CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 23390/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/05/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato il decreto del 15 ottobre 2020 del Tribunale di Milano che, per quanto di interesse in questa sede, aveva confiscato numerosi cespiti patrimoniali in quanto, sebbene formalmente intestati a vari soggetti, ritenuti nella effettiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], soggetto caratterizzato da pericolosità qualificata, per il periodo dal 2008 sino al suo arresto nel 2010, in quanto affiliato ad una cosca di 'ndrangheta operante in Lombardia, il locale di Pioltello, nell'ambito della quale il fratello Alessandro ha ricoperto il ruolo di capo promotore; per tale reato associativo [OSCURATO:PERSONA] ha riportato una condanna a nove anni di reclusione. In particolare, la Corte di appello ha revocato la confisca limitatamente a due immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto il decreto del Tribunale. 2. Avverso il decreto della Corte di appello hanno proposto ricorso il proposto [OSCURATO:PERSONA] ed i terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore e con un unico atto, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi, con i quali lamentano la violazione degli artt. 6 e 7, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 in ordine all'omesso accertamento dell'attualità della pericolosità sociale del proposto e la violazione dell'art. 24 del d.lgs. citato, per essere stata disposta la confisca dei beni nonostante la prova della liceità della provvista utilizzata per il loro acquisto. I due motivi vengono argomentati in modo unitario nell'atto introduttivo. I ricorrenti sostengono che non vi sarebbe correlazione temporale tra l'acquisto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dell'immobile sito in via Sansovino 7 e il periodo di tempo in cui si sarebbe manifestata la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto la Corte di appello si sarebbe limitata, richiamando la motivazione del Tribunale, ad affermare che sussiste il sospetto che tali beni siano stati acquisiti a mezzo di capitali di provenienza illecita. In, realtà, sostengono i ricorrenti, le prove in atti avrebbero dovuto condurre ad un esito diverso, non essendo stata dimostrata l'origine illecita dei capitali impiegati ed essendo il sospetto sopra indicato rimasto una mera congettura, soprattutto in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.. Anche la condanna per il reato associativo si fondava su sospetti e congetture. In ogni caso non era in alcun modo dimostrato che, in conseguenza della sua partecipazione all'associazione criminale, [OSCURATO:PERSONA] avesse percepito illeciti guadagni, circostanza che nella sentenza di condanna veniva indicata come non dimostrata. Per la confisca occorreva la duplice condizione della sproporzione del valore del bene da confiscare rispetto alle condizioni economiche del nucleo familiare del proposto ed il legame cronologico tra il bene acquistato ed i proventi illeciti pervenuti al proposto, ma tale ultimo requisito sarebbe risultato carente.I ricorrenti illustrano, quindi, in relazione a ciascuno dei beni oggetto di confisca, le prove che dimostrerebbero l'origine dei capitali impiegati per l'acquisto e la origine lecita degli stessi, sostenendo che sul punto la motivazione fornita dalla Corte territoriale sarebbe apparente e contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Quanto ai terzi interessati deve osservarsi che nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (Sez. 5, Sentenza n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249; Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply sc. coop., Rv. 277225). Avendo essi contestato non la fittizia intestazione, ma la sussistenza dei presupposti per la applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, i loro ricorsi, in applicazione del principio sopra esposto, sono inammissibili. 2. In relazione al proposto [OSCURATO:PERSONA], il suo ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il decreto impugnato ha delimitato temporalmente la pericolosità qualificata del predetto al periodo che va dal 2008 al suo arresto nel 2010 e dalla lettura del provvedimento emerge che sono stati sottoposti a confisca solo quei beni che sono stati acquisiti nel periodo suddetto, tanto che per gli immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA] la confisca è stata revocata proprio perché acquistati in un momento non compreso nel periodo sopra indicato. Relativamente alla mancanza di prova circa l'origine illecita dei capitali utilizzati per acquistare i beni oggetto della misura di prevenzione, deve osservarsi che questa Corte di cassazione ha affermato ripetutamente, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, che l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza della provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece il soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione indicare gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388; Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Catalano, Rv. 264461; Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, D'Agostino, Rv. 260402). Non basta, quindi, che non sia stata dimostrata la origine illecita dei capitali utilizzati per gli acquisti, occorrendo anche dimostrare che gli esborsi a tal fine effettuati non siano sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del proposto e di coloro che fanno parte del suo nucleo familiare. Nel caso di specie, proprio tale sproporzione ha condotto la Corte di appello a confermare il provvedimento di confisca, cosicché il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non attacca la ragione posta a base del provvedimento impugnato in questa sede con conseguente inammissibilità per genericità. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur