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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 17087/2026

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ibunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA] B. Bertolini, cui il P.G. si è riportatoin udienza, che ha chiesto il rigetto del ricorso.udita, per l’indagato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata al ricorso chiedendonel’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 11/02/2026, nel giudizio rescissorio susseguente alla pronuncia diannullamento con rinvio, disposto da questa Corte con sentenza n. 2920 del 15/01/2026 permotivi processuali, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’istanza di riesameproposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare dellacustodia in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cuiall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 2), e per i reati-fine ex art. 73 d.P.R. n.309 del 1990, contestati ai capi 86-ter), 86-quater), 125), 127), 128), 130), 131), 134), 134-bis), 135-bis), 135-ter), 136), 137-ter), 141), 148-ter) e 149) della contestazione provvisoria.2.

Avverso tale ordinanza il [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso percassazione.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, lamenta l'illegittimità del provvedimento perviolazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art.627 c.p.p..La doglianza si incentra sull'indebito ricorso alla motivazione per relationem attraverso ilrichiamo alla precedente ordinanza già annullata dalla Corte di Cassazione, determinandocosì un'elusione del giudicato rescindente.Il Tribunale del Riesame avrebbe omesso di procedere a una reale e autonomavalutazione delle argomentazioni difensive, limitandosi a reiterare il contenuto delprovvedimento cassato e giungendo paradossalmente ad affermare che a tali censure si eragià fornita risposta nell'ordinanza originaria, nonostante quest'ultima fosse stata annullataproprio per omesso esame delle stesse.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione ex art. 606, lett. e),c.p.p., per essere la stessa meramente apparente e stereotipata in ordine alla sussistenzadella gravità indiziaria per il reato associativo, di cui al capo 2) della rubrica.La difesa deduce un travisamento della prova per omissione dell'esame di elementiinvestigativi decisivi, quali la brevità del periodo di osservazione, l'assenza di rapporti con ivertici del sodalizio e l'informativa della Guardia di Finanza che escludeva dinamicheassociative in capo al [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale avrebbe risposto a tali rilievi con formule di stile generiche, senza ancorare iprincipi giurisprudenziali citati al caso concreto e senza spiegare l'irrilevanza dei dati fattualicontrari addotti dalla difesa.2.3.

Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b),c.p.p., in relazione agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 273 c.p.p..Si censura l'erronea applicazione della norma incriminatrice in quanto i giudici dellacautela avrebbero ritenuto configurabile la fattispecie associativa basandosi su isolati episodidi traffico di stupefacenti concentrati in un ristretto arco temporale.Secondo la prospettazione difensiva, mancherebbero gli elementi costitutivi del vincolostabile, della struttura organizzativa e dell'adesione consapevole al programma criminoso,dovendosi semmai inquadrare la condotta dell'indagato nell'ambito del concorso in singoliepisodi di cessione o in rapporti di mero scambio sinallagmatico tra fornitore ed acquirente.2.4.

Con il quarto motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1,lett. e), c.p.p., con riferimento all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, denunciando carenza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardante la gravità indiziaria per icosiddetti «reati-fine».Anche in questo caso, la difesa evidenzia come il Tribunale non abbia reso un'effettivamotivazione, limitandosi ad avallare acriticamente la prospettazione accusatoria e operandonuovamente un richiamo illegittimo all'ordinanza annullata.Tale iter argomentativo renderebbe la motivazione soltanto fittizia, non permettendo dicomprendere come il giudice abbia superato le specifiche contestazioni contenute nellamemoria difensiva relativa ai singoli capi di imputazione.2.5.

Con il quinto motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione exart. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'erronea applicazione dell'art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309/1990.Si contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, fondato dalTribunale esclusivamente sull'inserimento dell'indagato in un contesto organizzato e sullareiterazione delle condotte.La difesa sostiene che è stata omessa una valutazione globale degli indici normativi,con particolare riguardo alle esigue quantità di sostanza oggetto di sequestro (quali 1,5grammi di marijuana o 0,20 grammi di cocaina) e all'assenza di analisi chimico-tossicologiche per molteplici contestazioni, sostituendo la necessaria analisi complessivacon un automatismo argomentativo.2.6.

Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e il vizio dimotivazione ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 125, 274, 275, comma 3,292 e 627 c.p.p., riguardo alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari.L'ordinanza è censurata per aver ribadito la presunzione relativa di adeguatezza dellacustodia in carcere senza confrontarsi con gli elementi di segno contrario offerti dalla difesa,quali la significativa distanza temporale dai fatti (risalenti al 2022), l'assenza di ulterioricondotte criminose e il comportamento processuale dell'indagato, il quale ha reso spontaneedichiarazioni e si è sottoposto a interrogatorio.Il giudice del rinvio avrebbe così eluso l'obbligo di motivazione personalizzata,omettendo di valutare l'adeguatezza di misure meno afflittive in palese violazione dei principidi necessarietà e proporzionalità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Il collegio preliminarmente evidenzia che il controllo di legittimità sui punti devoluti ècircoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso siarispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rendel'atto incensurabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamentesignificative che lo hanno determinato; b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruitàdelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv.251760), mentre non compete al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementimateriali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcunpotere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compresol'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi diapprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiestal'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.2.

Tanto premesso, il primo motivo e il quarto motivo possono essere analizzaticongiuntamente e sono entrambi inammissibili.Va sottolineato che la sentenza rescindente non ha in alcun modo toccato il meritodell’ordinanza impugnata, arrestando il suo vaglio alla preliminare considerazionedell’omessa valutazione della memoria difensiva depositata dalla parte dinanzi al Tribunaledel riesame.Deve pertanto ritenersi consentito il ricorso alla motivazione per relationem all’ordinanzaoriginaria, ove il suo contenuto – come occorso nel caso in esame - sia integrato inriferimento ai contenuti della memoria difensiva.Sul punto, si evidenzia come l’ordinanza oggi gravata contenga, per ciascunaimputazione, un richiamo testuale integrale all’ordinanza annullata, un esplicito riferimentoalle doglianze difensive e infine la propria autonoma valutazione, nel senso della loroinfondatezza (pagg. 8-9 in relazione al capo 86-bis; pag. 12 per il capo 86-quater; pagg. 14-15 per i capi 125 e 127; pagg. 16-17 per il capo 128; pagg. 18-19 per il capo 130; pagg. 24-25 per il capo 131; pag. 27 per il capo 134; pag. 29 per il capo 134-bis; pag. 32 per i capi135-ter e 136; pag. 35 per il capo 137-ter; pag. 36 per il capo 141; pag. 38 per i capi 148-tere 149; pag. 54-55 per il capo 2, in relazione al quale si rinvia comunque alle considerazioniche si svolgeranno in relazione al secondo motivo di ricorso).La dedotta violazione dell’articolo 627 cod. proc. pen. è quindi pacificamenteinsussistente e la relativa doglianza, che non si confronta in modo realmente critico conl’ordinanza impugnata, inammissibile per genericità.Del pari generica è la doglianza relativa alla motivazione fornita in relazione ai singolireati fine, posto che, alle pagine sopra indicate, il Tribunale del riesame ha aggiunto lapropria motivata valutazione del quadro indiziario a quella della prima ordinanza,confrontandosi con i contenuti della memoria difensiva in modo privo di aporie e nonmanifestamente illogico, laddove, al contrario, la censura è totalmente aspecifica, limitandosiad una generica deduzione di insufficiente o apparente motivazione, senza contestarespecificamente, per ciascuna imputazione, le omissioni o i vizi della motivazione delprovvedimento contestato.3.

Anche il secondo e il terzo motivo possono costituire oggetto di trattazione congiuntae sono inammissibili.3.1.

In punto di diritto, il [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che l'associazione per delinquere finalizzataal traffico di stupefacenti sussiste anche quando il vincolo associativo poggia sul rapportoche accomuna, in maniera durevole, il fornitore della sostanza e gli spacciatori, sempre chevi sia consapevolezza di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire allarealizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (così, Sez. 2, n. 6261del 23/01/2013, Scruci, Rv. 254498).In relazione alla specificità del ruolo di partecipe assunto dal ricorrente, il Collegioritiene altresì di condividere e dover ribadire l'orientamento costante della giurisprudenza diquesta Suprema Corte, secondo cui sia il fornitore che il rivenditore abituali devonoconsiderarsi parimenti partecipi dell'associazione, anche se non conoscono personalmentetutti i soggetti che ne fanno parte.

Va, pertanto, riaffermato il principio affermato da Sez. n. 6,n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574, secondo cui l'associazione per delinquerefinalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste inessere da persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto mediante ilcommercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore didroga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato delconsumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e allarealizzazione del fine comune né la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile,ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di otteneredallo svolgimento dell'intera attività criminale.

E così, in definitiva, l'associazione ex art. 74d.P.R. n. 309/1990, può dirsi realizzata sia dalla unione di più persone che operano, anchein via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dalvincolo che lega il soggetto che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, conl'organizzazione territoriale dedita allo spaccio, purché tutti i soggetti abbiano laconsapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli siintegrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente-rivenditore siastabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità daproiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento dellacomplessiva ed articolata struttura organizzativa.Integra, pertanto, la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al trafficoillecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui ilsodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori cheimmettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà difar parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazionedel fine comune di trarre profitto del commercio di droga (Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013,Manta, Rv. 257798).Questa Corte ha anche precisato che per la configurabilità della condotta dipartecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiestoun atto di investitura formale ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionaleper l'esistenza dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 4, n. 51716 del16/10/2013, Amodio, Rv. 257905).Tuttavia, la configurabilità della condotta di partecipazione richiede pur sempre la provadella stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74d.P.R. n. 309/1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altredue persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturatae finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv.258645, relativa ad un caso in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio unprovvedimento cautelare personale in cui i gravi indizi di colpevolezza erano desunti da duesole conversazioni telefoniche concernenti la ricerca di "canali di rifornimento della droga" ela partecipazione ad uno specifico acquisto di sostanza stupefacente; nello stesso senso,Sez. 6, n. 9927 del 05/02/2014, D'Affronto, Rv. 259114).È stato, anche, precisato (Sez. 1, n. 16478 del 21/01/2025, Grasso, non massimata;Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 – 01; Sez. 4, n. 50570 del26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02) che, ai fini della verifica degli elementi costitutividella partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell’affectio di ciascun aderente ad esso,non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essereanche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistemacollaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per unperiodo di tempo limitato.3.2.

Nella caso in esame, il provvedimento impugnato, in riferimento al reato associativo(capo 2), riporta il contenuto dell’ordinanza annullata, la quale aveva evidenziato (pag. 50)tutti gli elementi indizianti da cui evincere la sussistenza del reato in parola (la circolaritàdelle conversazioni intercettate tra i sodali e oggetto dei dialoghi; la disponibilità dei luoghiadibiti a custodia degli stupefacenti e incontri tra i sodali; l'esecuzione di numerosi reati fine ericonducibili al programma criminoso; la prosecuzione dell'attività illecita nonostante isequestri e gli arresti; l'esistenza di una cassa comune e di una contabilità; il trasporto dellostupefacente secondo modalità che implicavano una certa professionalità, quale l’utilizzo diuna «staffetta»; forme di mutua assistenza in caso di arresto di un sodale a causadell'esecuzione del programma criminale; plurimi canali di approvvigionamento dellesostanze; ripartizione dei ruoli; utilizzo di utenze riservate dedicate alla comunicazione tra isoci), elementi plurimi e convergenti con i quali il ricorso omette di confrontarsi, limitandosi avalorizzare altri elementi ritenuti suvvalenti dal provvedimento impugnato.Quanto alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione, l’ordinanza evidenzia (pag. 47-48) che il medesimo stringeva accordi con il [OSCURATO:PERSONA], il quale era incaricato dal CaraccioloAntonio dell’acquisto di forniture di stupefacenti da rivendere ai siciliani dell’associazione;che, dopo l’allontanamento del Caracciolo, teneva i rapporti direttamente con i fratelliPellegrino (per conto di [OSCURATO:PERSONA]) e con [OSCURATO:PERSONA] (che agiva anche perconto di [OSCURATO:PERSONA]), pur non disdegnando rapporti estemporanei di fornitura con iPellegrino, avvalendosi alla bisogna di [OSCURATO:PERSONA].Secondo il provvedimento gravato, il [OSCURATO:PERSONA] dimostrava, nel corso delle indagini, diessere dedito con professionalità al traffico di stupefacenti, esprimendo una notevolecapacità di muoversi nel relativo mercato.[OSCURATO:PERSONA] evidenzia altresì come l’ordinanza poi annullata avesse risposto,confutandola non illogicamente, alla doglianza relativa alla disciplina della «canapa tessile»,rimarcando come nelle intercettazioni telefoniche si facesse riferimento alla capacitàdrogante della marijuana oggetto del traffico.Dopo avere sottolineato che l’ordinanza del riesame precedente aveva in fatto, sia purenon richiamandola esplicitamente, già dato conto, disattendendole, delle doglianzecontenute nella memoria di parte, a pagina 54 aggiunge che sono infondate le deduzionidifensive contenute nella memoria pretermessa, secondo cui avrebbe escluso l’esistenza delrapporto associativo la circostanza che il ricorrente non avesse intrattenuto rapporti con tutti isodali, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità (richiamata al sottoparagrafoche precede) secondo cui non è necessario che i sodali interloquiscano tutti con tutti, né chesi conoscano tutti, essendo al contrario sufficiente valorizzare la decisività dell’apporto delconcorrente, così come ha motivatamente disatteso la doglianza relativa al ristretto arcotemporale in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto in essere le condotte delittuose.Conclusivamente, a pagina 55 sottolinea come le doglianze difensive, in buonasostanza, si siano limitate ad estrapolare dalla messe istruttoria singoli elementi, senzatener conto dei decisivi elementi della continuità e della stabilità dell’associazione né, sotto ilprofilo soggettivo, della consapevolezza dell’appartenenza al gruppo criminale, cosìcorrettamente applicando quella giurisprudenza secondo cui, ai fini della configurabilità deigravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione delle misure cautelari personali, èillegittima la valutazione frazionata e atomistica della pluralità degli elementi indiziari acquisiti(cfr., Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012, dep. 2013, Della Costa, Rv. 254871; Sez. 1, n. 39125del 22/9/2015, Filippone, Rv. 264780; Sez.

F, n. 38881 del 30/7/2015, Salerno, Rv. 264515).3.3.

Il provvedimento gravato fa buon governo dei principi enucleati da questa Corte,come superiormente evidenziati e le doglianze sono pertanto inammissibili.4.

Il quinto motivo, relativo all’omesso riconoscimento del comma 5 dell’articolo 73d.P.R. 309/1990, è inammissibile per carenza di interesse.Ed infatti, l’interesse all'impugnazione (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.) vainteso come pretesa all'eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazionesoggettiva tutelata dalla legge, e non già quale pretesa all'affermazione di un astrattoprincipio giuridico o all'esattezza teorica della decisione, che non realizzano il vantaggiopratico cui deve tendere ogni impugnazione.In questa prospettiva, ad esempio, proprio con riferimento al «fatto lieve», è statovalorizzato l'interesse all'inquadramento del fatto nella più lieve fattispecie di cui all'art. 73,comma 5, d.P.R. 309/1990, laddove il limite edittale di pena di tale fattispecie avrebbeimpedito l'adozione della custodia cautelare in carcere (Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017,Leocata, Rv. 269783).Secondo la piana giurisprudenza di questa Corte, infatti (Sez. 6, n. 46387 del24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 – 01; Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv.269783 - 01), in tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse ad impugnarequando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla qualeconsegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la sua mera pretesa all'esattezzateorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico.Si è affermato, in un caso simile a quello per cui si procede, che, in tema di misurecautelari personali, difetta l'interesse del ricorrente all'inquadramento del fatto ascrittoglinella più lieve fattispecie di cui dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poiché laderubricazione non avrebbe avuto alcuna valenza ostativa rispetto alla misura dell'obbligo didimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, nelle more disposta dal riesame insostituzione di quella degli arresti domiciliari (Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv.285481 - 01), mentre in altro caso si è ritenuto che non sussista l'interesse al ricorso arichiedere l'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, commaquinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto aspetto privo di valenza ostativa rispettoall'applicazione della misura cautelare impostagli (Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015,Mazzariello, Rv. 264762 - 01).Nel presente procedimento, l'eventuale erronea qualificazione giuridica del reato inordine ad un capo di imputazione risulterebbe del tutto ininfluente ai fini della realizzazione diun risultato pratico tutelabile con l'impugnazione esperita, dal momento che dall’eventualederubricazione dei singoli reati fine non conseguirebbe alcun positivo effetto per il ricorrente,posta l’inammissibilità dei motivi di doglianza relativi all’appartenenza al sodalizioassociativo, che consente comunque l’adozione della misura di massimo rigore, che haanche termini di fase maggiori rispetto all’articolo 73 d.P.R. 309/1990.5.

Il sesto motivo di ricorso, in cui si contesta la sussistenza dell’attualità e concretezzadelle esigenze cautelari, è inammissibile.5.1.

Alle pagine 55-57, l’ordinanza impugnata, nel rammentare che il delitto di cuiall’articolo 74 d.P.R. 309/1990 è assistito dalla doppia presunzione di cui all’articolo 275,comma 3, cod. proc. pen., per un verso sottolinea l’insussistenza di elementi atti a vincere lapresunzione, non potendo, il solo tempo trascorso tra la contestazione del reato el’esecuzione della misura, avere l’effetto di affievolire l’esigenza cautelare riscontrata; peraltro verso, evidenzia che «a rendere concreto e attuale il pericolo che il [OSCURATO:PERSONA], liberoda vincoli coercitivi, reiteri nel compimento di condotte delittuose analoghe a quelle per cui siprocede, concorrono la personalità del predetto – gravato da numerosi e plurimi precedentipenali ad esempio in materia di armi o rapina – nonché la capacità organizzativa e la suastabile messa a disposizione verso il sodalizio, significative di una marcata propensione adelinquere nei settori oggetto della presente indagine».5.2.

Tale motivazione si pone in linea di continuità con quella giurisprudenza secondocui, in tema di misure coercitive, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari nondeve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condottecriminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche serisalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 - 01), e secondo cui(Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 – 01; Sez. 3, n. 9041 del15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 – 01; in senso contrario: Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023,dep. 2024, Catalfamo, Rv. 286182 - 01) «il requisito dell’attualità del pericolo previstodall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specificheopportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, unavalutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisiaccurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative dellacondotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deveessere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma nonanche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza».In altri termini, il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quandol'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez.2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684), poiché la valutazione di attualitàcautelare si risolve nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla «attuale»,permanente sussistenza dell'esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per ilpericolo di reiterazione del reato, operazione posta in essere dal Tribunale reggino senzaombre di illogicità.6.

Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento, nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000,n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementiper ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», del versamento della somma, in favore dellaCassa delle ammende, che il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen..Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA] B. Bertolini, cui il P.G. si è riportatoin udienza, che ha chiesto il rigetto del ricorso.udita, per l’indagato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata al ricorso chiedendonel’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 11/02/2026, nel giudizio rescissorio susseguente alla pronuncia diannullamento con rinvio, disposto da questa Corte con sentenza n. 2920 del 15/01/2026 permotivi processuali, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’istanza di riesameproposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare dellacustodia in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cuiall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 2), e per i reati-fine ex art. 73 d.P.R. n.309 del 1990, contestati ai capi 86-ter), 86-quater), 125), 127), 128), 130), 131), 134), 134-bis), 135-bis), 135-ter), 136), 137-ter), 141), 148-ter) e 149) della contestazione provvisoria.2. Avverso tale ordinanza il [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso percassazione. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, lamenta l'illegittimità del provvedimento perviolazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art.627 c.p.p..La doglianza si incentra sull'indebito ricorso alla motivazione per relationem attraverso ilrichiamo alla precedente ordinanza già annullata dalla Corte di Cassazione, determinandocosì un'elusione del giudicato rescindente.Il Tribunale del Riesame avrebbe omesso di procedere a una reale e autonomavalutazione delle argomentazioni difensive, limitandosi a reiterare il contenuto delprovvedimento cassato e giungendo paradossalmente ad affermare che a tali censure si eragià fornita risposta nell'ordinanza originaria, nonostante quest'ultima fosse stata annullataproprio per omesso esame delle stesse.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione ex art. 606, lett. e),c.p.p., per essere la stessa meramente apparente e stereotipata in ordine alla sussistenzadella gravità indiziaria per il reato associativo, di cui al capo 2) della rubrica.La difesa deduce un travisamento della prova per omissione dell'esame di elementiinvestigativi decisivi, quali la brevità del periodo di osservazione, l'assenza di rapporti con ivertici del sodalizio e l'informativa della Guardia di Finanza che escludeva dinamicheassociative in capo al [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale avrebbe risposto a tali rilievi con formule di stile generiche, senza ancorare iprincipi giurisprudenziali citati al caso concreto e senza spiegare l'irrilevanza dei dati fattualicontrari addotti dalla difesa.2.3. Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b),c.p.p., in relazione agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 273 c.p.p..Si censura l'erronea applicazione della norma incriminatrice in quanto i giudici dellacautela avrebbero ritenuto configurabile la fattispecie associativa basandosi su isolati episodidi traffico di stupefacenti concentrati in un ristretto arco temporale.Secondo la prospettazione difensiva, mancherebbero gli elementi costitutivi del vincolostabile, della struttura organizzativa e dell'adesione consapevole al programma criminoso,dovendosi semmai inquadrare la condotta dell'indagato nell'ambito del concorso in singoliepisodi di cessione o in rapporti di mero scambio sinallagmatico tra fornitore ed acquirente.2.4. Con il quarto motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1,lett. e), c.p.p., con riferimento all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, denunciando carenza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardante la gravità indiziaria per icosiddetti «reati-fine».Anche in questo caso, la difesa evidenzia come il Tribunale non abbia reso un'effettivamotivazione, limitandosi ad avallare acriticamente la prospettazione accusatoria e operandonuovamente un richiamo illegittimo all'ordinanza annullata.Tale iter argomentativo renderebbe la motivazione soltanto fittizia, non permettendo dicomprendere come il giudice abbia superato le specifiche contestazioni contenute nellamemoria difensiva relativa ai singoli capi di imputazione.2.5. Con il quinto motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione exart. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'erronea applicazione dell'art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309/1990.Si contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, fondato dalTribunale esclusivamente sull'inserimento dell'indagato in un contesto organizzato e sullareiterazione delle condotte.La difesa sostiene che è stata omessa una valutazione globale degli indici normativi,con particolare riguardo alle esigue quantità di sostanza oggetto di sequestro (quali 1,5grammi di marijuana o 0,20 grammi di cocaina) e all'assenza di analisi chimico-tossicologiche per molteplici contestazioni, sostituendo la necessaria analisi complessivacon un automatismo argomentativo.2.6. Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e il vizio dimotivazione ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 125, 274, 275, comma 3,292 e 627 c.p.p., riguardo alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari.L'ordinanza è censurata per aver ribadito la presunzione relativa di adeguatezza dellacustodia in carcere senza confrontarsi con gli elementi di segno contrario offerti dalla difesa,quali la significativa distanza temporale dai fatti (risalenti al 2022), l'assenza di ulterioricondotte criminose e il comportamento processuale dell'indagato, il quale ha reso spontaneedichiarazioni e si è sottoposto a interrogatorio.Il giudice del rinvio avrebbe così eluso l'obbligo di motivazione personalizzata,omettendo di valutare l'adeguatezza di misure meno afflittive in palese violazione dei principidi necessarietà e proporzionalità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il collegio preliminarmente evidenzia che il controllo di legittimità sui punti devoluti ècircoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso siarispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rendel'atto incensurabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamentesignificative che lo hanno determinato; b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruitàdelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv.251760), mentre non compete al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementimateriali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcunpotere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compresol'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi diapprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiestal'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.2. Tanto premesso, il primo motivo e il quarto motivo possono essere analizzaticongiuntamente e sono entrambi inammissibili.Va sottolineato che la sentenza rescindente non ha in alcun modo toccato il meritodell’ordinanza impugnata, arrestando il suo vaglio alla preliminare considerazionedell’omessa valutazione della memoria difensiva depositata dalla parte dinanzi al Tribunaledel riesame.Deve pertanto ritenersi consentito il ricorso alla motivazione per relationem all’ordinanzaoriginaria, ove il suo contenuto – come occorso nel caso in esame - sia integrato inriferimento ai contenuti della memoria difensiva.Sul punto, si evidenzia come l’ordinanza oggi gravata contenga, per ciascunaimputazione, un richiamo testuale integrale all’ordinanza annullata, un esplicito riferimentoalle doglianze difensive e infine la propria autonoma valutazione, nel senso della loroinfondatezza (pagg. 8-9 in relazione al capo 86-bis; pag. 12 per il capo 86-quater; pagg. 14-15 per i capi 125 e 127; pagg. 16-17 per il capo 128; pagg. 18-19 per il capo 130; pagg. 24-25 per il capo 131; pag. 27 per il capo 134; pag. 29 per il capo 134-bis; pag. 32 per i capi135-ter e 136; pag. 35 per il capo 137-ter; pag. 36 per il capo 141; pag. 38 per i capi 148-tere 149; pag. 54-55 per il capo 2, in relazione al quale si rinvia comunque alle considerazioniche si svolgeranno in relazione al secondo motivo di ricorso).La dedotta violazione dell’articolo 627 cod. proc. pen. è quindi pacificamenteinsussistente e la relativa doglianza, che non si confronta in modo realmente critico conl’ordinanza impugnata, inammissibile per genericità.Del pari generica è la doglianza relativa alla motivazione fornita in relazione ai singolireati fine, posto che, alle pagine sopra indicate, il Tribunale del riesame ha aggiunto lapropria motivata valutazione del quadro indiziario a quella della prima ordinanza,confrontandosi con i contenuti della memoria difensiva in modo privo di aporie e nonmanifestamente illogico, laddove, al contrario, la censura è totalmente aspecifica, limitandosiad una generica deduzione di insufficiente o apparente motivazione, senza contestarespecificamente, per ciascuna imputazione, le omissioni o i vizi della motivazione delprovvedimento contestato.3. Anche il secondo e il terzo motivo possono costituire oggetto di trattazione congiuntae sono inammissibili.3.1. In punto di diritto, il [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che l'associazione per delinquere finalizzataal traffico di stupefacenti sussiste anche quando il vincolo associativo poggia sul rapportoche accomuna, in maniera durevole, il fornitore della sostanza e gli spacciatori, sempre chevi sia consapevolezza di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire allarealizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (così, Sez. 2, n. 6261del 23/01/2013, Scruci, Rv. 254498).In relazione alla specificità del ruolo di partecipe assunto dal ricorrente, il Collegioritiene altresì di condividere e dover ribadire l'orientamento costante della giurisprudenza diquesta Suprema Corte, secondo cui sia il fornitore che il rivenditore abituali devonoconsiderarsi parimenti partecipi dell'associazione, anche se non conoscono personalmentetutti i soggetti che ne fanno parte. Va, pertanto, riaffermato il principio affermato da Sez. n. 6,n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574, secondo cui l'associazione per delinquerefinalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste inessere da persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto mediante ilcommercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore didroga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato delconsumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e allarealizzazione del fine comune né la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile,ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di otteneredallo svolgimento dell'intera attività criminale. E così, in definitiva, l'associazione ex art. 74d.P.R. n. 309/1990, può dirsi realizzata sia dalla unione di più persone che operano, anchein via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dalvincolo che lega il soggetto che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, conl'organizzazione territoriale dedita allo spaccio, purché tutti i soggetti abbiano laconsapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli siintegrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente-rivenditore siastabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità daproiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento dellacomplessiva ed articolata struttura organizzativa.Integra, pertanto, la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al trafficoillecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui ilsodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori cheimmettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà difar parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazionedel fine comune di trarre profitto del commercio di droga (Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013,Manta, Rv. 257798).Questa Corte ha anche precisato che per la configurabilità della condotta dipartecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiestoun atto di investitura formale ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionaleper l'esistenza dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 4, n. 51716 del16/10/2013, Amodio, Rv. 257905).Tuttavia, la configurabilità della condotta di partecipazione richiede pur sempre la provadella stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74d.P.R. n. 309/1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altredue persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturatae finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv.258645, relativa ad un caso in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio unprovvedimento cautelare personale in cui i gravi indizi di colpevolezza erano desunti da duesole conversazioni telefoniche concernenti la ricerca di "canali di rifornimento della droga" ela partecipazione ad uno specifico acquisto di sostanza stupefacente; nello stesso senso,Sez. 6, n. 9927 del 05/02/2014, D'Affronto, Rv. 259114).È stato, anche, precisato (Sez. 1, n. 16478 del 21/01/2025, Grasso, non massimata;Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 – 01; Sez. 4, n. 50570 del26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02) che, ai fini della verifica degli elementi costitutividella partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell’affectio di ciascun aderente ad esso,non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essereanche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistemacollaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per unperiodo di tempo limitato.3.2. Nella caso in esame, il provvedimento impugnato, in riferimento al reato associativo(capo 2), riporta il contenuto dell’ordinanza annullata, la quale aveva evidenziato (pag. 50)tutti gli elementi indizianti da cui evincere la sussistenza del reato in parola (la circolaritàdelle conversazioni intercettate tra i sodali e oggetto dei dialoghi; la disponibilità dei luoghiadibiti a custodia degli stupefacenti e incontri tra i sodali; l'esecuzione di numerosi reati fine ericonducibili al programma criminoso; la prosecuzione dell'attività illecita nonostante isequestri e gli arresti; l'esistenza di una cassa comune e di una contabilità; il trasporto dellostupefacente secondo modalità che implicavano una certa professionalità, quale l’utilizzo diuna «staffetta»; forme di mutua assistenza in caso di arresto di un sodale a causadell'esecuzione del programma criminale; plurimi canali di approvvigionamento dellesostanze; ripartizione dei ruoli; utilizzo di utenze riservate dedicate alla comunicazione tra isoci), elementi plurimi e convergenti con i quali il ricorso omette di confrontarsi, limitandosi avalorizzare altri elementi ritenuti suvvalenti dal provvedimento impugnato.Quanto alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione, l’ordinanza evidenzia (pag. 47-48) che il medesimo stringeva accordi con il [OSCURATO:PERSONA], il quale era incaricato dal CaraccioloAntonio dell’acquisto di forniture di stupefacenti da rivendere ai siciliani dell’associazione;che, dopo l’allontanamento del Caracciolo, teneva i rapporti direttamente con i fratelliPellegrino (per conto di [OSCURATO:PERSONA]) e con [OSCURATO:PERSONA] (che agiva anche perconto di [OSCURATO:PERSONA]), pur non disdegnando rapporti estemporanei di fornitura con iPellegrino, avvalendosi alla bisogna di [OSCURATO:PERSONA].Secondo il provvedimento gravato, il [OSCURATO:PERSONA] dimostrava, nel corso delle indagini, diessere dedito con professionalità al traffico di stupefacenti, esprimendo una notevolecapacità di muoversi nel relativo mercato.[OSCURATO:PERSONA] evidenzia altresì come l’ordinanza poi annullata avesse risposto,confutandola non illogicamente, alla doglianza relativa alla disciplina della «canapa tessile»,rimarcando come nelle intercettazioni telefoniche si facesse riferimento alla capacitàdrogante della marijuana oggetto del traffico.Dopo avere sottolineato che l’ordinanza del riesame precedente aveva in fatto, sia purenon richiamandola esplicitamente, già dato conto, disattendendole, delle doglianzecontenute nella memoria di parte, a pagina 54 aggiunge che sono infondate le deduzionidifensive contenute nella memoria pretermessa, secondo cui avrebbe escluso l’esistenza delrapporto associativo la circostanza che il ricorrente non avesse intrattenuto rapporti con tutti isodali, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità (richiamata al sottoparagrafoche precede) secondo cui non è necessario che i sodali interloquiscano tutti con tutti, né chesi conoscano tutti, essendo al contrario sufficiente valorizzare la decisività dell’apporto delconcorrente, così come ha motivatamente disatteso la doglianza relativa al ristretto arcotemporale in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto in essere le condotte delittuose.Conclusivamente, a pagina 55 sottolinea come le doglianze difensive, in buonasostanza, si siano limitate ad estrapolare dalla messe istruttoria singoli elementi, senzatener conto dei decisivi elementi della continuità e della stabilità dell’associazione né, sotto ilprofilo soggettivo, della consapevolezza dell’appartenenza al gruppo criminale, cosìcorrettamente applicando quella giurisprudenza secondo cui, ai fini della configurabilità deigravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione delle misure cautelari personali, èillegittima la valutazione frazionata e atomistica della pluralità degli elementi indiziari acquisiti(cfr., Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012, dep. 2013, Della Costa, Rv. 254871; Sez. 1, n. 39125del 22/9/2015, Filippone, Rv. 264780; Sez. F, n. 38881 del 30/7/2015, Salerno, Rv. 264515).3.3. Il provvedimento gravato fa buon governo dei principi enucleati da questa Corte,come superiormente evidenziati e le doglianze sono pertanto inammissibili.4. Il quinto motivo, relativo all’omesso riconoscimento del comma 5 dell’articolo 73d.P.R. 309/1990, è inammissibile per carenza di interesse.Ed infatti, l’interesse all'impugnazione (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.) vainteso come pretesa all'eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazionesoggettiva tutelata dalla legge, e non già quale pretesa all'affermazione di un astrattoprincipio giuridico o all'esattezza teorica della decisione, che non realizzano il vantaggiopratico cui deve tendere ogni impugnazione.In questa prospettiva, ad esempio, proprio con riferimento al «fatto lieve», è statovalorizzato l'interesse all'inquadramento del fatto nella più lieve fattispecie di cui all'art. 73,comma 5, d.P.R. 309/1990, laddove il limite edittale di pena di tale fattispecie avrebbeimpedito l'adozione della custodia cautelare in carcere (Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017,Leocata, Rv. 269783).Secondo la piana giurisprudenza di questa Corte, infatti (Sez. 6, n. 46387 del24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 – 01; Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv.269783 - 01), in tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse ad impugnarequando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla qualeconsegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la sua mera pretesa all'esattezzateorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico.Si è affermato, in un caso simile a quello per cui si procede, che, in tema di misurecautelari personali, difetta l'interesse del ricorrente all'inquadramento del fatto ascrittoglinella più lieve fattispecie di cui dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poiché laderubricazione non avrebbe avuto alcuna valenza ostativa rispetto alla misura dell'obbligo didimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, nelle more disposta dal riesame insostituzione di quella degli arresti domiciliari (Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv.285481 - 01), mentre in altro caso si è ritenuto che non sussista l'interesse al ricorso arichiedere l'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, commaquinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto aspetto privo di valenza ostativa rispettoall'applicazione della misura cautelare impostagli (Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015,Mazzariello, Rv. 264762 - 01).Nel presente procedimento, l'eventuale erronea qualificazione giuridica del reato inordine ad un capo di imputazione risulterebbe del tutto ininfluente ai fini della realizzazione diun risultato pratico tutelabile con l'impugnazione esperita, dal momento che dall’eventualederubricazione dei singoli reati fine non conseguirebbe alcun positivo effetto per il ricorrente,posta l’inammissibilità dei motivi di doglianza relativi all’appartenenza al sodalizioassociativo, che consente comunque l’adozione della misura di massimo rigore, che haanche termini di fase maggiori rispetto all’articolo 73 d.P.R. 309/1990.5. Il sesto motivo di ricorso, in cui si contesta la sussistenza dell’attualità e concretezzadelle esigenze cautelari, è inammissibile.5.1. Alle pagine 55-57, l’ordinanza impugnata, nel rammentare che il delitto di cuiall’articolo 74 d.P.R. 309/1990 è assistito dalla doppia presunzione di cui all’articolo 275,comma 3, cod. proc. pen., per un verso sottolinea l’insussistenza di elementi atti a vincere lapresunzione, non potendo, il solo tempo trascorso tra la contestazione del reato el’esecuzione della misura, avere l’effetto di affievolire l’esigenza cautelare riscontrata; peraltro verso, evidenzia che «a rendere concreto e attuale il pericolo che il [OSCURATO:PERSONA], liberoda vincoli coercitivi, reiteri nel compimento di condotte delittuose analoghe a quelle per cui siprocede, concorrono la personalità del predetto – gravato da numerosi e plurimi precedentipenali ad esempio in materia di armi o rapina – nonché la capacità organizzativa e la suastabile messa a disposizione verso il sodalizio, significative di una marcata propensione adelinquere nei settori oggetto della presente indagine».5.2. Tale motivazione si pone in linea di continuità con quella giurisprudenza secondocui, in tema di misure coercitive, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari nondeve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condottecriminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche serisalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 - 01), e secondo cui(Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 – 01; Sez. 3, n. 9041 del15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 – 01; in senso contrario: Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023,dep. 2024, Catalfamo, Rv. 286182 - 01) «il requisito dell’attualità del pericolo previstodall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specificheopportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, unavalutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisiaccurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative dellacondotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deveessere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma nonanche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza».In altri termini, il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quandol'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez.2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684), poiché la valutazione di attualitàcautelare si risolve nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla «attuale»,permanente sussistenza dell'esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per ilpericolo di reiterazione del reato, operazione posta in essere dal Tribunale reggino senzaombre di illogicità.6. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento, nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000,n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementiper ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», del versamento della somma, in favore dellaCassa delle ammende, che il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen..Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17087/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris