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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31069/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 31 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Rovigo, in data 26 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di estorsione, consumata e tentata, e al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990.

Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che lamentano un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti di cui ai capi A, B e C, con particolare riguardo alla credibilità della persona offesa, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte d'appello, che alle pagine 5, 6 e 7, anche richiamando le argomentazioni spese dal primo giudice, ha sottolineato la coerenza e attendibilità del racconto reso dalla Siviero, posto a fondamento della colpevolezza del prevenuto, sconfessando le censure difensive, riproposte in questa sede (si veda in proposito, ex plurímís, Sez. 4, n.10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 31 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Rovigo, in data 26 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di estorsione, consumata e tentata, e al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che lamentano un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti di cui ai capi A, B e C, con particolare riguardo alla credibilità della persona offesa, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte d'appello, che alle pagine 5, 6 e 7, anche richiamando le argomentazioni spese dal primo giudice, ha sottolineato la coerenza e attendibilità del racconto reso dalla Siviero, posto a fondamento della colpevolezza del prevenuto, sconfessando le censure difensive, riproposte in questa sede (si veda in proposito, ex plurímís, Sez. 4, n.10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 31069/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris