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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17635/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p.del PG in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] gaeta che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il G.I.P. di Venezia in data 30/9/2021 ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen. all'imputata [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre alla san- zione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in relazione al delitto p. e p. dall'art. 589 bis co. 1 cod. pen. perché cagionava per colpa la morte di GUERNIER Sara con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in particolare, percorrendo alle ore 23 alla guida della autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata CAIO3GE la [OSCURATO:PERSONA] 52 via Piave in territorio extraurbano del comune di Eraclea con direzione di marcia da [OSCURATO:PERSONA] di Piave verso Eraclea, giunta all'altezza della chilometrica 8, per colpa consistita in negli- genza, imprudenza, imperizia per non avere posto sufficiente attenzione alla strada ed alla guida e non essersi avveduta della presenza sulla sede stradale di GUERNIER Sara, ivi presente a seguito della caduta dal motociclo condotto da MINOIA Tiziano nelle circostanze descritte al precedente capo 1), e per inosser- vanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (artt. 142, 141 cod. strada) per non avere osservato il limite massimo di velocità ivi fissato, con rela- tiva segnalazione. in 70 chilometri orari e per non avere regolato la velocità in curva e in orario notturno in tratto di strada privo di illuminazione e non essere stata in grado di arrestare tempestivamente il veicolo, nell'affrontare curva de- strorsa ad una velocità superiore al citato limite, non avvedendosi della presenza sulla sede stradale della Guernier, la investiva con la parte anteriore sinistra del veicolo colpendo violentemente al capo la stessa, che riportava politraumatismo di tipo contusi vo-escoriativo-discontinuativo polidistrettuale causativo di plurime fratture a carico del massiccio cranio-facciale con conseguente decesso per trau- matismo fratturativo cranio-encefalico causativo di rapido shock neurogeno.

Com- messo in Eraclea il 7.10.2019.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, formulando un unico motivo con il quale ha dedotto la violazione della legge penale in relazione all'art.133 c.p. ed il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria.

In particolare, la ricorrente, evidenziando come l'appli- cazione della sanzione amministrativa accessoria, per i casi non aggravati di cui all'art. 589 bis, commi 2 e 3, cod. pen. costituisca ormai apprezzamento valutativo del giudice (a seguito della Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 2019, ampia- mente richiamata in ricorso) ha lamentato che, nella specie, difetterebbe, sul punto, una motivazione sufficientemente espressiva di essa, avuto riguardo ai por- tati giurisprudenziali in materia Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.3.

Il PG presso questa Corte ha reso le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

3. La sentenza impugnata opera un buon governo del principio affermato an- cora di recente da questa Corte di legittimità secondo cui in tema di omicidio stra- dale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione ammini- strativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più fa- vorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (Sez. 4, n. 13747 del 23/3/2022, Rv. 283022).

Nell'applicare la sanzione più afflittiva, per ottenere un adeguato standard del discorso giustificativo è sufficiente che il giudice abbia esposto, come avvenuto nel caso che ci occupa, le ragioni della scelta sanzionatoria facendo espresso rinvio al tipo di violazione che aveva riguardato una regola cautelare ritenuta tanto ele- mentare, quanto fondamentale per la circolazione e tale da costituire regola espe- rienziale, prima ancora che normativa, valutandola, dunque, in termini di partico- lare gravità, cosicché la sanzione prescelta è stata ritenuta l'unica a tutela della sicurezza pubblica.

A tali canoni metodologici, diversamente da quanto opina il ricorrente, ottem- pera la sentenza impugnata.

3. Il G.I.P. del Tribunale di Venezia, infatti, ha fatto riferimento - sintetico quanto sufficiente - alla "grave imprudenza nella condotta di guida", evidenziando così, sia pure con un rinvio per relationem alla dettagliata contestazione, l'intensità della negligenza, imprudenza ed imperizia quali tratti di marcata connotazione della condotta di guida della Lucchetta, improntata a plurime violazioni di elennen- •t4 a i norme di sicurezza nella circolazione su strada, tutte violate (inosservanza del limite massimo di velocità in relazione alla tipologia di strada percorsa; mancato rispetto della velocità in ragione dell'orario notturno ed in un tratto di strada privo di illuminazione; mancato rispetto dell'ulteriore limite di velocità nell'affrontare una curva destrorsa; disattenzione rispetto agli eventuali ostacoli sulla sede stra- dale, ecc.).4.

Ne discende l'infondatezza della proposta doglianza in ragione della piena ricostruibilità dell'iter del discorso giustificativo dell'irrogata sanzione più grave, anche considerando il danno di massimo grado quale esito della condotta stessa (la morte della giovane persona offesa).

La scelta sanzionatoria accessoria di massimo grado risulta frutto di una pon- derata valutazione dell'insieme di tali elementi, così pienamente rispettando i dicta di Corte costituzionale (sent. n 88 del 2019) e l'indirizzo ermeneutico di questa Corte Suprema che ne è scaturito.

Va ribadito, infatti, che in ogni caso, i criteri di cui alla norma richiamata co- stituiscono meri parametri di riferimento per orientare la decisione giudiziale, sot- traendola all'arbitrio e consentendo il relativo controllo giudiziale su di essa.

Ne deriva che la loro valutazione può anche essere operata complessivamente, riba- dendosi in questa sede, pur nella riconosciuta diversità dei parametri di riferi- mento, il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pena, secondo cui il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754; Sez. 3, n. 48304 del 20/9/2016, Gioia, Rv. 268575; n. 15811 del 19/9/1990, Leonardí, Rv. 185876)".

5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p.del PG in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] gaeta che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.I.P. di Venezia in data 30/9/2021 ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen. all'imputata [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre alla san- zione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in relazione al delitto p. e p. dall'art. 589 bis co. 1 cod. pen. perché cagionava per colpa la morte di GUERNIER Sara con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in particolare, percorrendo alle ore 23 alla guida della autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata CAIO3GE la [OSCURATO:PERSONA] 52 via Piave in territorio extraurbano del comune di Eraclea con direzione di marcia da [OSCURATO:PERSONA] di Piave verso Eraclea, giunta all'altezza della chilometrica 8, per colpa consistita in negli- genza, imprudenza, imperizia per non avere posto sufficiente attenzione alla strada ed alla guida e non essersi avveduta della presenza sulla sede stradale di GUERNIER Sara, ivi presente a seguito della caduta dal motociclo condotto da MINOIA Tiziano nelle circostanze descritte al precedente capo 1), e per inosser- vanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (artt. 142, 141 cod. strada) per non avere osservato il limite massimo di velocità ivi fissato, con rela- tiva segnalazione. in 70 chilometri orari e per non avere regolato la velocità in curva e in orario notturno in tratto di strada privo di illuminazione e non essere stata in grado di arrestare tempestivamente il veicolo, nell'affrontare curva de- strorsa ad una velocità superiore al citato limite, non avvedendosi della presenza sulla sede stradale della Guernier, la investiva con la parte anteriore sinistra del veicolo colpendo violentemente al capo la stessa, che riportava politraumatismo di tipo contusi vo-escoriativo-discontinuativo polidistrettuale causativo di plurime fratture a carico del massiccio cranio-facciale con conseguente decesso per trau- matismo fratturativo cranio-encefalico causativo di rapido shock neurogeno. Com- messo in Eraclea il 7.10.2019. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, formulando un unico motivo con il quale ha dedotto la violazione della legge penale in relazione all'art.133 c.p. ed il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria. In particolare, la ricorrente, evidenziando come l'appli- cazione della sanzione amministrativa accessoria, per i casi non aggravati di cui all'art. 589 bis, commi 2 e 3, cod. pen. costituisca ormai apprezzamento valutativo del giudice (a seguito della Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 2019, ampia- mente richiamata in ricorso) ha lamentato che, nella specie, difetterebbe, sul punto, una motivazione sufficientemente espressiva di essa, avuto riguardo ai por- tati giurisprudenziali in materia Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.3. Il PG presso questa Corte ha reso le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 3. La sentenza impugnata opera un buon governo del principio affermato an- cora di recente da questa Corte di legittimità secondo cui in tema di omicidio stra- dale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione ammini- strativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più fa- vorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (Sez. 4, n. 13747 del 23/3/2022, Rv. 283022). Nell'applicare la sanzione più afflittiva, per ottenere un adeguato standard del discorso giustificativo è sufficiente che il giudice abbia esposto, come avvenuto nel caso che ci occupa, le ragioni della scelta sanzionatoria facendo espresso rinvio al tipo di violazione che aveva riguardato una regola cautelare ritenuta tanto ele- mentare, quanto fondamentale per la circolazione e tale da costituire regola espe- rienziale, prima ancora che normativa, valutandola, dunque, in termini di partico- lare gravità, cosicché la sanzione prescelta è stata ritenuta l'unica a tutela della sicurezza pubblica. A tali canoni metodologici, diversamente da quanto opina il ricorrente, ottem- pera la sentenza impugnata. 3. Il G.I.P. del Tribunale di Venezia, infatti, ha fatto riferimento - sintetico quanto sufficiente - alla "grave imprudenza nella condotta di guida", evidenziando così, sia pure con un rinvio per relationem alla dettagliata contestazione, l'intensità della negligenza, imprudenza ed imperizia quali tratti di marcata connotazione della condotta di guida della Lucchetta, improntata a plurime violazioni di elennen- •t4 a i norme di sicurezza nella circolazione su strada, tutte violate (inosservanza del limite massimo di velocità in relazione alla tipologia di strada percorsa; mancato rispetto della velocità in ragione dell'orario notturno ed in un tratto di strada privo di illuminazione; mancato rispetto dell'ulteriore limite di velocità nell'affrontare una curva destrorsa; disattenzione rispetto agli eventuali ostacoli sulla sede stra- dale, ecc.).4. Ne discende l'infondatezza della proposta doglianza in ragione della piena ricostruibilità dell'iter del discorso giustificativo dell'irrogata sanzione più grave, anche considerando il danno di massimo grado quale esito della condotta stessa (la morte della giovane persona offesa). La scelta sanzionatoria accessoria di massimo grado risulta frutto di una pon- derata valutazione dell'insieme di tali elementi, così pienamente rispettando i dicta di Corte costituzionale (sent. n 88 del 2019) e l'indirizzo ermeneutico di questa Corte Suprema che ne è scaturito. Va ribadito, infatti, che in ogni caso, i criteri di cui alla norma richiamata co- stituiscono meri parametri di riferimento per orientare la decisione giudiziale, sot- traendola all'arbitrio e consentendo il relativo controllo giudiziale su di essa. Ne deriva che la loro valutazione può anche essere operata complessivamente, riba- dendosi in questa sede, pur nella riconosciuta diversità dei parametri di riferi- mento, il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pena, secondo cui il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754; Sez. 3, n. 48304 del 20/9/2016, Gioia, Rv. 268575; n. 15811 del 19/9/1990, Leonardí, Rv. 185876)". 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe
Sentenza Cassazione n. 17635/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris