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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35229/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale dello stretto, in data 11/04/2022, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui di cui all'art. 628 commi primo e terzo n. 1 cod. pen. (capo A) e artt. 4 e 7 Legge n. 895/1967 (capo B) e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, è articolato in termini non consentiti in questa sede: quanto al primo aspetto, della violazione di legge, è opportuno pertanto precisare che il ricorrente deduce tale vizio con riguardo alla insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; ma, in tal modo, lungi dal delineare un vizio di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed in effetti, ai fini della deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale; quanto al secondo profilo, del vizio di motivazione, è sufficiente ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801); nel caso in esame, la difesa ha formulato mere doglianze in punto di fatto che si risolvono, peraltro, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, la quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr., pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale dello stretto, in data 11/04/2022, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui di cui all'art. 628 commi primo e terzo n. 1 cod. pen. (capo A) e artt. 4 e 7 Legge n. 895/1967 (capo B) e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, è articolato in termini non consentiti in questa sede: quanto al primo aspetto, della violazione di legge, è opportuno pertanto precisare che il ricorrente deduce tale vizio con riguardo alla insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; ma, in tal modo, lungi dal delineare un vizio di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed in effetti, ai fini della deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale; quanto al secondo profilo, del vizio di motivazione, è sufficiente ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801); nel caso in esame, la difesa ha formulato mere doglianze in punto di fatto che si risolvono, peraltro, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, la quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr., pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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