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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 02976/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione già pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza 22 maggio 2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CIOCIA Luigi, articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in conseguenza della eccessività del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. trattandosi di ricorso che esprime una generalizzata critica, senza riferimenti a specifici passaggi della motivazione.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione già pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza 22 maggio 2018. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CIOCIA Luigi, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in conseguenza della eccessività del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. trattandosi di ricorso che esprime una generalizzata critica, senza riferimenti a specifici passaggi della motivazione. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02976/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris