CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01115/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 5477/21proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoMarco Tortorella; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie N.R.G.: 5477/21 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 8 maggio 2020 n. 2301 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2301 dell’8 maggio 2020; che la suddetta sentenza è stata revocata dalla Corte d’appello di Roma, in accoglimento del ricorso per revocazione proposto da diciotto degli originari appellanti; che la sentenza di accoglimento della revocazione (App. Roma 12 dicembre 2022 n 8035) è stata impugnata per cassazione (r.g. n. 4220-23) in via principale dall’Avvocatura Generale dello Stato nei confronti di otto ricorrenti, ed in via incidentale da quattro degli odierni ricorrenti; ritenuto pertanto che , stante l’evidenza della connessione e considerato che la decisione sul ricorso contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione appare potenzialmente incidente, sia pure pro parte, su quella relativa al ricorso qui in decisione, onde appare opportuno che il presente ricorso debba essere riunito a quello proposto avverso la sentenza di revocazione; P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruoloai fini trattazione congiunta in funzione della suddetta riunionecon il ricorso n. 4220-23. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile