CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2024
Cassazione n. 09852/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2393-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'ITALIA MERIDIONALE - [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2393/2019 Cron. Rep. Ud.26/03/2024 CC avverso la sentenza n. 7841/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/01/2018 R.G.N. 227/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Napoli, in sede di rinvio dalla sentenza di questa Corte (n. 22838/2014) che ha escluso la formazione di un giudicato esterno sulla domanda avanzata dal lavoratore, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] diretta al riconoscimento, nei confronti dell’Istituto per lo sviluppo economico dell’Italia meridionale-ISVEIMER, della qualifica dirigenziale dal settembre 1983. 2. La Corte distrettuale, dando preliminarmente atto della insussistenza di un giudicato interno in ordine alle mansioni espletate dal lavoratore (posto che la sentenza di appello cassata dal giudice di legittimità non aveva esaminato il merito della domanda), ha precisato che, al fine di individuare i requisiti di appartenenza alle singole declaratorie contrattuali dell’ente pubblico economico, bisognava fare riferimento al Regolamento del personale (da ritenersi alla stregua di un contratto collettivo) e alla struttura dell’ente, specificata nelle Norme generali di organizzazione e funzionamento dell’ISVEIMER; dal combinato disposto di tali atti, si evinceva che, ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale era necessario lo svolgimento, anche di fatto, di mansioni di preposto ad un Ufficio; pur essendo emerso lo svolgimento di un’attività di rilievo nell’ambito dell’Ufficio crediti, l’approfondita istruttoria, di fonte testimoniale e documentale, non aveva dimostrato il disimpegno della mansionedi preposto ad un Ufficio.3. Avverso l'anzidetta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria. L’ente resiste con controricorso, illustrato da memoria. 4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 54, 158 cod.proc.civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, il (diverso) collegio incaricato dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Corte distrettuale di decidere sull’istanza di ricusazione depositata dal lavoratore (avverso le [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), consentito all’ISVEIMER di depositare memoria. Il procedimento di ricusazione è senz’altro nullo, non sussistendo alcuna esigenza di contraddittorio, posto che il diritto ad essere giudicati da un giudice terzo e imparziale si estrinseca solo nei confronti dell’ordinamento. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod.civ. e 329 cod.proc.civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, nella pronuncia poi riformata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8814/2007), esaminato – ai fini di affermare l’intervenuto giudicato esterno (con una decisione giudiziale intervenuta tra le stesse parti e concernente il risarcimento del danno per perdita di chance per illegittima esclusione dalla procedura di promozione nel grado II°) - il petitum e la causa petendi , anche in sede di compensazione delle spese di lite: ciò ha determinato la valutazione delle mansioni dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio (al fine di compararle con quelle oggetto del distinto giudizio) e, dunque, un accertamento di merito su tale profilo, da ritenersi ormai passato in giudicato. 3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2095 cod.civ., del Regolamento del personae ISVEIMER e delle Norme generali di organizzazione e funzionamento (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, errato nell’integrare il Regolamento dell’ente pubblico economico con l’atto di organizzazione della struttura, anziché considerare l’elevato livello professionale delle mansioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA]. Invero, l’art. 2 del Regolamento (come anche trascritto nella sentenza impugnata) riconosce la qualifica dirigenziale non solo al personale che “svolge , a diverso livello, con responsabilità direzionali di coordinamento e controllo del lavoro altrui” ma altresì a coloro che svolgono “mansioni ad elevato livello professionale, da sviluppare nell’ambito delle direttive generali”: ebbene, la Corte territoriale ha erroneamente interpretato l’art. 2 del Regolamento, ritenendo – erroneamente - che i requisiti descritti per il riconoscimento della qualifica dirigenziale dovessero ricorrere congiuntamente, trascurando di verificare lo svolgimento di dette mansioni di elevato livello professionale e, inoltre ha fatto indebito ricorso alle Norme generali di organizzazione e funzionamento che (diversamente dal Regolamento del personale) hanno natura unilaterale e, pertanto, non sono riconducibili all’art. 2095 cod.civ. (che rimanda espressamente a normativa di carattere bilaterale); inoltre la Corte territoriale ha erroneamente interpretato dette Norme generali le quali vogliono semplicemente dire che per essere preposto all’Ufficio bisogna essere dirigente, ma certamente non escludono che chi non è preposto non possa esserlo.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, trascurato che il [OSCURATO:PERSONA] coordinava non solo gli impiegati ma anche i pari grado, ovvero i funzionari, anche con maggiore anzianità, come esposto nel ricorso in riassunzione e confermato dai testimoni Montefusco e Conte. Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto attendibili le deposizioni dei testimoni Marone e [OSCURATO:PERSONA], nonostante il Tribunale aveva precisato che nulla sapevano dell’attività espletata dal lavoratore, definendo, fra l’altro, come “marginale” l’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nonostante lo stesso si occupasse di finanziamenti per centinaia di miliardi. Se la Corte territoriale avesse esaminato le note di qualifica nella loro interezza avrebbe riscontrato il grado di autonomia e di responsabilità e si sarebbe resa conto della evidente discrasia tra quanto dichiarato dai questi ultimi testimoni e quanto risultante dagli atti. La Corte ha, inoltre, erroneamente e in maniera miope ritenuto irrilevante la qualifica dirigenziale degli altri partecipanti (appartenenti ad altri istituti) alle riunione ove partecipava il [OSCURATO:PERSONA], che assumeva decisioni immediatamente vincolanti per l’ISVEMEIR. 5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod.proc.civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, posto a carico del lavoratore le spese di lite di tutte le fasi e i gradi di giudizio quando invece ricorrevano tutte le circostanze previste dall’ordinamento per la compensazione delle spese. 6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 6.1. Preliminarmente va rilevato il profilo, determinante, concernente la novità della questione, non essendo stata – l’istanza di ricusazione – minimamente trattata nella decisione impugnata; va aggiunto che il ricorrente non ha evidenziato alcun pregiudizio conseguente alla memoria presentata dall’ente pubblico nel procedimento di ricusazione, né risulta che tale vizio sia stato sollevato nel corso di detto procedimento. Inoltre, la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto della suddetta memoria, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ. 6.2. Questa Corte, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il diritto del litigante ad essere giudicato da un giudice terzo e imparziale si estrinseca solo nei confronti dell'ordinamento, non sussistendo un contrapposto diritto del giudice a decidere la lite assegnatagli e non essendo ipotizzabile un interesse della controparte del giudizio di merito ad interferire nel giudizio di ricusazione (Cass. n. 27404 del 2008), rileva che il ricorrente non ha in alcun modo delineato il tipo di interferenza in ipotesi esercitata della controparte inoltre non essendo stato dedotta la violazione dei principi di alterità e imparzialità con riguardo al collegio che ha deciso l’istanza di ricusazione, di conseguenza è da considerare insussistente una nullità attinente alla costituzione dele giudice ex art. 158 cod.proc.civ. sqw 7. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per plurimi profili.7.1. In disparte i pur decisivi profili di difetto di specificità, mancando del tutto la trascrizione della sentenza n. 8814/2007 della Corte di appello di Napoli (e l’indicazione della sua collocazione negli atti di parte, limitandosi, il ricorrente, a trascrivere una frase della pag.3 e una della pag. 10) di cui si lamenta l'erronea valutazione ai fini della formazione del giudicato interno, la Corte di appello ha correttamente rilevato che la pronuncia del 2007 “non ha affatto esaminato il merito della domanda”, trattandosi di pronuncia “fondata su motivi di natura processuale”, anche a prescindere dal riferimento alle “effettive e delicate mansioni svolte…” risultanti quale mera premessa logica alla statuizione sulle spese di lite (compensate tra le parti). 7.2. Il motivo di ricorso ripete pedissequamente il tenore dell’eccezione di giudicato interno proposta alla Corte territoriale, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha sottolineato come la sentenza del 2007 della Corte di appello ha deciso la controversia sotto un esclusivo profilo processuale, comparando le questioni (di fatto e di diritto) esplicitamente investite dalla decisione (avente ad oggetto l’esclusione dalla procedura concorsuale) con le questioni “prospettate” nelsecondo ricorso (avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica dirigenziale) al fine di verificare se queste ultime circostanze costituivano presupposto logico e indefettibile della decisione adottata. La comparazione effettuata dalla sentenza del 2007 ha riguardato il petitum e la causa petendi oggetto della sentenza già adottata e dedotti nel successivo ricorso, a prescindere dall’accertamento della fondatezza dei fatti allegati. 7.3. Va, inoltre, rilevato che la sentenza 8814/2007 è stata integralmente riformata da questa Corte (sentenza rescindente n. 22838/2014) che ha evidenziato come « la prima pronuncia riguardava, non solo diverso petitum e causa petendi , riferendosi all'illegittima esclusione da una procedura concorsuale ed al relativo risarcimento del danno, ma si fondava su elementi non solo diversi, ma anche incompatibili con la domanda oggetto del presente giudizio, relativo all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori ed al relativo trattamento retributivo. Infatti, nel primo giudizio che riguardava il momento genetico del rapporto controverso, e cioè l'ammissione al concorso per accedere alla qualifica successivamente rivendicata, non poteva neppure essere dedotto lo svolgimento delle effettive mansioni relative alla medesima qualifica, che riguardano un momento contrattuale diverso e successivo. A ben vedere, anche il "bene della vita" in questione è diverso riguardando uno il risarcimento del danno per l'illegittima esclusione da un concorso, e l'altro la retribuzione per le mansioni effettivamente svolte.Il giudizio è stato, pertanto, rinviato nuovamente alla Corte di appello affinché procedesse all’accertamento, nel merito, della fondatezza della domanda, in quanto profilo non valutato. 8. Il terzo e il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili. 9. Le censure formulate come violazione o falsa applicazione di legge o come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità. Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice 9 di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013;Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). 9.1. Nella specie, l’art. 2 del Regolamento del personale recita: “Il personale della carriera direttiva svolge mansioni, a diverso livello, con responsabilità direzionali di coordinamento e controllo del lavoro altrui, nonché mansioni ad elevato livello professionale, da sviluppare nell’ambito delle direttive generali”. Secondo orientamento già adottato da questa Corte (Cass. n. 14864/2009, Cass.21238/2014), che si ritiene di condividere, l'art. 2 del Regolamento per il personale è stato interpretato dallaCorte d'appello esattamente sulla base del senso letterale della parol a (art. 1362 c.c., comma 1) "nonché", la quale congiunge, e non disgiunge, le espressioni designanti i due requisiti (responsabilità e mansioni) per l'accesso alla carriera direttiva. 9.2. Le censure si traducono in una rivalutazione di merito in ordine all'interpretazione di un atto negoziale che non è consentita in questa sede di legittimità; infatti,l'accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), le cui valutazioni soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass.n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione -ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004: Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass.n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000); nella specie, al cospetto dell'approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un'alternativa interpretazione plausibile più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva propo sto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); 9.3. In ogni caso, la Corte territoriale ha effettuato un ampio accertamento, non solo valutando se il [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto mansioni di direzione di un Ufficio in qualità di [OSCURATO:PERSONA] (figura dallo stesso rivendicata), ma altresì se avesse assunto quel grado di autonomia e di discrezionalità nelle scelte aziendali tipico della figura del dirigente, escludendo entrambi i profili e ritenendo che “l’attività non rientra nel livello dirigenziale richiesto, essendo il [OSCURATO:PERSONA] inserito nell’Ufficio crediti, cui era preposto un dirigente, nonché soggetto a vincoli gerarchici: direttore dell’Ufficio, direttore centrale, direttore generale. Egli, invero, rappresenta l’Istituto, ma non assume in via definitiva le relative decisioni, dovendo pur sempre relazionare in ordine al proprio operato e sottoporlo ad approvazione” (pag. 8 sentenza impugnata). 9.4. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza è puntuale ed approfondita, avendo proceduto ad una corretta interpretazione delle norme del Regolamento del personale e di quelle interne di organizzazione dell'Istituto ed avendo escluso, sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi e della documentazione acquisita, che le mansioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA] fossero caratterizzate da quella "pienezza" e significativa autonomia necessarie per l'attribuzione della qualifica dirigenziale. 10. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. 10.1. Come già è stato affermato, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui neesula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 24502/2017).11. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. 12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori dilegge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore im