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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 41428/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Teramo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di minaccia aggravata.

Considerato che il primo motivo, proposto per vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto volto a ottenere una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità, delle fonti di prova, non consentito in questa sede, stante la preclusione per la quale il giudice di legittimità non solo non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, ma neanche può saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli dì ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260).

Tanto non senza considerare che, nel caso di specie, la corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della valutazione della sussistenza del reato e della affermazione di responsabilità.

Considerato che il secondo motivo, proposto per violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto si risolve in censure non solo meramente reiterative dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte territoriale, ma anche apparenti, in quanto prive di una critica argomentata avverso la sentenza in verifica.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Teramo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di minaccia aggravata. Considerato che il primo motivo, proposto per vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto volto a ottenere una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità, delle fonti di prova, non consentito in questa sede, stante la preclusione per la quale il giudice di legittimità non solo non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, ma neanche può saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli dì ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260). Tanto non senza considerare che, nel caso di specie, la corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della valutazione della sussistenza del reato e della affermazione di responsabilità. Considerato che il secondo motivo, proposto per violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto si risolve in censure non solo meramente reiterative dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte territoriale, ma anche apparenti, in quanto prive di una critica argomentata avverso la sentenza in verifica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 41428/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris