Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20500/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 32538-2019, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, e, ai fini delle comunicazioni e notifiche, presso l’indirizzo pec , rappresentato e difeso dasé medesimo - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4326/10/2018della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina,depositata il 12.10.2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 20 dicembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso d’accertamento con cui, relativamente all’anno d’imposta 2000, fu rideterminato il reddito Accertamento bancario RGN 32538/2019 Consigliere rel.

Federici del contribuente, esercente la professione di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] era stato fondato su indaginibancarie, che avevano rivela t o maggiori introiti. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, che con sentenza n. 231/01/2009 ne accolse le ragioni, ritenendo l’annualità coperta dal condono tombale.

L’appello proposto dall’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, fu rigettato con sentenza n. 4326/10/2018, ora al vaglio della Corte.

Il giudice regionale ha ritenuto inammissibile l’appello, per essere stata fatta richiesta di rimessione della controversia al giudice di primo grado.

Con un unico motivo laricorrente ha censurato la sentenza, della quale ha chiesto la cassazione.

Ilcontribuente ha resistito con controricorso.

Nelle more del processo ilFiorillo ha chiesto l ’estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia, secondo la disciplina prevista dall’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119.

Nell’adunanza camerale del 20dicembre 2022 la causa è stata riservata.

Considerato che Il contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per avvenuta definizione della controversia ai sensi della disciplina dettata dall’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.

Il giudizio afferisce all’impugnazione dell’avviso d’accertamento n.

RJE010501616/2000.

Rispetto all’atto impositivo, come da documentazione allegata agli atti, risulta il versamento, in unica soluzione, dell’importo di € 869,59.

Sennonché, come si evince dalla comunicazione trasmessa al contribuente dall’Agenzia delle entratecon invito a regolarizzare l’istanza di definizione, si riscontra una differenza tra l’importo indicato (€ 869,58) e quello verificato dall’ufficio (€ 2.608,75), con un a somma nett a ancora dovutadi € 1.739,16.

Considerata l’incongruenza dei dati relativi al pagamento, è necessario che sia chiarito se il contribuente abbia eseguito altri versamenti, oltre quello, inferiore al dovuto, emergente dalla documentazione.

Occorre pertanto disporre l’integrazione della documentazione,al fine di acquisire i chiarimenti richiesti.

La causa va dunque rimessa sul ruolo, ordinando al contribuente la produzione diidonea documentazione, atta a chiarire gli effettivi pagamenti RGN 32538/2019 Consigliere rel.

Federici eseguiti, a tal fine concedendosi gg. novanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

Dispone l’integrazione della documentazione, assegnando al contribuente termine di gg. sessanta dalla comunicazione della suestesa ordinanza.R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 32538-2019, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, e, ai fini delle comunicazioni e notifiche, presso l’indirizzo pec , rappresentato e difeso dasé medesimo - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4326/10/2018della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina,depositata il 12.10.2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 20 dicembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso d’accertamento con cui, relativamente all’anno d’imposta 2000, fu rideterminato il reddito Accertamento bancario RGN 32538/2019 Consigliere rel. Federici del contribuente, esercente la professione di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] era stato fondato su indaginibancarie, che avevano rivela t o maggiori introiti. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, che con sentenza n. 231/01/2009 ne accolse le ragioni, ritenendo l’annualità coperta dal condono tombale. L’appello proposto dall’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, fu rigettato con sentenza n. 4326/10/2018, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha ritenuto inammissibile l’appello, per essere stata fatta richiesta di rimessione della controversia al giudice di primo grado. Con un unico motivo laricorrente ha censurato la sentenza, della quale ha chiesto la cassazione. Ilcontribuente ha resistito con controricorso. Nelle more del processo ilFiorillo ha chiesto l ’estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia, secondo la disciplina prevista dall’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119. Nell’adunanza camerale del 20dicembre 2022 la causa è stata riservata. Considerato che Il contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per avvenuta definizione della controversia ai sensi della disciplina dettata dall’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Il giudizio afferisce all’impugnazione dell’avviso d’accertamento n. RJE010501616/2000. Rispetto all’atto impositivo, come da documentazione allegata agli atti, risulta il versamento, in unica soluzione, dell’importo di € 869,59. Sennonché, come si evince dalla comunicazione trasmessa al contribuente dall’Agenzia delle entratecon invito a regolarizzare l’istanza di definizione, si riscontra una differenza tra l’importo indicato (€ 869,58) e quello verificato dall’ufficio (€ 2.608,75), con un a somma nett a ancora dovutadi € 1.739,16. Considerata l’incongruenza dei dati relativi al pagamento, è necessario che sia chiarito se il contribuente abbia eseguito altri versamenti, oltre quello, inferiore al dovuto, emergente dalla documentazione. Occorre pertanto disporre l’integrazione della documentazione,al fine di acquisire i chiarimenti richiesti. La causa va dunque rimessa sul ruolo, ordinando al contribuente la produzione diidonea documentazione, atta a chiarire gli effettivi pagamenti RGN 32538/2019 Consigliere rel. Federici eseguiti, a tal fine concedendosi gg. novanta dalla comunicazione della presente ordinanza. P.Q.M. Dispone l’integrazione della documentazione, assegnando al contribuente termine di gg. sessanta dalla comunicazione della suestesa ordinanza.R
Sentenza Cassazione n. 20500/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris