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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 10326/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si deduce la violazione dell'art. 260, comma 3 -bis, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per i reati contestati, è meramente riproduttivo di doglianze in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla presunta violazione del diritto di difesa e sull'attendibilità e precisione delle dichiarazioni della teste, non necessitanti riscontri esterni ma comunque corroborate dalla prova documentale della ricevuta consegnata dagli imputati e dal quantitativo e luogo di custodia della merce); che, in ogni caso, è precluso alla Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il o siglOre estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si deduce la violazione dell'art. 260, comma 3 -bis, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per i reati contestati, è meramente riproduttivo di doglianze in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla presunta violazione del diritto di difesa e sull'attendibilità e precisione delle dichiarazioni della teste, non necessitanti riscontri esterni ma comunque corroborate dalla prova documentale della ricevuta consegnata dagli imputati e dal quantitativo e luogo di custodia della merce); che, in ogni caso, è precluso alla Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il o siglOre estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10326/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris