CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08753/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ALBA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte della difesa, avv. L. Gastini, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione o con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, in data 19 aprile 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 1 legge n. 895 del 2 ottobre 1967 contestato per aver (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente) fabbricato artigianalmente e successivamente ceduto per essere custoditi, due ordigni, alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro ottomila di multa, con le circostanze attenuanti generiche;, con la riduzione per il rito abbreviato, concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.Avverso il provvedimento descritto propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv. L. Gastiní, deducendo quattro vizi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto al concorso nell'attività di cessione, con travisamento della prova. Si assume che la motivazione del provvedimento di secondo grado fa solo rifermento alla circostanza che l'imputato, assieme a [OSCURATO:PERSONA], avevano ordinato su Internet il materiale utilizzato per la fabbricazione degli ordigni. Alcuna motivazione, invece, si ricaverebbe quanto al concorso di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di cessione a [OSCURATO:PERSONA], presso la cui abitazione il [OSCURATO:PERSONA] aveva portato gli ordigni per la custodia. Lo stesso ricorrente ipotizza che, essendo stata irrogata la pena nel minimo, considerato che la Corte d'appello aveva confermato la condanna per la fabbricazione, la censura potrebbe essere superflua, avendo la decisione, implicitamente, escluso la sussistenza del reato. Per altro verso, si sottolinea che la pronuncia nulla motiverebbe in ordine alle ragioni della riferibilità della cessione a [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, si evidenzia che l'interrogatorio del ricorrente e due messaggi scambiati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attesterebbero l'esatto opposto, cioè la riferibilità della distribuzione soltanto a [OSCURATO:PERSONA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva concordato l'acquisto. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 110 e 43 cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'attività di fabbricazione. Si richiamano i passaggi della motivazione della Corte di appello con i quali si è giustificato il ritenuto concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di fabbricazione per la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato separatamente, con sentenza di applicazione di pena.Si sottolinea che la Corte territoriale non avrebbe indicato il contributo causale (morale o materiale) offerto alla condotta di [OSCURATO:PERSONA] né in che modo questa sarebbe stata agevolata. [OSCURATO:PERSONA], secondo la prospettazione difensiva, infatti, sarebbe stato il solo a preparare gli ordigni, senza che il giudice di secondo grado, su apposito motivo di gravame, abbia spiegato in cosa si sia sostanziato l'apporto del ricorrente; né risulterebbe indicata la condotta che avrebbe materialmente dato contributo all'attività di fabbricazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al concorso morale questo sarebbe tratto soltanto da un messaggio in cui il medesimo [OSCURATO:PERSONA], conversando con [OSCURATO:PERSONA], gli dice di farle lui, conversazione che, invece, attesterebbe, in definitiva, che l'odierno ricorrente si era defilato dal partecipare all'attività di fabbricazione. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza dell'art. 1 legge n. 895 del 1967 e art. 678 cod. pen., con correlato vizio di motivazione circa la natura del materiale usato per la fabbricazione degli ordigni e la qualificazione del fatto, ai sensi dell'art. 678 cod. pen. Il materiale usato per la fabbricazione, secondo gli artificieri della Questura di Torino è da qualificarsi polvere pirotecnica, per un quantitativo complessivo di grammi 322. Il consulente tecnico della difesa ha descritto il materiale come privo di micidialità, quindi come materiale non esplosivo. Sicché, considerat; la natura del materiale utilizzato,(il quantitativo di questo, non può esserne ritenuta la qualità esplosiva che non si acquisisce per l'improprio utilizzo (ritenuto dalla Corte di appello in base all'effetto realizzato e determinato, appunto, dall'uso improprio del materiale, in luogo chiuso o fatto esplodere in prossimità di organi vitali della persona). Si tratta, in definitiva, di materia esplodente, priva di potenziale micidialità, che ha cagionato danno ai presenti, con effetto tipico delle materie esplosive, solo a causa di un utilizzo improprio, ideato da altri soggetti, in un momento dell'azione alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato del tutto estraneo, mentre per la micidialità occorre un quid pluris citando giurisprudenza di legittimità in termini (Sez. 1, n. 32253 del 2009). Si conclude evidenziando che la mera detenzione non costituisce più reato, perché il quantitativo di materiale esplodente è inferiore a cinque chili. La fabbricazione, nella quale avrebbe concorso [OSCURATO:PERSONA], integrerebbe la contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza dell'art. 116 cod. pen. e vizio di motivazione. Non si spiegherebbe, nella motivazione, il contributo materiale di [OSCURATO:PERSONA] alla fabbricazione del materiale acquistato, né verrebbe illustrato sulla base di quali elementi di fatto, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto prevedere l'uso improprio che, nella successiva data del 7 febbraio 2016, ne avrebbe fatto il [OSCURATO:PERSONA], facendo esplodere la cabina telefonica. Eventualmente, per la difesa, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] potrebbe integrare una ipotesi di concorso anomalo non avendo l'imputato previsto il fatto più grave (esplosione degli ordigni in una cabina telefonica), ma avendo solo previsto quello meno grave (art. 678 cod. pen.) per aver contribuito all'acquisto di polvere pirotecnica, da destinare alla fabbricazione di "botti" per il Capodanno. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, A. Picardi, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 3.1. La difesa ha fatto pervenire richieste scritte, contenenti anche replica alle conclusioni del Procuratore generale, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione o con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è inammissibile. In primo luogo, si osserva che la censura prospettata è perplessa posto che anche lo stesso ricorrente indica come superflua la censura medesima, a fronte della entità della pena irrogata, nel minimo edittale, sulla quale quindi, in alcuna parte avrebbe inciso la ritenuta responsabilità anche per l'attività di cessione. In secondo luogo, si osserva che la censura è reiterativa del motivo di appello proposto in sede di gravame e, in ogni caso, non specifica in relazione all'interesse all'impugnazione. Va.sul punto, precisato che il reato di cui al capo d) dell'imputazione attiene al concorso anche con [OSCURATO:PERSONA] giudicato separatamente, nel reato di cui all'art. 1 legge n. 895 del 2 ottobre 1967. Inoltre, si osserva che la contestazione della fabbricazione e della successiva attività di cessione al [OSCURATO:PERSONA] degli ordigni confezionati con miccia rinvenuta presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] è contestazione alternativa che si riferisce, genericamente, alla condotta ascritta ad entrambi i concorrenti nel reato. In ogni caso, alcuna motivazione, sul punto, offre la Corte territoriale né quanto alla responsabilità dell'imputato, né in relazione alla pena, irrogata nel minimo, con specifico riferimento all'attività di cessione dei due ordigni al [OSCURATO:PERSONA]. Sicché il motivo è inammissibile perché non illustra, specificamente, l'interesse all'impugnazione rispetto a tale punto della sentenza di secondo grado. 1.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato.La censura non tiene conto, comunque, che il concorso nell'attività di fabbricazione è adeguatamente motivato, con ragionamento non manifestamente illogico (cfr. pag. 8 e ss. della sentenza di appello). A pag. 9 della sentenza impugnata, la Corte di appello evidenzia che i due coimputati del reato sub d) hanno acquistato il materiale su Internet in consistente quantità e che era stato proprio [OSCURATO:PERSONA] a mettere a disposizione la propria postpay per il pagamento. I giudici di secondo grado riportano stralci di messaggi scambiati tra i due concorrenti nel reato, dai quali la Corte territoriale trae, con ragionamento immune da illogicità manifesta, la convinzione che anche [OSCURATO:PERSONA] fosse al corrente del tipo di attività da svolgere, rifiutando in quel momento di procedervi perché non era solo in casa e non per un ripensamento a preparare gli ordigni. Tanto a conferma della consapevolezza del tipo di attività (illecita) che si doveva svolgere. La Corte territoriale, poi, spiega con ragionamento lineare e completo che i due concorrenti nel reato si erano accortati per comprare assieme anche altro materiale che avevano riscontrato essere necessario (gli involucri) e rende conto che il contenuto dei messaggi attesta l'impossibilità di procedere, assieme, al confezionamento solo per ragioni logistiche. Infatti, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, sarà [OSCURATO:PERSONA], con autorizzazione di [OSCURATO:PERSONA], a procedere da solo, ma tenendo quest'ultimo informato costantemente dei progressi e successivamente, nel febbraio, dell'esplosione provocata. Dunque, l'azione, che la Corte di appello descrive con motivazione lineare e immune da illogicità manifesta, è da considerarsi unitaria: questa parte dal momento dell'acquisto e si esplica attraverso quella di fabbricazione, per giungere alla provocata esplosione materialmente posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA]. 1.3.11 terzo motivo è infondato. La censura era stata già prospettata alla Corte di appello, che ha deciso sul punto, rendendo motivazione coerente, immune da illogicità manifesta e conforme alla giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. pag. 8)i -ragionamento che questo Collegio condivide. Invero, secondo l'indirizzo costante di questa Corte, nella categoria delle materie esplodenti indicata nell'art. 678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli esplosivi, la cui illegale detenzione è sanzionata dall'art. 10 della legge n. 497 del 1974, quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo (Sez. 1, n. 12767 del 16/02/2021, Salvi, Rv. 280857). Seguendo questa impostazione, la Corte di legittimità ha reputato integrare il descritto reato la detenzione, da parte dell'indagato, di quattordici manufatti, realizzati artigianalmente, contenenti ciascuno materiale esplosivo, di uno dei quali, a seguito di prova di accensione, gli artificieri avevano accertato la micidialità, avendo provocato la creazione di un cratere di 11 centimetri. Si è, dunque, ritenuto in giurisprudenza, con ragionamento cui il Collegio intende dare continuità condividendolo, che integra il delitto di illegale detenzione di esplosivt la condotta avente ad oggetto composti chimici, o miscugli di questi, non specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, ma comunque idonei, se tra loro combinati, in determinate condizioni ambientali che possano favorirne l'innesco, di cui il detentore sia consapevole, a cagionare conseguenze devastanti, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità (Sez. 5, n. 15642 del 13/12/2019, dep. 2020, Morante, Rv. 279104). In linea con detto indirizzo, si è, poi, ritenuto integrare il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti di cui all'art. 678 cod. pen., la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni — quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati — costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità (Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Rv. 274477). Orbenetapplicati gli esposti principi al caso al vaglio, si sottolinea che la Corte territoriale, con ragionamento immune da vizi di ogni tipo, ha spiegato da quali elementi di fatto ha tratto la convinzione del carattere micidiale del materiale con il quale gli ordigni sono stati fabbricati e, dunque, della sussistenza del reato contestato. Nella specie, infatti, la cabina telefonica,dove [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto esplodere due degli ordigni prodotti con il materiale acquistato anche dal ricorrente, è stata distrutta, divelta dal suolo, con la totale rottura di tetto e pareti, con distruzione anche dell'apparato telefonico e proiezione di frammenti metallici, plastica e vetro. Inoltre, si è chiarito che si trattava di due manufatti, realizzati artigianalmente, contenenti, ciascuno, materiale esplosivo che, a seguito di accensione, avevano provocato i descritti effetti distruttivi dell'ambiente angusto (cabina) all'interno del quale era stati allocati, costituendo evidente pericolo per le persone. 1.4. Il quarto motivo è infondato. Osserva il Collegio che, in tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta (tra le altre, Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489). Nel caso in esame, come correttamente osservato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria scritta, non vi è stata una volontà diversa da parte del [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che questi, costantemente, per tutta la durata della preparazione e la miscelazione dei materiali è stato messo al corrente dal [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, deve essere sottolineato che era stato proprio [OSCURATO:PERSONA], assiem-èrdfornire i mezzi economici e a partecipare all'acquisto. Quindi, alcun reato diverso da quello voluto e alcuna omessa motivazione sul punto può rinvenirsi. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.