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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 47862/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 215/06/1980 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 17 ottobre 2022 che, nel riformare la pronunzia del Gup del Tribunale di Padova del 17 novembre 2015 rideterminando la pena a seguito della disapplicazione della contestata recidiva, ha confermato nel resto la condanna in ordine al reato di cui all'art. 216

I. fall. (Capo A: bancarotta fraudolenta distrattiva). - Rilevato che in data 6 ottobre 2023 il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. -Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la contraddittorietà della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato ascritto, a fronte dell'assoluzione maturata in primo grado in ordine ai contestati delitti di truffa e appropriazione indebita, è manifestamente infondato non confrontandosi con le statuizioni della sentenza impugnata, le quali hanno messo in evidenza, con motivazione immune da vizi logici, che non vi è nessuna interferenza logica tra l'assoluzione ex art. 530 comma 2° cod. proc. pen. per il delitto presupposto e la condanna per il delitto fine, considerando che, diversamente da quanto dedotto nel ricorso, il proscioglimento con formula dubitativa non importa la prova dell'insussistenza degli elementi costitutivi di un reato, bensì testimonia soltanto il mancato raggiungimento della prova incontrovertibile richiesta dall'art. 533 cod. proc. pen. -Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la nullità della sentenza gravata per violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; in questo senso, inoltre, per costante giurisprudenza di questa Corte la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Rv. 269886 - 01); -Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si prospettano altre carenze motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità a titolo di bancarotta, è manifestamente infondato in quanto costituito da doglianze ci mero fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva„ riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 8 novembre 2023 Il consiglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 215/06/1980 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 17 ottobre 2022 che, nel riformare la pronunzia del Gup del Tribunale di Padova del 17 novembre 2015 rideterminando la pena a seguito della disapplicazione della contestata recidiva, ha confermato nel resto la condanna in ordine al reato di cui all'art. 216 I. fall. (Capo A: bancarotta fraudolenta distrattiva). - Rilevato che in data 6 ottobre 2023 il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. -Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la contraddittorietà della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato ascritto, a fronte dell'assoluzione maturata in primo grado in ordine ai contestati delitti di truffa e appropriazione indebita, è manifestamente infondato non confrontandosi con le statuizioni della sentenza impugnata, le quali hanno messo in evidenza, con motivazione immune da vizi logici, che non vi è nessuna interferenza logica tra l'assoluzione ex art. 530 comma 2° cod. proc. pen. per il delitto presupposto e la condanna per il delitto fine, considerando che, diversamente da quanto dedotto nel ricorso, il proscioglimento con formula dubitativa non importa la prova dell'insussistenza degli elementi costitutivi di un reato, bensì testimonia soltanto il mancato raggiungimento della prova incontrovertibile richiesta dall'art. 533 cod. proc. pen. -Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la nullità della sentenza gravata per violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; in questo senso, inoltre, per costante giurisprudenza di questa Corte la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Rv. 269886 - 01); -Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si prospettano altre carenze motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità a titolo di bancarotta, è manifestamente infondato in quanto costituito da doglianze ci mero fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva„ riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 novembre 2023 Il consiglie
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