Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03450/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato U [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per i reati di cui a gli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso in relazione alla violazione di legge e al vizio di motivazione con riferimento 1)al riconoscimento della penale responsabilità in ordine al reato di resistenza; 2) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.11 primo motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata.

Le censure della difesa sono indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniate su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondate, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in questione (pagg. 3-4 della sentenza).

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorato a elementi di segno negativo quali i plurimi e specifici precedenti penali.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato U [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per i reati di cui a gli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso in relazione alla violazione di legge e al vizio di motivazione con riferimento 1)al riconoscimento della penale responsabilità in ordine al reato di resistenza; 2) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.11 primo motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. Le censure della difesa sono indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniate su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondate, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in questione (pagg. 3-4 della sentenza). Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorato a elementi di segno negativo quali i plurimi e specifici precedenti penali. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estenso
Sentenza Cassazione n. 03450/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris