio del Pubblico ministero emergesse l'effettiva desumibilità dell'addebito associativo contemplato nella seconda ordinanza.

La ncelleria è incaricata dei conseguenti adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp att. cod. proc. pen.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo Oudizio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 27/06/2023; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Lecce con ordinanza del 27 giugno 2023 (motivazione contestuale), pronunciandosi ex art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello formulato avverso il rigetto da parte del Gip della richiesta di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza dell'8 aprile 2022, in ordine alle contestazioni di cui all'art. 74 TU Stup. e per alcune condotte di detenzione di sostanze stupefacenti, nell'ambito del procedimento penale denominato "Game over". Detta richiesta era stata formulata ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., in relazione alla disciplina delle "contestazioni a catena" e in riferimento ad una precedente ordinanza custodiale emessa, in data 24 novembre 2020 e per addebito ex art. 73 TU Stup., in un diverso procedimento penale per la illecita detenzione in concorso di 376 grammi di eroina; fatto per il quale nei confronti del Guido è stato emesso decreto di giudizio immediato il 4 gennaio 2021. 2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta insussistenza di una "connessione qualificata" tra le due contestazioni cautelari; sul punto, si evidenzia che l'ordinanza dell'appello cautelare - che pure ha riconosciuto che tra i due titoli cautelari vi fosse sia omogeneità dei reati che contiguità e prossimità spazio-temporale della loro commissione - ha omesso di considerare che il reato di detenzione dello stupefacente, commesso il 21 novembre 2020, è stato posto in essere proprio nell'arco temporale della partecipazione ad associazione ex art. 74, contestata nell'altro procedimento sub capo 21)con permanenza fino all'applicazione della misura custodiale: 8 aprile 2022; si evidenzia altresì che appare illogica la considerazione dell'ordinanza impugnata secondo cui la connessione qualificata dovrebbe escludersi in quanto nell'episodio di illecita detenzione dell'eroina è coinvolto, quale correo, un soggetto al quale non è stata contestata la partecipazione all'associazione atteso che li il luogo ove è stato rinvenuto lo stupefacente (un box) era nell'esclusiva disponibilità del solo Guido. Pertanto, sussistono tutti i presupposti per ritenere tra le due contestazioni cautelari una "connessione qualificata". 2.2. Con il secondo motivo si censura l'ordinanza dell'appello cautelare nella parte in cui essa ha escluso la desumibilità delle contestazioni dagli atti del presente procedimento penale alla data del decreto di giudizio immediato emesso nel precedente procedimento. Sul punto, si evidenzia che a detta data (4 gennaio 2021) erano stati già depositati gli atti di indagine nel procedimento "Game over" (comunicazione di notizia di reato del 16 maggio 2019, con i due seguiti dell'Il ottobre 2019 e del 22 gennaio 2020) e che pertanto il procedimento per la detenzione dell'eroina avrebbe potuto essere riunito cori l'altro, nel quale è stata emessa la prima misura cautelare. Ancora, si deduce che tutti gli elementi posti a fondamento dell'ordinanza custodiale di cui si invoca la inefficacia erano già in possesso dello stesso ufficio del PM - e i relativi reati erano quindi già desumibili - non solo al momento dell'emissione del decreto di giudizio immediato del gennaio 2021, ma anche al momento in cui è stata adottata la prima ordinanza di custodia in carcere (24 novembre 2020), precisandosi che la seconda ordinanza custodiale si fonda su atti di indagine a carico del Guido relativi a periodo risalente all'anno 2019.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza impugnata esclude la sussistenza di un rapporto di "connessione qualificata" tra le contestazioni oggetto dei due provvedimenti custodiali. La motivazione sul punto non risulta manifestamente illogica, atteso che si fa riferimento alla circostanza che l'illecita detenzione della droga - accertata occasionalmente quando erano ormai cessate le intercettazioni sulla cui base è stato configurato l'addebito ex art. :74 TU Stup. - è stata commessa in concorso con soggetto estraneo alle dinamiche associative. 2.1. Peraltro, il Tribunale del riesame rileva che ricorrono certamente i requisiti dell'anteriorità cronologica e della pendenza di entrambi i procedimenti dinanzi alla stessa Procura di Lecce, mentre non risulta integrato l'ulteriore presupposto della "desumibilità dagli atti" dell'addebito oggetto della seconda contestazione cautelare, e per tale motivo ha rigettato l'istanza di declaratoria di inefficacia ex art. 297 cod. proc. pen. Al riguardo, a pag. 7 viene precisato che "al momento dell'esecuzione della prima ordinanza, la piattaforma indiziaria e le esigenze cautelari, in ordine alla posizione del Guido, non erano state ancora vagliate dai Magistrati della [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, che peraltro in data 8 gennaio 2021 avevano chiesto la proroga delle indagini per acquisire ulteriori elementi di riscontro. Il modus operandi del Pubblico Ministero non può dunque essere censurato in termini di indebita scelta strumentale perché al momento della emissione della prima ordinanza cautelare la Procura di Lecce non disponeva di tutti gli elementi necessari per elevare le contestazioni relative ai reati di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309/90". 3. Rileva il Collegio che detta motivazione non risulta adeguata. Invero, il Tribunale dell'appello cautelare non chiarisce se - come dedotto del ricorrente - al momento della emissione della prima ordinanza (novembre 2020) il Pubblico ministero già disponesse di atti di indagine (sulla base delle comunicazioni di notizie di reato recanti i risultati delle intercettazioni che coinvolgono Guido nell'attività associativa, specificatamente indicate dal ricorrente e risalenti al maggio e ottobre del 2019 e al gennaio del 2020, e quindi antecedenti all'emissione della prima ordinanza custodiale) idonei a configurare a carico del predetto l'addebito associativo. 3.1. Né può rilevare la circostanza che - in ragione della mole degli atti da esaminare - la compiuta analisi delle risultanze delle indagini sia stata effettuata dall'Ufficio di Procura solo molti mesi dopo la ricezione di dette comunicazioni di notizia di reato. Sul punto, l'ordinanza impugnata a pag. 5, sempre in riferimento alla "desumibilità degli atti", si esprime nel senso / che "Il riferimento, pertanto, non può essere di carattere puramente matematico (date certe degli atti processuali), né il deposito dell'informativa finale di PG può rappresentare il criterio risolutivo per l'inquadramento temporale della desumibilità degli additivi indiziari, dovendosi attendere l'indispensabile filtro valutativo del Pubblico Ministero (cfr. Cass. pen. Sez. VI 21.4.2007 n. 16492)". 3.2. Ritiene il Collegio che detta argomentazione non sia condivisibile, dovendo invece accogliersi la diversa impostazione ermeneutica secondo cui «in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai fini dell'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, deve aversi riguardo unicamente all'emersione, in termini "quantitativi", di un complesso di indizi valutabili in funzione dell'adozione della misura cautelare, e non anche, su un piano più specificamente "qualitativo", all'attività di decodificazione, interpretazione e compiuta elaborazione degli stessi da parte degli organi deputati alle indagini» (così, Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021, Buscemi, Rv. 281230 - 01, ove si è anche precisato che "diversamente opinando, si farebbe dipendere la durata della privazione della libertà - come effetto dell'individuazione del termine di decorrenza della misura restrittiva - da un'estensione non definita né definibile "a priori" del tempo - che può anche essere non breve - necessario al p.m. per l'esame di indizi di cui già disponga"). 4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale del riesame che, alla luce del principio sopra riportato, accerterà se dagli atti di indagine in possesso dell'Ufficio del Pubblico ministero emergesse l'effettiva desumibilità dell'addebito associativo contemplato nella seconda ordinanza. La ncelleria è incaricata dei conseguenti adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp att. cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo Oudizio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.
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