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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33929/2023

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uente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto disporsi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.

I [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di GJERGji Andrea ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei suoi confronti la pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 22.000 di multa in relazione a ipotesi di cessione di 16 Kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, disponendo nei suoi confronti la misura di sicurezza personale della libertà vigilata per la durata di anni due.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata deducendo la viola- zione degli art. 133, 199 e 203 ss.cod.pen.

Sotto un primo profilo rileva che la misura di sicurezza era stata disposta ufficiosamente dal giudice che aveva applicato la pena, fuori dai casi previsti dalla legge, in assenza dell'accordo delle parti sul punto, e in assenza di specifica con- testazione, trattandosi di misura di sicurezza personale facoltativa.

Sotto un diverso profilo rileva che la misura di sicurezza personale era stata applicata in base ad un automatismo e in assenza di una valutazione globale circa la sua pericolosità sociale.

Con una seconda articolazione assume difetto motivazionale in ordine alla pos- sibilità di pronunciare sentenza di immediata declaratoria di cause di non punibi- lità. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il secondo profilo di doglianza è infondato in quanto generico, privo di fon- damento ed escluso dal novero dei motivi di impugnazione esperibili avverso la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen.

Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento del ricorrente. 3.1 La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accer- tamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richie- sta delle parti che ne consegue, limitato alla verifica delle ipotesi di cui all'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen., appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

Nel caso di specie poi la pena è stata applicata nella misura richiesta dalle parti, non esistono errori di computo nella sua determinazione e non risulta prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti, né l'applicazione delle circostanze riconosciute, così che il giudice de quo ha positivamente delibato l'accordo.

4. Fondato risulta invece il primo motivo di ricorso concernente l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.

Va preliminarmente evidenziato come tale statuizione sia suscettibile dii im- pugnazione ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. in quanto, anche in ipotesi di applicazione della pena su richiesta, va riconosciuta la ricorribilità per cassazione delle statuizioni concernenti l'applicazione delle misure di sicurezza per vizi di motivazione (sez.U, n.21368 del 26 Settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279348-01), nonché per violazione di legge in ipotesi di misura di sicurezza che non ha fatto oggetto di accordo tra le parti.

Va peraltro ancora evidenziato che non coglie nel segno l'articolazione se- condo la quale sia precluso al giudice del patteggiamento disporre la misura di sicurezza personale facoltativa in quanto, in tema di patteggiamento allargato, allorchè sia applicata una pena detentiva superiore ai due anni, congiunta o meno a una pena pecuniaria, è consentita l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, quant'anche non automatiche e rimesse alla discrezionalità del giudice, ferma restando la necessità, ove occorra, di accertare la sussistenza in concreto della pericolosità sociale dell'imputato e facendo carico allo stesso imputato, trat- tandosi di conseguenza prevedibile, di evitarne l'applicazione subordinando l'effi- cacia della richiesta di patteggiamento alla esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza (sez.3, n.3107 del 14/12/2011, Bianco, Rv.251807; n.31563 del 2009, Rv.244557). 4.1 Fondato è itscere il rilievo relativo alla assenza di motivazione sull'accer- tamento della pericolosità sociale del prevenuto che costituisce un presupposto indefettibile della applicazione della misura di sicurezza ai sensi dell'art.202 cod.pen.

In tema di misure di sicurezza, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, della legge 10 ottobre 1986, n. 633, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effet- tiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. globalmente valutati, nonché delle allegazioni difensive, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di automatismo tra condanna ed applicazione della misura (in relazione all'appartenenza ad associa- zione di stampo mafioso, sez.1, n.7188 del 10/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280804).

Il giudice del patteggiamento non ha fatto buon governo di tali principi lad- dove ha applicato la misura di sicurezza in assenza di qualsiasi tipo di approfondi- mento sulla personalità dell'imputato, peraltro incensurato, sulle condizioni di vita sociale e familiare dello stesso e, più in generale sui parametri soggettivi di cui all'art.133 cod.pen. e, pur ritenendolo meritevole delle circostanze attenuanti ge- neriche per il buon contegno processuale e della confessione resa, e pure modu- lando la pena sulla base di criteri minimi edittali, ha disposto l'applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due, "tenuto conto della natura del reato, della pena inflitta e della pericolosità sociale mostrata", argomento questo che risulta del tutto apparente in quanto non ag- ganciato a nessuna concreta e individuale espressione di spiccata propensione a delinquere, sulla base dei parametri richiamati sul punto dall'art.203 cod.pen. 5.

La sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la misura di sicurezza personale con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- zio per nuova valutazione sul punto.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la misura di sicurezza della libertà vigilata con rinvio, per nuovo esame sul punto, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], diversa persona fisica.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto disporsi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. I [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di GJERGji Andrea ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei suoi confronti la pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 22.000 di multa in relazione a ipotesi di cessione di 16 Kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, disponendo nei suoi confronti la misura di sicurezza personale della libertà vigilata per la durata di anni due. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata deducendo la viola- zione degli art. 133, 199 e 203 ss.cod.pen. Sotto un primo profilo rileva che la misura di sicurezza era stata disposta ufficiosamente dal giudice che aveva applicato la pena, fuori dai casi previsti dalla legge, in assenza dell'accordo delle parti sul punto, e in assenza di specifica con- testazione, trattandosi di misura di sicurezza personale facoltativa. Sotto un diverso profilo rileva che la misura di sicurezza personale era stata applicata in base ad un automatismo e in assenza di una valutazione globale circa la sua pericolosità sociale. Con una seconda articolazione assume difetto motivazionale in ordine alla pos- sibilità di pronunciare sentenza di immediata declaratoria di cause di non punibi- lità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il secondo profilo di doglianza è infondato in quanto generico, privo di fon- damento ed escluso dal novero dei motivi di impugnazione esperibili avverso la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento del ricorrente. 3.1 La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accer- tamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richie- sta delle parti che ne consegue, limitato alla verifica delle ipotesi di cui all'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen., appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). Nel caso di specie poi la pena è stata applicata nella misura richiesta dalle parti, non esistono errori di computo nella sua determinazione e non risulta prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti, né l'applicazione delle circostanze riconosciute, così che il giudice de quo ha positivamente delibato l'accordo. 4. Fondato risulta invece il primo motivo di ricorso concernente l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Va preliminarmente evidenziato come tale statuizione sia suscettibile dii im- pugnazione ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. in quanto, anche in ipotesi di applicazione della pena su richiesta, va riconosciuta la ricorribilità per cassazione delle statuizioni concernenti l'applicazione delle misure di sicurezza per vizi di motivazione (sez.U, n.21368 del 26 Settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279348-01), nonché per violazione di legge in ipotesi di misura di sicurezza che non ha fatto oggetto di accordo tra le parti. Va peraltro ancora evidenziato che non coglie nel segno l'articolazione se- condo la quale sia precluso al giudice del patteggiamento disporre la misura di sicurezza personale facoltativa in quanto, in tema di patteggiamento allargato, allorchè sia applicata una pena detentiva superiore ai due anni, congiunta o meno a una pena pecuniaria, è consentita l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, quant'anche non automatiche e rimesse alla discrezionalità del giudice, ferma restando la necessità, ove occorra, di accertare la sussistenza in concreto della pericolosità sociale dell'imputato e facendo carico allo stesso imputato, trat- tandosi di conseguenza prevedibile, di evitarne l'applicazione subordinando l'effi- cacia della richiesta di patteggiamento alla esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza (sez.3, n.3107 del 14/12/2011, Bianco, Rv.251807; n.31563 del 2009, Rv.244557). 4.1 Fondato è itscere il rilievo relativo alla assenza di motivazione sull'accer- tamento della pericolosità sociale del prevenuto che costituisce un presupposto indefettibile della applicazione della misura di sicurezza ai sensi dell'art.202 cod.pen. In tema di misure di sicurezza, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, della legge 10 ottobre 1986, n. 633, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effet- tiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. globalmente valutati, nonché delle allegazioni difensive, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di automatismo tra condanna ed applicazione della misura (in relazione all'appartenenza ad associa- zione di stampo mafioso, sez.1, n.7188 del 10/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280804). Il giudice del patteggiamento non ha fatto buon governo di tali principi lad- dove ha applicato la misura di sicurezza in assenza di qualsiasi tipo di approfondi- mento sulla personalità dell'imputato, peraltro incensurato, sulle condizioni di vita sociale e familiare dello stesso e, più in generale sui parametri soggettivi di cui all'art.133 cod.pen. e, pur ritenendolo meritevole delle circostanze attenuanti ge- neriche per il buon contegno processuale e della confessione resa, e pure modu- lando la pena sulla base di criteri minimi edittali, ha disposto l'applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due, "tenuto conto della natura del reato, della pena inflitta e della pericolosità sociale mostrata", argomento questo che risulta del tutto apparente in quanto non ag- ganciato a nessuna concreta e individuale espressione di spiccata propensione a delinquere, sulla base dei parametri richiamati sul punto dall'art.203 cod.pen. 5. La sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la misura di sicurezza personale con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- zio per nuova valutazione sul punto. Il ricorso deve essere rigettato nel resto P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la misura di sicurezza della libertà vigilata con rinvio, per nuovo esame sul punto, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], diversa persona fisica. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso
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