CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 agosto 1971
Cassazione n. 15867/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/08/1971 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 16 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno, in data 14 giugno 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., con recidiva reiterata. Considerato che il primo motivo, con il quale si deduce il vizio della motivazione in relazione alla prescrizione, è privo di specificità e comunque manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721), secondo cui, la recidiva reiterata specifica, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (e, nel caso di specie, considerando la ritenuta recidiva reiterata specifica, il reato non si era prescritto al momento della pronuncia della sentenza impugnata); ritenuto che anche l'ulteriore censura, inerente alla scelta del rito camerale non partecipato, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 7 d.l. n. 105/2021, ai sensi del quale l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 23-bis d.l. 137/2021 è stata prorogata fino alla data del 31 dicembre 2021; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art. 344-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo che prevede l'applicabilità dell'improcedibilità ai soli fatti commessi a far data dal primo gennaio 2020; osservato che l'ultimo motivo, con il quale si contesta la violazione di legge per l'assenza della condotta decettiva, è del tutto privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto la violazione dell'art. 640 cod. pen. è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i