CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 40342/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIFtITTO La CORTE di APPELLO di CATANZARO, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di COSENZA, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt.628 CP e 4 L.110/75. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione della sentenza di appello. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità e sul difetto di motivazione sono inammissibili; invero secondo l'orientamento di questa Corte in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019 ) Rv. 276102 - 01 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 12/10/2021 firConsigliere Estensore " [OSCURATO:PERSONA] I , DEPOS