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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 37487/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 16/10/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Monza dichiarava l'imputato non punibile, ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen., in riferimento al'imputazione di cui agi artt. 56, 624, 62 n. 2 cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], previa esclusione della contestata aggravante.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello - convertito in ricorso per cassazione con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano in datal4/07/2021, a mezzo del difensore di ufficio avv.to [OSCURATO:PERSONA], sollevando eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'appello delle sentenze di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen., atteso che tale sentenza comporta, comunque, effetti pregiudizievoli per l'imputato, avendo efficacia, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, in sede civile, oltre che per le risultanze del certificato del casellario giudiziale.

3. Considerato che il difensore di ufficio non risulta abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, e che la conversione in ricorso per cassazione dell'appello presentato al giudice del merito non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (in termini, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277208), ne consegue l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16/06/2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 16/10/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Monza dichiarava l'imputato non punibile, ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen., in riferimento al'imputazione di cui agi artt. 56, 624, 62 n. 2 cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], previa esclusione della contestata aggravante. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello - convertito in ricorso per cassazione con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano in datal4/07/2021, a mezzo del difensore di ufficio avv.to [OSCURATO:PERSONA], sollevando eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'appello delle sentenze di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen., atteso che tale sentenza comporta, comunque, effetti pregiudizievoli per l'imputato, avendo efficacia, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, in sede civile, oltre che per le risultanze del certificato del casellario giudiziale. 3. Considerato che il difensore di ufficio non risulta abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, e che la conversione in ricorso per cassazione dell'appello presentato al giudice del merito non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (in termini, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277208), ne consegue l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16/06/2022 Il Consigliere estensore Il
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