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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18316/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMA(dato avviso alle parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 154-547/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato, con sottoscrizione neppure autenticata, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma iì 25 novembre 2021. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U. 21.12.2017, Aiello).

1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art.610 cod. proc. pen., sia sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato, che sotto il profilo oggettivo, giacché proposto avverso provvedimento non ricorribile per i motivi dedotti (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. gen.).

Prevale tuttavia la causa soggettiva di inammissibilità, in quanto il ricorso proposto da soggetto non legittimato (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.) neppure può essere esaminato nel suo contenuto (parimenti inammissibile).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 61.6 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],assimo [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMA(dato avviso alle parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 154-547/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato, con sottoscrizione neppure autenticata, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma iì 25 novembre 2021. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). 1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art.610 cod. proc. pen., sia sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato, che sotto il profilo oggettivo, giacché proposto avverso provvedimento non ricorribile per i motivi dedotti (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. gen.). Prevale tuttavia la causa soggettiva di inammissibilità, in quanto il ricorso proposto da soggetto non legittimato (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.) neppure può essere esaminato nel suo contenuto (parimenti inammissibile). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 61.6 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],assimo [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA]
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