CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 33377/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte di appello di Milano;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale RaffaeleGargiulo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio con riduzionedella pena nella misura di un terzo e rigettare il ricorso nel resto;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27/01/2026, la Corte di appello di Milano confermava lasentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 21/05/2014, appellata da EndritPervathi, che condannava al pagamento delle spese del grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando varimotivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 175, 438 e 442cod. proc. pen., per mancata decurtazione della pena in ragione della richiestadi celebrazione del giudizio con le forme del rito abbreviato.Al riguardo, censura la decisione della Corte territoriale con cui è statarigettata la richiesta di rito abbreviato dell’imputato, a seguito di restituzione neltermine per impugnare ex art. 175 cod. proc. pen., a tal fine richiamando Sez.Unite n. 52274 del 29/09/2016, Rrushi, Rv 268107.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione nella parte in cui è statariconosciuta la penale responsabilità dell’imputato.Al riguardo, rileva come sussista discrasia tra quanto ritenuto dalla Corte diappello (secondo cui sarebbe stato il [OSCURATO:PERSONA] a curare i rapporti con il gestoredell’immobile per la stipula e la successiva cessazione della locazionedell’immobile) e quanto affermato dal primo giudice.Difetterebbe, inoltre, la prova in ordine al possesso, in capo al ricorrente, deibeni rinvenuti nella abitazione, risultando l’immobile occupato da diversepersone, alcune delle quali neppure identificate.2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione in punto di mancatoriconoscimento dellaattenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen.Lamenta come la motivazione sul punto sia apodittica e sganciata daelementi fattuali, osservando, di contro, come non sussista particolare gravitàdel fatto e che si tratta di beni del valore di poche centinaia di euro.2.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione in ordine alla mancataconcessione delle attenuanti generiche, a fronte della deduzione di indici positivi,quali le condotte post factum e la mancata commissione di reati negli oltrequindici anni decorrenti dal fatto.Stigmatizza, infine, la tecnica redazionale della motivazione, verosimilmentefrutto della tecnica di ‘copia e incolla’, come risulterebbe dai passaggi in cui si fariferimento a doglianze non prospettate con l’atto di appello.2.5. Con memoria depositata il 20 maggio 2026, a seguito del rinviodisposto da questa Corte alla udienza del 12 maggio 2026 al fine di acquisirel’ordinanza della Corte di appello sulla istanza ex art. 175 cod. proc. pen., ildifensore depositava copia della ordinanza indicata ed insisteva perl’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto con riferimento al primo motivo, per leragioni che si andranno ad esporre.1.1. Il primo motivo è fondato.Nella specie, dalla ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano in data04/02/2025 (acquisita da questa Corte per come disposto alla udienza del 12maggio 2026), risulta che il [OSCURATO:PERSONA] è stato restituito nel termine per impugnarela sentenza del Tribunale di Monza del 21/05/2014, in ragione del fatto ilprocesso a suo carico era stato celebrato in contumacia e non vi era prova chel’imputato, all’epoca assistito da un difensore di ufficio, ne avesse avutoconoscenza.Orbene, la sentenza impugnata, nel ritenere che all’imputato restituito neltermine per impugnare non fosse consentito accedere a riti alternativi (vds. pag.6 della sentenza impugnata), non ha fatto corretta applicazione del principio didiritto enunciato da Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016 Rrushi, Rv. 268107 – 01, amente del quale la restituzione nel termine per appellare la sentenzacontumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testovigente prima dell'entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67 - applicabile aiprocedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata -, comporta lafacoltà per l'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza delprocedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un ritoalternativo al dibattimento.Essendosi proceduto a carico del [OSCURATO:PERSONA] in contumacia ed essendo statol’imputato restituito nel termine per impugnare la sentenza, era a costui,dunque, riconosciuta la facoltà di chiedere di essere giudicato con ritoabbreviato, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testovigente prima dell'entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67, applicabileanche al procedimento in oggetto a norma dell'art. 15-bis della legge citata.1.2. Il secondo motivo è aspecifico.La Corte territoriale ha operato un ragionamento articolato, agganciato allerisultanze processuali e ad elementi di ordine logico, da cui ha tratto lavalutazione che il ricorrente non solo era il soggetto che aveva la disponibilitàdelle chiavi dell’appartamento ed aveva curato i rapporti con il gestoredell’immobile, ma anche colui che, sulla base delle dichiarazioni della Omonte, loaveva occupato sin dall’origine del rapporto contrattuale; inoltre, l’immobile nonera adibito a dimora, ma a deposito di beni di provenienza illecita, di talchéveniva ritenuta inconferente anche la deduzione difensiva circa il mancatoaccertamento della stanza in cui venivano rinvenuti i beni, “giacché non avrebbepotuto rinvenirsi una camera ad uso esclusivo in luogo esclusivamente destinatoa deposito di proventi illeciti” (vds. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).Si tratta, dunque, di motivazione compiuta, congruente e priva di aporielogiche con cui il motivo di ricorso non si confronta criticamente, limitandosi aproporre una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questasede. Inoltre, anche la dedotta discrasia - tra quanto ritenuto dal giudice diappello e dal primo giudice – risulta formulata in termini generici, non giungendoneppure a conformarsi come deduzione di un vizio di travisamento della prova; ilmotivo difetta, poi, sul punto, anche di autosufficienza e della cd. prova diresistenza (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 6, n.36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 – 01).1.3. Il terzo motivo è aspecifico e meramente reiterativo delle censureportate in appello: nella specie, la particolare tenuità del fatto è stata esclusa siain ragione delle modalità della azione (caratterizzata da pluralità di concorrenti eda indici di serialità ed organizzazione), che in ragione del valore dei beni (duepersonal computer, quattro cellulari ed un orologio): dunque, il motivo, a benvedere, si confronta solo con una parte della argomentazione (quella del valoredei beni), non dirimente, meramente opponendo alla stessa una valutazionegenerica.1.4. Aspecifico e manifestamente infondato risulta anche il quarto motivo.Questa Corte ha chiarito che la mancata concessione delle circostanze(circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità:Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche allorquando ildiniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficienteche egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv.249163 -01).Nella specie, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del suindicatoprincipio, rendendo motivazione con cui ha dato rilievo assorbente, in sensoostativo alla concessione, alla gravità del fatto, desumibile dalla pluralità dei benirinvenuti, ed alle modalità della condotta, indicative di serialità, oltre che allaprecedente condanna a carico dell’imputato.1.5. In ragione dell’accoglimento del primo motivo, con cui si è censurata lamancata riduzione di un terzo della pena (in ragione dell’accesso al ritoalternativo, illegittimamente negato), la sentenza deve essere annullata senzarinvio in punto di trattamento sanzionatorio e, a norma dell’art. 620, comma 1,lett. l), cod. proc. pen., la pena deve essere rideterminata, applicando lariduzione di un terzo, in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 600 di multa.Per le superiori considerazioni il ricorso deve, invece, essere dichiaratoinammissibile nel resto. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamentosanzionatorio, che ridetermina in anni uno e mesi otto di reclusione ed euroseicento di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente