CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 21936/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G. n. 11112/2016 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio, sito in Roma, via Oslavia n. 30 , è elettivamente domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via E. Pistelli n. 4, è elettivamente domiciliata - controricorrente – avverso la sentenza n. 857 /201 5 della Corte d ’ appello di Milano depositata il 19novembre 2015.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Varese, ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento del diritto a percepire l’indennità di anzianità ex art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 in luogo che il trattamento di fine rapporto, riconosciuto dall’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente condanna dell’ente alla corresponsione della differenza, quantificata in 26.309,56 euro lordi, oltre interessi legali; 2.la Corte territoriale, nel riassumere i fatti di causa , rappresentava che la dipendente – la quale aveva in precedenza rivendicato ed ottenuto l’applicazione del c.c.n.l. per gli enti pubblici non economici – aveva avanzato nel novembre 1996 istanza di anticipazione dell’indennità spettante al termine del rapporto e che tale istanza era stata accolta dall’ente datore di lavoro; tuttavia, alla cessazione del rapporto, l’ente aveva liquidato l’indennità ritenendo che la lavoratrice, con l’istanza di anticipazione , avesse implicitamente optato per il regime del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell’art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come desumibile da una serie di circostanze . Il giudice di primo grado aveva ritenuto fondate le ragioni esposte dall’ente e respinto la domanda della dipendente, interpretando l’istanza di anticipazione come opzione per il regime del t.f.r.; 3. ferme restando tali premesse fattuali , l a Corte territoriale ha invece accolto l’appello della lavoratrice sul rilievo che la trasformazione del trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto è stata introdotta dall’art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 al fine di favorire il processo di attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti pubblici; tuttavia, solo dal 1999 avevano cominciato a trovare attuazione le disposizioni che consentono anche ai dipendenti pubblici l’accesso alla previdenza complementare, con la stipula dell’accordo quadro tra Aran e sindacati del 27 luglio 1999 e l’emanazione del d.P.C.M. del 20 dicembre 1999 (successivamente modificato dal d.P.C.M. del 2 marzo 2001) di recepimento dell'accordo. Di conseguenza, solo con l’emanazione della normativa di attuazione si era concretamente resa operativa l’estensione del t.f.r. a l pubblico impiego, con la determinazione delle regole generali per la costituzione dei fondi pensione nei vari comparti: infatti, la disciplina dell’opzione, dettagliata nel d.P.C.M. del 20 dicembre 1999, “avviene mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione”, ciò che evidenzia la stretta connessione fra l’opzione per il t.f.r. e l’adesione al fondo. In conclusione, ad avviso della Corte milanese, all’epoca in cui la lavoratrice avevachiesto l’anticipazione del trattamento di fine servizio non era ancora possibile,neppure informalmente, optare per la trasformazione del t.f.s. in t.f.r., in quanto, in assenza della normativa di attuazione, non esistevano ancora né i fondi pensione per il settore pubblico né le procedure per l’adesione al sistema di previdenza complementare, risultando pertanto irrilevante che l’ente avesse erroneamente acceduto alla richiesta di anticipazione del t.f.s., circostanza di per sé inidonea a determinare la trasformazione in t.f.r.; 4. per la cassazione della sentenza haproposto ricorso l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della [OSCURATO:SOCIETA], articolando duemotivi, cui resiste la Carnesecchi. Considerato che:1. con il primo motivo il ricorrentedenuncia, ex at. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997, dell’accordo quadro tra Aran e sindacati del 27 luglio 1999 e del d.P.C.M. del 20 dicembre 1999, sul rilievo che i trattamenti di fine servizio delle pubbliche amministrazioni sarebbero già stati disciplinati con la legge n. 335 del 1995 e che le disposizioni successive avrebbero disciplinato con valenza retroattiva le opzioni per il t.f.r. già effettuate in precedenza; 2. il motivo è in fondato, in quanto il tenore dell e disposizioni normative in materia è tale da escludere la configurabilità della denunciata violazione di legge. 2.1. In effetti, l’art. 2, comma 7, della legge n. 335 del 1995 prevede espressamente che «La contrattazione collettiva nazionale, nell’ambito dei singolicomparti, definisce, altres ì , ai sensi del comma 6, le modalità per l ’ applicazione, nei confronti dei lavoratori gi à occupati alla datadel 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto », rinviando pure a quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione, nella parte in cui si rimette ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l’emanazione delle norme di esecuzione del regime di cui all’ art . 2120 cod. civ. in materia di trattamento di fine rapporto , con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva econtributiva del personale, anche ai fini di cui all’ art . 8, comma 4, del d .lgs. 21 aprile 1993, n. 124 –all’epoca vigente – in tema di finanziamento dei fondi di previdenza pensionistica complementare.2.2. L’art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ha previsto la possibilità per i dipendenti pubblici di optare per il t.f.r., «al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza complementare » e « Fermo restando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni», disponendo altresì che «Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all’indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all ’ 1,5 per cento, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specificatrattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori». 2.3. L’art. 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stanziato la somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare, ai sensi dell’art. 59, comma 56, della legge n. 449del 1997, ed il successivo comma 19 ha ribadito il rinvio al d .P.C.M. previsto dall ’ art . 2, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995 per disciplinare, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d .lgs. n. 124 del 1993, l’accantonamento,la rivalutazione e la gestione dell’1,5 per cento dell’aliquota contributiva relativa al l’indennità di fine servizio prevista dallegestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza complementare del personale che opta per la trasformazione dell’indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto,nonché i criteri per l ’ attribuzione ai fondi della somma di cui al c omma 18. In fine, nel predetto comma 19 , si precisa che c on il medesimo decreto si provvederà a definire – ferma restando l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici – gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all’applicazione del t .f.r. , le modalità per l’erogazione del t.f.r. per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato nonché quelle necessarie per rendere operativo il passaggioal nuovo sistema. 2.4. In attuazione della legge n. 335 del 1995, in data 29 luglio 1999 è stato stipulato l’accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, il cui art. 2 disciplina le “Modalità applicative e decorrenze della disciplina del TFR” nei seguenti termini: « 1. Ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall’art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998, si applica quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto. 2. Ai dipendenti assunti a far tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995. 3. I dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e quelli di cui al comma 2 possono esercitare l’opzione prevista dall’art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997 richiedendo la trasformazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata in TFR, con gli effetti di cui all’art. 3. Il termine per l’opzione è fissato in coincidenza con la scadenza del quadriennio contrattuale 1998-2001, salvo ulteriore proroga del termine stesso, che le parti potranno concordare. Per i dipendenti che non eserciteranno l’opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente trattamento di fine servizio.». Inoltre, il successivo art. 10 chiarisce che «Saranno associati ai Fondi pensione i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all’art. 2, comma1, che avranno esercitato l’opzione di cui all’art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997 e quelli assunti a far tempo dall’entrata in vigore del predetto DPCM i quali chiedano l’iscrizione ai Fondi stessi.» 2.5. Infine, in esito all’accordo quadro, il d.P.C.M. del 20 dicembre 1999 ha previsto, all’art. 1, che «L’esercizio dell’opzione di cui all’art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l’applicazione della disciplina prevista dall ’ art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297», disponendo altresì che «Il computo dell’indennità di fine servizio maturata fino a tale data saràeffettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle quote di trattamento di fine rapporto maturate a far tempo dalla data dell’opzione saranno effettuate secondo le norme previste dall ’ art. 1 della citata legge n. 297 del 1982. All’indennità di fine servizio maturata fino alla data dell’opzioneper il trattamento di fine rapporto e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio». Il comma 2 del medesimo articolo precisa poi che «A decorrere dalla data dell’opzione prevista dall’art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servi zio, comunquedenominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applicail contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall ’ art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.». Ancora, il successivo comma 3 dispone che «Per assicurare l’invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la deter minazione della massa salariale per i contratti collettivinazionali.». 2.6. P ertanto, alla luce dell’inequivocabile tenore letterale della normativa in materia risulta che l’effettiva operatività dell’esercizio dell’opzione per il trattamento di fine rapporto è rimasta condizionata dall’emanazione delle disposizioni di attuazione, demandate alla contrattazione collettiva e recepite nel d.P.C.M., la cui data di entrata in vigore ha determinato, assai significativamente, lo “spartiacque” applicativo della disciplina sul t.f.r. In effetti, alla normativa di attuazione è stata affidata la concreta determinazione dell’incidenza sulla retribuzione e contribuzione, la costituzione dei fondi complementari e, più in generale, le effettive modalità e conseguenze dell’applicazione del t.f.r. al dipendente pubblico e, per quel che qui rileva, per l’esercizio dell’opzione per il t.f.r. Dirimente, poi, è che il d.P.C.M. correla necessariamente l’esercizio dell’opzione all’adesione ai fondi complementari, con conseguente impossibilità di riconoscere efficacia ad atti non rispondenti a siffatto schema ed antecedenti rispetto alla stessa possibilità di adesione. 2.7. I n conclusione, va esclusa la possibilità di interpretare le disposizioni in materia nel senso dell’efficacia retroattiva invocata dall’ente ricorrente, risultando invece chiaramente dalla interpretazione testuale che la concreta operatività del passaggio al regime del t.f.r. e, in particolare, l’esercizio del diritto di opzione, è rimasta condizionata dall’emanazione delle disposizioni di attuazione. Pertanto, poiché è pacifico che la Carnesecchi ha avanzato l’istanza di anticipazione delle competenze di fine servizio nel novembre 1996, vale a dire in epoca anteriore all’emanazione del d.P.C.M. del 20 dicembre 1999, va escluso che il predetto atto possa essere qualificato come esercizio di opzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997; 3. con il secondomotivo l’ente ricorrente denuncia l’ omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel senso che la Corte d’appello avrebbe erroneamente inteso che il primo giudice avesse ritenuto implicita l’opzione esercitata dalla lavoratrice con l’istanza di anticipazione del t.f.s., mentre nella sentenza di primo di grado si era proceduto ad accertare l’effettiva ed esplicita volontà della dipendente di richiedere l’anticipazione esercitando l’opzione in questione, quale unico modo perottenere l’anticipazione, non prevista altrimenti per il regime del t.f.s.; in tal modo la Corte avrebbe omesso di considerare tutti i fatti indicati nella sentenza di primo grado per ritenere documentalmente provatol’esercizio dell’opzione da parte della lavoratrice; 4. il secondo motivo è inammissibile per difetto del requisito della decisività del fatto di cui si assume l’omesso esame, atteso che, in relazione a quanto ampiamente già considerato in relazione al primo motivo di ricorso, l’istanza presentata dalla lavoratrice nel 1996 comunque non poteva essere considerata quale valido esercizio dell’opzione per il t.f.r. in assenza dell’emanazione della normativa di attuazione, cui la disposizione primaria faceva rinvio per l’effettiva operatività; irrilevanti, risultano, pertanto , le argome ntazioni sviluppate a conforto dell’interpretazione della volontà della lavoratrice all’atto della presentazione dell’istanza in questione; 5. in definitiva, il ricorso va respinto; 6. alla soccombenza segue la condanna dell ’ente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 7. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna l’ente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 200,00 euro per esborsi e 3.500,00 euro per compensi, oltre oneri come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore