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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14297/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli del 27 marzo 2023 in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta documentale aggravata, ha rideterminato la durata delle pene accessorie in misura pari alla pena inflitta, confermandola nel resto. -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) del cod. proc. pen. per assenza di motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione del reato di bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice (art. 217 R.D. 267/1942) - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici ( pag. 5Iaddove la Corte territoriale sottolinea come il reato di bancarotta fraudolenta documentale sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio risulta impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte di organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza ); invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli del 27 marzo 2023 in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta documentale aggravata, ha rideterminato la durata delle pene accessorie in misura pari alla pena inflitta, confermandola nel resto. -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) del cod. proc. pen. per assenza di motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione del reato di bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice (art. 217 R.D. 267/1942) - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici ( pag. 5Iaddove la Corte territoriale sottolinea come il reato di bancarotta fraudolenta documentale sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio risulta impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte di organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza ); invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 14297/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris