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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022

Cassazione n. 15267/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 14/05/2020, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Marsala del 23/03/2018 che lo aveva condannato per il reato di tentato furto aggravato.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, in quanto il primo motivo di gravame censurava la riconducibilità all'odierno ricorrente della sottrazione dei beni, evidenziando come le prove raccolte non fossero dotate di valenza dimostrativa idonea a fondare un giudizio di responsabilità e a riscontrare l'ipotesi accusatoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. In limine, deve ribadirsi che, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato, fermo restando che il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-3).

3. Ciò premesso, mette conto rilevare che la sentenza di primo grado aveva, in estrema sintesi, fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato sul rinvenimento di cinque pompe di tiraggio dell'acqua nell'area di pertinenza di una scuola (in posizione adiacente al muro confinante con il muro di un'officina che riparava proprio motori d'acqua), sul rinvenimento dell'imputato (nascosto al primo piano di una scala esterna) e sulle dichiarazioni del proprietario dell' officina adiacente, il quale aveva riferito che le pompe si trovavano nel cortile di tale esercizio.

Secondo il giudice di primo grado, «gli elementi di prova a disposizione del decidente, esaminati nella loro concatenazione logica e nella loro univoca convergenza, permettono la ricostruzione dei fatti e della relativa responsabilità dell'imputato in termini di probabilità tale da escludere la prospettabilità di soluzioni diverse e alternative da quella prospettata dall'accusa».

L'atto di appello censurava la decisione impugnata, deducendo la mancanza di certezza dell'azione furtiva, essendo l'accertamento giunto solo a rilevarne la probabilità, laddove il ritrovamento di alcuni oggetti smontati sulla pubblica via e la presenza dell'appellante nella scuola - che prova semplicemente un ingresso abusivo nella scuola stessa, non certo un furto nell'officina della persona offesa - non sono stati accompagnati da alcun approfondimento investigativo finalizzato ad accertare la responsabilità dell'imputato.

4. I rilievi che precedono rendono ragione della fondatezza del ricorso.

In modo del tutto adeguato allo sviluppo argonnentativo della sentenza di primo grado, l'appello censurava la valenza dimostrativa degli elementi valorizzati ai fini della condanna: le doglianze - indipendentemente da qualsiasi considerazione sulla loro fondatezza, estranea, come si è visto, all'apprezzamento di pertinenza del giudice di appello sull'ammissibilità del gravame - si indirizzavano specificamente al ragionamento probatorio del Tribunale di Marsala, contestandone la valutazione operata circa i dati indiziari raccolti.

Né coglie nel segno la sentenza oggi impugnata lì dove osserva che l'appello avrebbe trascurato il dato che la polizia giudiziaria trovò l'imputato nascosto al primo piano di una scala esterna, dato, invece, considerato dall'appello, che lo ha prospettato come dimostrativo, in sé, solo di un abusivo accesso di Bertolino nella scuola.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

Così deciso il 17/01/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] caput [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 14/05/2020, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Marsala del 23/03/2018 che lo aveva condannato per il reato di tentato furto aggravato. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, in quanto il primo motivo di gravame censurava la riconducibilità all'odierno ricorrente della sottrazione dei beni, evidenziando come le prove raccolte non fossero dotate di valenza dimostrativa idonea a fondare un giudizio di responsabilità e a riscontrare l'ipotesi accusatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. In limine, deve ribadirsi che, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato, fermo restando che il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-3). 3. Ciò premesso, mette conto rilevare che la sentenza di primo grado aveva, in estrema sintesi, fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato sul rinvenimento di cinque pompe di tiraggio dell'acqua nell'area di pertinenza di una scuola (in posizione adiacente al muro confinante con il muro di un'officina che riparava proprio motori d'acqua), sul rinvenimento dell'imputato (nascosto al primo piano di una scala esterna) e sulle dichiarazioni del proprietario dell' officina adiacente, il quale aveva riferito che le pompe si trovavano nel cortile di tale esercizio. Secondo il giudice di primo grado, «gli elementi di prova a disposizione del decidente, esaminati nella loro concatenazione logica e nella loro univoca convergenza, permettono la ricostruzione dei fatti e della relativa responsabilità dell'imputato in termini di probabilità tale da escludere la prospettabilità di soluzioni diverse e alternative da quella prospettata dall'accusa». L'atto di appello censurava la decisione impugnata, deducendo la mancanza di certezza dell'azione furtiva, essendo l'accertamento giunto solo a rilevarne la probabilità, laddove il ritrovamento di alcuni oggetti smontati sulla pubblica via e la presenza dell'appellante nella scuola - che prova semplicemente un ingresso abusivo nella scuola stessa, non certo un furto nell'officina della persona offesa - non sono stati accompagnati da alcun approfondimento investigativo finalizzato ad accertare la responsabilità dell'imputato. 4. I rilievi che precedono rendono ragione della fondatezza del ricorso. In modo del tutto adeguato allo sviluppo argonnentativo della sentenza di primo grado, l'appello censurava la valenza dimostrativa degli elementi valorizzati ai fini della condanna: le doglianze - indipendentemente da qualsiasi considerazione sulla loro fondatezza, estranea, come si è visto, all'apprezzamento di pertinenza del giudice di appello sull'ammissibilità del gravame - si indirizzavano specificamente al ragionamento probatorio del Tribunale di Marsala, contestandone la valutazione operata circa i dati indiziari raccolti. Né coglie nel segno la sentenza oggi impugnata lì dove osserva che l'appello avrebbe trascurato il dato che la polizia giudiziaria trovò l'imputato nascosto al primo piano di una scala esterna, dato, invece, considerato dall'appello, che lo ha prospettato come dimostrativo, in sé, solo di un abusivo accesso di Bertolino nella scuola. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso il 17/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] caput [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
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