CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 37958/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12763/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata – -avverso la sentenza n. 518/09/2020emessa dalla CTR Siciliail 29/01/2020 Avviso accertamento recupero credito d’imposta Ires – Art. 327 c.p.c. – Sospensione dei termini feriale e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo avverso un avviso di accertamento per recupero credito d’imposta Ires concernente gli anni 2002 e 2003. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, rilevando che lo stesso era stato proposto oltre il termine decadenziale “lungo” di cui all’art. 327c.p.c. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Va preliminarmente osservato che, in base all’orientamento maggioritario di questa Corte che questo Collegio condivide, deve ritenersi valida la notifica del ricorso per cassazione già espletata dall’Agenzia delle entrate presso il procuratore domiciliatario in primo grado di parte contribuente, rimasta contumace in grado di appello. Invero, le sezioni unite con la sentenza n. 14916 del 20/07/2016, hanno affermato che, sebbene in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c., tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs., 31/12/1992, n. 546, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione. A tali consolidati principi si è uniformata la giurisprudenza successiva, evidenziando che il processo tributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, a tenore dei quali le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio e l'indicazione della residenza e del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 25117 del 07/12/2016). Ora, nel caso in esame, il ricorso per cassazione risulta essere stato già notificato tempestivamente alla parte contribuente presso il domicilio eletto in primo grado (ovvero presso il rag. Balistrieri, come risulta altresì dalla sentenza qui impugnata), sicché, alla luce dei principi appena esposti, la notifica è corretta con conseguente ammissibilità del ricorso (Cass. sez. 5, n. 11031 del 2021; v. anche, nello stesso senso, ex multis,Cass. n. 26308 del 2020; Cass. 3984 del 2022). 2. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 d.lgs. n. 546/1992, 327, comma 1, c.p.c. e 1, comma 1, l. n. 742/1969, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato, ai fini del calcolo del termine per impugnare la sentenza di primo grado, il periodo di 46 giorni di sospensione feriale dei termini, applicabile ratione temporis alla fattispecie. 2.1. Il motivo è fondato. Nella fattispecie in esame, è incontestato che trovasse applicazione il termine lungo annuale di cui all’art. 327 c.p.c., atteso che il giudizio di primo grado è stato iscritto a ruolo nel 2005 e, in base agli artt. 46, comma 17, e 58, comma 1, l. n. 69/2009, il minor termine di mesi sei è applicabile solo ai giudizi instaurati in primo grado successivamente al 3 luglio 2009. Tuttavia, la CTR non ha considerato, ai fini del calcolo del termine per impugnare la sentenza di primo grado, altresì il periodo di sospensione feriale del termine. A tal riguardo va ricordato che, ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, –nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. – la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, solo a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza (fra le tante, Sez. 6 -2, Ordinanza n. 8722 del 17/03/2022). Nel caso di specie, risulta ex actis che l’atto d’appello venne notificato in data 19.1.2015, ragion per cui trovava senz’altro applicazione il maggior termine di giorni 46. Va altresì considerato che nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., devono aggiungersi 46 giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 1, comma 1, della l. n. 742 del 1969 (nella formula vigente ratione temporis), non dovendosi tener conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Sez. 5, Ordinanza n. 15029 del 15/07/2020; conf. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 2186 del 01/02/2021). Applicando gli enunciati principi al caso di specie, si perviene alla conclusione che il termine lungo per impugnare scadeva il 4.12.2014 e, considerando i 46 giorni di sospensione feriale, slittava al 19.1.2015, vale a dire proprio il giorno in cui risulta notificato l’atto di appello, che, pertanto, si rivela tempestivo. 3. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio della causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado