CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 25353/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31033-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3632/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dalRelatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: -la Corte d’appello di Roma viene investita dall’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda del loro dante causa [OSCURATO:PERSONA] diretta ad accertare che, in conseguenza delle ordinanze di affrancazione emesse dal Pretore di frascati il 27/5/1980 e il 17/1/1978, il predetto era divenuto proprietario dei fondi di cui si tratta e, pertanto, fosse tenuto al pagamento dei canoni enfiteutici pretesi dal Comune di Rocca di Papa; - il giudice di secondo grado, rilevata la sussistenza dell’invocato giud icato, in accoglimento dell’impugnazione riformava in toto la sentenza di primo grado, dichiarando, di conseguenza, non dovuti i canoni pretesi dall’ente locale; -avverso la sentenza d’appello ricorre il Comune di Rocca di Papa sulla base di due motivi; -gli intimati resistono con controricorso [ulteriormente illustrato da memoria] , in seno al quale instano anche per la correzione di errori materiali della sentenza d’appello; osserva 1. Con le due censure, tra loro correlate, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., nonché degli artt. 9, 11, 13 e 21, l. n. 1766/1927, evidenziando che il giudicato non era opponibile alla comunità dei cives di Rocca di Papa e che, inoltre, le decisioni pretorili erano radicalmente nulle poiché erroneamente ancorate all’art. 4 della l. n. 607/1966, invece che alla l. n. 1766/1927, prevedente la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici; 1. 1. Il complesso censuratorio è manifestamente infondato. Non è dubbio che le due statuizioni pretorili emesse nei confronti dell’odierno ricorrente e non impugnate facciano stato fra le parti, senza che il principio del giudicato, avente valenza pubblica, possa essere aggirato evidenziando che il Comune costituisce centro di imputazione per il godimento collettivo e che, di conseguenza, come ha affermato questa Corte, un bene aggravato da uso civico non può essere oggetto di espropriazione forzata, per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, che lo assimila ad un bene appartenente al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una cosiddetta sdemanializzazione di fatto(viene richiamata la sentenza n. 19792/2011). Trattasi, invero, di due profili ben distinti e quel che qui rileva è sol che le pronunce del Pretore vennero emesse nei confronti del Comune, il quale fu acquiescente. Quanto alla prospettata nullità è appena il caso di chiarire che ogni questione involgente quei giudizi resta preclusa dal giudicato. 2. Non può in questa sede esaminarsi l’istanza di correzione di errori materiali, in quanto la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 13629, 19/05/2021, Rv. 661291). Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore dei controricorrenti siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a