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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38348/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16249/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avver so la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in punto di afferma La rei iponsabi- lità.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto as.iiserti Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile, Al di là di scarne e generiche affermazioni in ordine a supposti ,trizi Icgici della motivazione e al richiamo di massime di giurisprudenza di legittirinità, infatti, il ricorrente in concreto non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello, che, anche legittimamente richiamando per relationem l proluncia di primo grado, appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e per- tanto immune da vizi di legittimità.

Come si ricorda in sentenza, l'imputato è stato tratto in arresto , mei- tre, ran- nicchiato sotto il bancone, era nascosto all'interno del negozio, dopo av .r -ne for- zato la saracinesca ed esservi entrato con il chiaro intento di rubarei

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cclid. pioc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna deI ricci rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della caiissa delle am- mende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16249/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avver so la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in punto di afferma La rei iponsabi- lità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto as.iiserti Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile, Al di là di scarne e generiche affermazioni in ordine a supposti ,trizi Icgici della motivazione e al richiamo di massime di giurisprudenza di legittirinità, infatti, il ricorrente in concreto non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello, che, anche legittimamente richiamando per relationem l proluncia di primo grado, appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e per- tanto immune da vizi di legittimità. Come si ricorda in sentenza, l'imputato è stato tratto in arresto , mei- tre, ran- nicchiato sotto il bancone, era nascosto all'interno del negozio, dopo av .r -ne for- zato la saracinesca ed esservi entrato con il chiaro intento di rubarei 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cclid. pioc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna deI ricci rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della caiissa delle am- mende. Così d
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