CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 16842/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza resa in data 6 aprile 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], già ammesso alla detenzione domiciliare, ritenendo l'opportunità lavorativa prospettata dal ricorrente caratterizzata da estrema indeterminatezza e genericità, in quanto non sufficientemente dettagliata con riguardo alle mansioni, modalità e luogo di lavoro, tenuto conto anche dei trascorsi criminali e dei carichi pendenti in capo all'istante; Ritenuto che, con l'unico motivo di ricorso dedotto, la difesa lamenta violazione di legge in relazione all'art. 47 L. 26 luglio 1975 n. 354 e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'asserita necessità di soddisfare esigenze di certezza e di controllo dell'attività lavorativa effettivamente svolta dal ricorrente, estranee alla previsione normativa, e, comunque, alla ritenuta preclusione derivante dalla mancata disponibilità di un'attività lavorativa ai fini dell'ammissione al beneficio, nonché in riferimento alla mancata valutazione degli esiti sull'osservazione della personalità del ricorrente documentati in atti. Ritenuto che le doglianze difensive sono manifestamente infondate in quanto afferenti ad asseriti difetto, contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura dell'ordinanza impugnata dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, atteso che lo svolgimento di un'attività lavorativa, lungi dal configurarsi come requisito indefettibile per l'accesso a tale misura (Sez. 1, n. 26789 del 18 giugno 2009, Gennari, Rv. 244735), assume tuttavia rilevanza quale uno degli aspetti idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico, la cui mancanza non può assurgere a condizione ostativa solo in caso di impossibilità dovuta a ragioni di età o a condizioni di salute; inoltre, nel provvedimento impugnato si dà adeguatamente conto dei numerosi precedenti e procedimenti penali in corso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P