CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24178/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23551/2018 del ruolo generale, proposto DA (1) G [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Cittadella (PD), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 65, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], e (2)[OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Cittadella (PD), alla [OSCURATO:PERSONA] all’Olmo n. 2/1, 2/2, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in ragione di procura speciale e nomina rilasciate a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 64B27 G224 U), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTI – CONTRO R EVOCAZIONE l’A GENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – per la revocazione della sentenza n. 3198/2018 della Corte di cassazione, depositata il 9 febbraio 2018, non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza del 13 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la suindicata sentenza questa Corte rigettava il ricorso per cassazione proposto dalle società in epigrafe indicate avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 2/2013, la quale, a sua volta, aveva rigettato l’appello avanzato dalle contribuenti contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto i ricorsi interposti contro l'avviso di liquidazione relativo alla ripresa a tassazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione all'atto di compravendita, registrato il 21 luglio 2003, avente ad oggetto alcuni terreni ricompresi in un piano particolareggiato ad iniziativa privata, disconoscendo l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 2. oggetto del contendere era la decadenza dalla predetta agevolazione per non aver l’acquirente del bene provveduto all’edificazione sul terreno acquistato nel quinquennio dal trasferimento della proprietà dell’area; 3. per quanto ora occupa in relazione al motivo di revocazione, la Corte aveva, sulla predetta questione, ritenuto che: - «[…] questa Corte ha statuito che: "In tema di agevolazioni tributarie, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 75 del 1993), nella parte in cui prevede l'applicazione delle imposte ordinarie anche nel caso in cui il mancato riacquisto, entro un anno dalla vendita infraquinquennale dell'immobile precedentemente acquistato con i benefici fiscali, di altro immobile destinato ad abitazione principale sia dovuto a causa di forza maggiore. L'applicazione dell'ordinario regime tributario, infatti, non ha natura sanzionatoria di una condotta dell'acquirente dell'immobile - solo rispetto alla quale potrebbe assumere significato esimente la forza maggiore -ma consegue alla sopravvenuta mancanza di causa del beneficio invocato all'atto dell'acquisto, essendo venuta meno la finalità abitativa" (Cass. n. 2552/2003)»; -«Il principio che precede appare applicabile anche alla presente fattispecie, atteso che l'applicazione dell'ordinario regime, in luogo di quello agevolato, all'atto di acquisto dei terreni di cui trattasi consegue alla sopravvenuta - conclamata - mancanza di causa per la concessione del beneficio, destinato a ridurre i costi sostenibili per l'edificazione, non essendosi verificata la destinazione edificatoria del terreno entro il termine previsto dalla legge»; -«Questa Corte ha avuto modo di affermare che "la disposizione agevolativa, ispirata alla ratio di diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, appare di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, e pertanto anche se per causa indipendente dalla volontà dell'acquirente la mancata edificazione nel quinquennio non può non costituire causa di revoca della agevolazione usufruita" (Cass. n. 18040/2016)»; -«Non appare pertanto censurabile l'affermazione del Giudice di appello secondo cui "la revoca delle agevolazioni non ha natura sanzionatoria di una condotta del contribuente, in relazione alla quale sussisterebbe l'esimente della causa di forza maggiore, ma deriva dal fatto che è venuta meno la condizione sospensiva del pagamento dell'imposta in misura normale per sopravvenuta mancanza dei requisiti per applicare la norma agevolata", mentre né alle riferite questioni di natura politica, né a quelle inerenti la viabilità, sollevate dal Comune di Tombolo con riferimento alla intera lottizzazione de qua , può fondatamente attribuirsi efficacia esimente, considerato che la causa di forza maggiore è soltanto quella imprevedibile e sopravvenuta, che non dipende in alcun modo da un comportamento direttamente, o indirettamente, addebitabile al contribuente che richiede l'agevolazione (Cass. n. 3535/2017; n. 14892/2016; n. 24573/2014)» (così nell’ordinanza impugnata); 4. Giesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponevano ricorso per revocazione contro la predetta sentenza, notificandolo il 7/10 agosto 2018, successivamente depositando, in data 3 giugno 2024, memoria ex art. 378 cod. proc. civ.; 5. l’Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva con controricorso notificato il 10/12 ottobre 2018. C [OSCURATO:PERSONA] : 1. con l’unico articolato motivo di ricorso le contribuenti hanno eccepito, ai sensi degli art. 391-bis e 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., l’errore di fatto in cui sarebbe incorso la Corte per aver fondato la decisione: -«[…] su una svista percettiva di carattere decisivo […]» nella parte in cui non ha riconosciuto «[…] l’esimente in quanto la causa di forza maggiore è solo quella che “che non dipende in alcun modo da un comportamento direttamente, o indirettamente, addebitabile al contribuente che ne richiede l’agevolazione” e dunque presuppone che nel caso concreto non sussista un evento avente le caratteristiche indicate, salvo poi indicare (e riconoscere) che l'edificazione è stata impedita da ragioni legate alla viabilità provinciale sollevate dal Comune (fatto la cui verità è stata positivamente accertata in giudizio e non contestata) e, quindi, proprio da un fatto indipendente dalla volontà del contribuente. Emerge quindi dalla stessa sentenza il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto» (v. pagina n. 10 del ricorso); - «[…] sul fatto che nella sentenza (e a suo sostegno) è richiamato un precedente […] contrario alla decisione assunta» (v. pagina n. 10 del ricorso), che era stato evocato dalle ricorrenti proprio per dimostrare la configurabilità di una causa di forza maggiore nel caso concreto, mentre la Corte aveva escluso che le questioni inerenti la viabilità potessero assumere efficacia esimente, citando però le menzionate sentenze dai cui contenuti emergeva, invece, la possibilità di riconoscere la causa di forza maggiore anche per ragioni legate a questioni urbanistiche; 1.1. le ricorrenti hanno, quindi, concluso nel senso che «[…] la decisione è fondata sull'affermazione dell’inesistenza di una causa esimente che non dipende in alcun modo da un comportamento direttamente o indirettamente addebitabile al contribuente, che in realtà sussiste (questioni urbanistiche sopravvenute legate alla viabilità sovracomunale sollevate dall'ente territoriale)» (v. pagina n. 13 del ricorso); 2. il ricorso è palesemente inammissibile; 3. va, sul piano dei principi, ricordato che questa Corte ha ripetutamente precisato che: -l'errore di fatto previsto dall'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (oggetto di richiamo nell'art. 391-bis cod. proc. civ.), idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore revocatorio, pertanto, deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio (così Cass., Sez. T., 15 dicembre 2022, n. 36870 cit., che richiama ex plurimis, Cass., 29 marzo 2022, n. 10040; Cass., Sez. U., 18 febbraio 2021, n. 4367; Cass., 11 gennaio 2018, n. 442; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22171); -non costituisce, pertanto, errore revocatorio l'interpretazione e la valutazione degli atti di causa (cfr., tra le tante, anche da ultimo, Cass., Sez. II, 28 febbraio 2024, n. 5270) e non costituiscono vizi revocatori eventuali errori di giudizio o di valutazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. I, 13 dicembre 2023, n. 34854); -l’errore deve poi avere carattere decisivo, nel senso che senza di esso la decisione sarebbe stata di contenuto diverso (cfr., tra le tante, Cass., Sez. II, 30 maggio 2022, n. 17379) e favorevole a chi invoca l’errore e cadere su di un punto non controverso tra le parti e cioè su di un punto che non ha costituito oggetto di dibattito tra le parti (cfr., ex multis,Cass., Sez. III, 15 marzo 2023, n. 7435); 4. alla luce di tali principi non può non rilevarsi che: a. la mancata realizzazione del complesso edilizio nell’area acquistata con il predetto beneficio per effetto degli impedimenti urbanistici derivanti dal comportamento del Comune, invocati come causa di forza maggiore, aveva costituito l’oggetto specifico del contendere; b. non è stata posta in discussione nella sentenza oggetto di revocazione il fatto concernente le citate questioni urbanistiche e di viabilità che avrebbero impedito l’edificazione dell’area, quanto la loro riconducibilità ad una causa di forza maggiore, profilo questo di stretta valutazione giuridico-fattuale, come tale non riconducibile al vizio dedotto; c. il ricorso risente di una lettura riduttiva della sentenza, omettendo di considerare che il nucleo essenziale e fondante la decisione risiede nel rilievo secondo cui «L'applicazione dell'ordinario regime tributario, infatti, non ha natura sanzionatoria di una condotta dell'acquirente dell'immobile - solo rispetto alla quale potrebbe assumere significato esimente la forza maggiore - ma consegue alla sopravvenuta mancanza di causa del beneficio invocato all'atto dell'acquisto, essendo venuta meno la finalità abitativa". (Cass. n. 2552/2003)» e «[…] non essendosi verificata la destinazione edificatoria del terreno entro il termine previsto dalla legge», per cui «anche se per causa indipendente dalla volontà dell'acquirente la mancata edificazione nel quinquennio non può non costituire causa di revoca della agevolazione usufruita" (Cass. n. 18040/2016)» (v. pagina n. 4 della sentenza impugnata); d. l’ultima considerazione (oggetto di motivo di revocazione) contenuta nella sentenza impugnata, vale a dire quella che ha negato efficacia esimente alle riferite questioni di natura politica/amministrativa sollevate dal Comune di Tombolo con riferimento alla intera lottizzazione de qua, in ragione del principio secondo cui la causa di forza maggiore è soltanto quella imprevedibile e sopravvenuta, che non dipende in alcun modo da un comportamento direttamente, o indirettamente, addebitabile al contribuente che richiede l'agevolazione, nonché la citazione di precedenti giurisprudenziali contrari alla decisione assunta, non integra il contenuto essenziale della ratio decisoria, basato – come detto - sulle precedenti osservazioni e dunque sulla considerazione del venir meno della causa dell’agevolazione (anche per causa indipendente dalla volontà del contribuente) ed a tutto voler concedere è riconducibile un errore valutativo e/o ad un argomento motivazionale contraddittorio con le precedenti valutazioni, che, in ogni caso, non dà luogo ad errore revocatorio; 5. emblematiche, in tal senso, risultano le argomentazioni svolte dalla ricorrente nella memoria di cui all’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. nella parte in cui hanno richiamato la sentenza a Sezioni Unite di questa 8094 del 23 aprile 2020 sulla «[…] portata e rilevanza dell’esimente della forza maggiore quale causa di esclusione della decadenza dalle agevolazioni fiscali (nella fattispecie concreta quelle riconosciute dall’art. 33, comma 3, L. 388/2000)» (così in detta memoria). Detta pronuncia è intervenuta a risolvere il contrasto giurisprudenziale insorto sul tema ed ha citato, quale espressione di un indirizzo dissonante, proprio la pronuncia n. 3198/2019 oggetto di impugnazione, il che rende palese come le effettive ragioni poste a base del ricorso in esame siano, nella loro sostanza, fondate sulla non condivisione della pronuncia impugnata perché ritenuta contraria ai principi espressi da questa Corte, da ultimo con la citata sentenza delle Sezioni Unite (e prima ancora, tra le atre, dalle ordinanze nn. 3537/2017 e 14892/2016), in termini, quindi, in alcun modo riconducibili ad un errore revocatorio alla luce dei principi sopra riepilogati; 6. alla stregua di tali considerazioni, dunque, l’impugnazione in oggetto non può ricevere seguito; 7. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza; 8. va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. P . Q . M . la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate nella misura di 7.000,00 € per competenze ed al pagamento delle spese che risulteranno dai registri di cancelleria prenotate a debito. Dà atto che ricorrono i p