Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26423/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] - con condanna confermata in appello alla pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione ed euro 459,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - deduce i vizi di violazione di legge e della motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Il ricorso prospetta solo una lettura alternativa del fatto senza un confronto reale con le ragioni del rigetto.

La Corte di appello ha correttamente applicato il principio per cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01).

Va poi rilevato che la Corte territoriale, nel ritenere che il fatto sia di lieve entità e che il ricorrente abbia agito per conseguire un lucro di speciale tenuità, con un evento dannoso di speciale tenuità, ha in concreto ritenuto il fatto offensivo, altrimenti non avrebbe potuto riconoscere l'applicazione degli art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 62, n. 4, cod. pen.

Come affermato da Sez. 3, n. 17184 del 14/10/2015, dep. 2016, Coppo, Rv. 266754, in motivazione, «La natura esigua del danno (o del pericolo) concorre a rendere non punibile un fatto che è comunque offensivo, sicché essa non può essere confusa con le ipotesi di "speciale (o particolare) tenuità" o di "lieve entità" del fatto che attenuano il reato, senza escluderne l'offensività.

Si tratta di concetti non sovrapponibili che collocano la non punibilità per particolare tenuità del fatto nella angusta area schiacciata tra la totale inoffensività della condotta e il reato attenuato dalla speciale o particolare tenuità del fatto o dalla sua lieve entità.

Non è perciò sufficiente una valutazione di lieve entità del reato, nemmeno se valorizzata dal giudice per quantificare la pena in modo da avvicinarla più ai valori minimi che a quelli massimi ...».

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] - con condanna confermata in appello alla pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione ed euro 459,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - deduce i vizi di violazione di legge e della motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Il ricorso prospetta solo una lettura alternativa del fatto senza un confronto reale con le ragioni del rigetto. La Corte di appello ha correttamente applicato il principio per cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01). Va poi rilevato che la Corte territoriale, nel ritenere che il fatto sia di lieve entità e che il ricorrente abbia agito per conseguire un lucro di speciale tenuità, con un evento dannoso di speciale tenuità, ha in concreto ritenuto il fatto offensivo, altrimenti non avrebbe potuto riconoscere l'applicazione degli art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 62, n. 4, cod. pen. Come affermato da Sez. 3, n. 17184 del 14/10/2015, dep. 2016, Coppo, Rv. 266754, in motivazione, «La natura esigua del danno (o del pericolo) concorre a rendere non punibile un fatto che è comunque offensivo, sicché essa non può essere confusa con le ipotesi di "speciale (o particolare) tenuità" o di "lieve entità" del fatto che attenuano il reato, senza escluderne l'offensività. Si tratta di concetti non sovrapponibili che collocano la non punibilità per particolare tenuità del fatto nella angusta area schiacciata tra la totale inoffensività della condotta e il reato attenuato dalla speciale o particolare tenuità del fatto o dalla sua lieve entità. Non è perciò sufficiente una valutazione di lieve entità del reato, nemmeno se valorizzata dal giudice per quantificare la pena in modo da avvicinarla più ai valori minimi che a quelli massimi ...». Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 26423/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris