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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 gennaio 2026

Cassazione n. 00354/2026

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icatail 25 maggio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOLorenzo [OSCURATO:PERSONA] ha notificato a [OSCURATO:PERSONA] ricorso ex art. 702 bisc.p.c., con il quale ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare e dichiarare lasussistenza di un suo diritto di credito per compensi per prestazioni professionaliNumero registro generale 25472/2022Numero sezionale 2967/2025Numero di raccolta generale 354/2026rese nel giudizio di appello pendente innanzi alla Corte di appello di Roma e perData pubblicazione 07/01/2026il quale gli era stato revocato il mandato anteriormente alla prima udienza.Egli ha chiesto la condanna di controparte a pagare il suo onorario nellamisura di € 8.300,63, inclusa IVA e CPA, oltre ad € 507,52 per la redazione delprecetto e copia esecutiva della sentenza di primo grado.Con ordinanza del 23 gennaio 2017 [OSCURATO:PERSONA] ha determinato, nelcontraddittorio delle parti, in € 6.052,62, oltre IVA e CPA, gli onorari spettanti.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nelcontraddittorio delle parti, con sentenza n. 3565/2022, ha rigettato.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.L’intimato si è difeso con controricorso.In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bisc.p.c. dell’11 marzo 2025, la ricorrente ha presentato istanza di decisione inadunanza.Parte ricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Preliminarmente, si osserva, in risposta a una delle considerazioni svoltedalla ricorrente nella memoria conclusiva, che, come affermato dalla più recentegiurisprudenza, “Il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380 bisc.p.c., così come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022 si applica - in forza delladisposizione transitoria di cui all’art. 35, comma 6, del medesimo d.lgs. - ancheai giudizi di cassazione introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°gennaio 2023, per i quali, a tale data, non fosse stata ancora fissata l’udienza (ol’adunanza) in sezione” (Cass., Sez. 1, n. 19194 del 12 luglio 2025).Numero registro generale 25472/2022Numero sezionale 2967/2025Numero di raccolta generale 354/2026Del tutto generica è, poi, la prospettazione dell’illegittimità costituzionaleData pubblicazione 07/01/2026della normativa in questione, neppure argomentata dalla ricorrente.Infine, si sottolinea che le cause per le quali sia stata avanzata proposta didefinizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. per manifesta infondatezza delricorso sono trattate, in ipotesi di istanza di decisione della parte, dalla SupremaCorte in composizione collegiale.2) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92c.p.c., in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenerla soccombente enel non disporre la compensazione delle spese di lite.Con il secondo motivo rappresenta la violazione degli artt. 702 bis e quaterc.p.c., ritenendo che la decisione di primo grado dovesse essere appellata.Con il terzo motivo prospetta la violazione dell’art. 702 bis c.p.c. e la falsaapplicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, atteso che oggetto del giudiziosarebbe stata anche un’eccezione di inadempimento, la quale avrebberappresentato una domanda di accertamento pregiudiziale idonea a comportarel’applicazione del rito sommario in luogo di quello ex art. 14 d.lgs. n. 150 del2011.Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati insieme, stante la strettaconnessione, è manifestamente infondato.Non è in contestazione che, nella specie, oggetto del contendere sia ladeterminazione del compenso spettante al controricorrente, quale avvocatodifensore della ricorrente.

Inoltre, quest’ultima non nega che il giudizio di primogrado sia stato definito ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.

La corteterritoriale ha rilevato, altresì, che la ricorrente aveva impugnato l’ordinanza delTribunale di Roma del 23 gennaio 2017 con appello e non con ricorso percassazione.Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza è ormai costante nell’affermareche “In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile,l’ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 nonè appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia cheNumero registro generale 25472/2022Numero sezionale 2967/2025Numero di raccolta generale 354/2026la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa siaData pubblicazione 07/01/2026estesa all’an della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il ritodi cui al citato art. 14” (Cass., Sez. 2, n. 35026 del 14 dicembre 2023).La ricorrente sostiene, con il suo terzo motivo di ricorso, che, in realtà,avrebbe presentato un’eccezione di inadempimento, la quale andrebbeinterpretata come una domanda di accertamento pregiudiziale che avrebbeprecluso l’applicazione del rito ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011.Si tratta di una considerazione che non merita di essere accolta.Le Sezioni Unite hanno chiarito che la controversia di cui all’art. 28 dellalegge n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. sia in viamonitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamentodelle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’art. 14 deld.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relativeall’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur.

Soltanto qualora ilconvenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda(riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) nonesorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 d.lgs. cit., latrattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoriasommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella avanzata ex art. 14dal professionista) e, in caso contrario, con quello ordinario a cognizione piena(ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazionedelle domande.

Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga,invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34,35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento dellacompetenza sulla domanda, ai sensi dell’art. 14 (Cass., SU, n. 4485 del 23febbraio 2018; Cass., Sez. 2, n. 10864 del 24 aprile 2023).La ricorrente, però, ha sollevato semplicemente un’eccezione diinadempimento e non ha articolato domande idonee ad ampliare il themadecidendum, con la conseguenza che il rito seguito dal primo giudice era quellocorretto.Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, si evidenzia, in risposta al secondo,che eventuali errori processuali del Tribunale di Roma avrebbero comunqueNumero registro generale 25472/2022Numero sezionale 2967/2025Numero di raccolta generale 354/2026dovuto essere contestati in sede di cassazione e non con appello, alla luce dellaData pubblicazione 07/01/2026normativa processuale che era stata applicata.Infine, la prima censura sarebbe stata inammissibile, non essendo possibilecontestare in cassazione la mancata decisione del giudice del merito dicompensare le spese di lite in ipotesi di soccombenza di una delle parti (nellaspecie, è palese la soccombenza della ricorrente, ancorché la sentenzacontestata si fondi su una questione di rito).Ne consegue che nessuno dei motivi proposti in questa sede può essereaccolto e che deve essere dichiarata la manifesta infondatezza del ricorso.3) Il ricorso è rigettato, in applicazione dei seguenti principi di diritto:«La controversia di cui all’art. 28 della legge n. 794 del 1942, introdotta siaai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. sia in via monitoria, avente ad oggetto la domandadi condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato,resta soggetta al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando ilcliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’andebeatur.

Soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con laproposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o diaccertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice aditoai sensi dell’art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ovesi presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente aquella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il ritoordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizionepiena), previa separazione delle domande.

Qualora la domanda introdotta dalcliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troverannoapplicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportarelo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell’art. 14»;«La controversia di cui all’art. 28 della legge n. 794 del 1942, introdotta siaai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. sia in via monitoria, avente ad oggetto la domandadi condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato,resta soggetta al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando ilNumero registro generale 25472/2022Numero sezionale 2967/2025Numero di raccolta generale 354/2026detto cliente contesti la pretesa di controparte proponendo un’eccezione diData pubblicazione 07/01/2026avvenuto adempimento».Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidatecome in dispositivo.La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380 bis c.p.c.comporta l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c., come testualmenteprevisto dal citato art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36069 del 27 dicembre2023, “richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art.96, commi 3 e 4, c.p.c., l’art. 380 bis c.p.c. codifica, attraverso una valutazionelegale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo,già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazionedel Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumereuna responsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di unasomma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, comma3, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e nonsuperiore a € 5.000,00 (art. 96, comma 4, c.p.c., ove, appunto il legislatore usala locuzione ‹‹altresì››)”.Anche se deve essere esclusa una interpretazione della norma che conducaad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile delnuovo istituto, nell’ipotesi in esame non si rinvengono ragioni per discostarsidalla previsione legale, stante la complessiva condivisione del ragionamentocomplessivo espresso dalla PDA.Nella specie, si ritiene di quantificare l’importo dovuto in base all’art. 96,comma 3, c.p.c., in € 1.500,00 e quello da corrispondere ai sensi del successivocomma 4 in € 1.500,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 25472/2022Numero sezionale 2967/2025Numero di raccolta generale 354/2026La Corte,Data pubblicazione 07/01/2026- rigetta il ricorso;- condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi€ 3.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge espese generali nella misura del 15%;- condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, aisensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., della ulteriore somma di € 1.500,00 e alpagamento, in favore della Cassa delle ammende, della ulteriore somma di €1.500,00;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 4dicembre 2025.Il PresidenteNumero registro generale 890/2026Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 10461/2026Data pubblicazione 21/04/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.

Magistrati: OggettoScarpa [OSCURATO:PERSONA] errorematerialeR.G.N. 890/2026Criscuolo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereBesso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cavallari [OSCURATO:PERSONA]Rel.ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul procedimento, aperto d’ufficio, n. 890/2026, concernente:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 87;-ricorrente-controDi [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo e domiciliato inRoma, viale [OSCURATO:PERSONA] 123;-controricorrente-avverso l’ORDINANZA della Corte di cassazione n. 354/2026 pubblicata il 7gennaio 2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOLorenzo [OSCURATO:PERSONA] ha notificato a [OSCURATO:PERSONA] ricorso ex art. 702 bisc.p.c., con il quale ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare e dichiarare lasussistenza di un suo diritto di credito per compensi per prestazioni professionalirese nel giudizio di appello pendente innanzi alla Corte di appello di Roma e peril quale gli era stato revocato il mandato anteriormente alla prima udienza.Numero registro generale 890/2026Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 10461/2026Data pubblicazione 21/04/2026Egli ha chiesto la condanna di controparte a pagare il suo onorario nellamisura di € 8.300,63, inclusa IVA e CPA, oltre ad € 507,52 per la redazione delprecetto e copia esecutiva della sentenza di primo grado.Con ordinanza del 23 gennaio 2017 [OSCURATO:PERSONA] ha determinato, nelcontraddittorio delle parti, in € 6.052,62, oltre IVA e CPA, gli onorari spettanti.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nelcontraddittorio delle parti, con sentenza n. 3565/2022, ha rigettato.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.L’intimato ha resistito con controricorso.In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bisc.p.c. dell’11 marzo 2025, la ricorrente ha presentato istanza di decisione inadunanza.Parte ricorrente ha depositato memoria.Con ordinanza n. 354/2026, questa Sezione della Corte di cassazione harigettato il ricorso.La causa è stata nuovamente chiamata all’adunanza camerale del 19 marzo2026 ex art. 391 bis c.p.c.Parte ricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONEDalla lettura dell’ordinanza 354/2026 di questa Sezione della Corte dicassazione emerge la presenza di un erroneo riferimento, al rigo primo e al rigosecondo della pagina sei, a un’eccezione di avvenuto adempimento quando,Numero registro generale 890/2026Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 10461/2026Data pubblicazione 21/04/2026invece, in corso di causa era stata sollevata un’eccezione di inadempimento,come si evince dalle pagine tre e quattro della decisione.Pertanto, alla pagina sei dell’ordinanza citata, le parole “avvenutoadempimento”, presenti al secondo rigo, devono essere sostituite dalla parola“inadempimento”.Risulta, quindi, la sussistenza di un errore materiale, con la conseguenza cheoccorre procedere, ai sensi degli artt. 287 ss. c.p.c., alla correzione.Nessuna pronuncia sulle spese processuali è necessaria, essendo la presenteprocedura di natura amministrativa e senza una parte soccombente in sensoproprio e in ragione dell’impulso officioso della stessa (Cass., SU, n. 29432 del14 novembre 2024; Cass., SU, n. 9438 del 27 giugno 2002; Cass., 6-2, n. 21213del 17 settembre 2013).P.Q.M.- dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della IIsezione civile della Corte di cassazione n. 354/2026, pubblicata il 7 gennaio2026, nel senso che:nella pagina sei, rigo due, di tale ordinanza, ove è scritto “avvenutoadempimento”, debba leggersi ed intendersi “inadempimento”;- ordina l’annotazione della correzione sull’originale della menzionataordinanza a cura della Cancelleria.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 19marzo 2026.Il PresidenteAntonio ScarpaDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icatail 25 maggio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOLorenzo [OSCURATO:PERSONA] ha notificato a [OSCURATO:PERSONA] ricorso ex art. 702 bisc.p.c., con il quale ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare e dichiarare lasussistenza di un suo diritto di credito per compensi per prestazioni professionaliNumero registro generale 25472/2022Numero sezionale 2967/2025Numero di raccolta generale 354/2026rese nel giudizio di appello pendente innanzi alla Corte di appello di Roma e perData pubblicazione 07/01/2026il quale gli era stato revocato il mandato anteriormente alla prima udienza.Egli ha chiesto la condanna di controparte a pagare il suo onorario nellamisura di € 8.300,63, inclusa IVA e CPA, oltre ad € 507,52 per la redazione delprecetto e copia esecutiva della sentenza di primo grado.Con ordinanza del 23 gennaio 2017 [OSCURATO:PERSONA] ha determinato, nelcontraddittorio delle parti, in € 6.052,62, oltre IVA e CPA, gli onorari spettanti.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nelcontraddittorio delle parti, con sentenza n. 3565/2022, ha rigettato.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.L’intimato si è difeso con controricorso.In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bisc.p.c. dell’11 marzo 2025, la ricorrente ha presentato istanza di decisione inadunanza.Parte ricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Preliminarmente, si osserva, in risposta a una delle considerazioni svoltedalla ricorrente nella memoria conclusiva, che, come affermato dalla più recentegiurisprudenza, “Il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380 bisc.p.c., così come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022 si applica - in forza delladisposizione transitoria di cui all’art. 35, comma 6, del medesimo d.lgs. - ancheai giudizi di cassazione introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°gennaio 2023, per i quali, a tale data, non fosse stata ancora fissata l’udienza (ol’adunanza) in sezione” (Cass., Sez. 1, n. 19194 del 12 luglio 2025).Numero registro generale 25472/2022Numero sezionale 2967/2025Numero di raccolta generale 354/2026Del tutto generica è, poi, la prospettazione dell’illegittimità costituzionaleData pubblicazione 07/01/2026della normativa in questione, neppure argomentata dalla ricorrente.Infine, si sottolinea che le cause per le quali sia stata avanzata proposta didefinizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. per manifesta infondatezza delricorso sono trattate, in ipotesi di istanza di decisione della parte, dalla SupremaCorte in composizione collegiale.2) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92c.p.c., in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenerla soccombente enel non disporre la compensazione delle spese di lite.Con il secondo motivo rappresenta la violazione degli artt. 702 bis e quaterc.p.c., ritenendo che la decisione di primo grado dovesse essere appellata.Con il terzo motivo prospetta la violazione dell’art. 702 bis c.p.c. e la falsaapplicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, atteso che oggetto del giudiziosarebbe stata anche un’eccezione di inadempimento, la quale avrebberappresentato una domanda di accertamento pregiudiziale idonea a comportarel’applicazione del rito sommario in luogo di quello ex art. 14 d.lgs. n. 150 del2011.Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati insieme, stante la strettaconnessione, è manifestamente infondato.Non è in contestazione che, nella specie, oggetto del contendere sia ladeterminazione del compenso spettante al controricorrente, quale avvocatodifensore della ricorrente. Inoltre, quest’ultima non nega che il giudizio di primogrado sia stato definito ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011. La corteterritoriale ha rilevato, altresì, che la ricorrente aveva impugnato l’ordinanza delTribunale di Roma del 23 gennaio 2017 con appello e non con ricorso percassazione.Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza è ormai costante nell’affermareche “In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile,l’ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 nonè appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia cheNumero registro generale 25472/2022Numero sezionale 2967/2025Numero di raccolta generale 354/2026la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa siaData pubblicazione 07/01/2026estesa all’an della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il ritodi cui al citato art. 14” (Cass., Sez. 2, n. 35026 del 14 dicembre 2023).La ricorrente sostiene, con il suo terzo motivo di ricorso, che, in realtà,avrebbe presentato un’eccezione di inadempimento, la quale andrebbeinterpretata come una domanda di accertamento pregiudiziale che avrebbeprecluso l’applicazione del rito ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011.Si tratta di una considerazione che non merita di essere accolta.Le Sezioni Unite hanno chiarito che la controversia di cui all’art. 28 dellalegge n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. sia in viamonitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamentodelle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’art. 14 deld.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relativeall’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur. Soltanto qualora ilconvenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda(riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) nonesorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 d.lgs. cit., latrattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoriasommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella avanzata ex art. 14dal professionista) e, in caso contrario, con quello ordinario a cognizione piena(ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazionedelle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga,invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34,35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento dellacompetenza sulla domanda, ai sensi dell’art. 14 (Cass., SU, n. 4485 del 23febbraio 2018; Cass., Sez. 2, n. 10864 del 24 aprile 2023).La ricorrente, però, ha sollevato semplicemente un’eccezione diinadempimento e non ha articolato domande idonee ad ampliare il themadecidendum, con la conseguenza che il rito seguito dal primo giudice era quellocorretto.Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, si evidenzia, in risposta al secondo,che eventuali errori processuali del Tribunale di Roma avrebbero comunqueNumero registro generale 25472/2022Numero sezionale 2967/2025Numero di raccolta generale 354/2026dovuto essere contestati in sede di cassazione e non con appello, alla luce dellaData pubblicazione 07/01/2026normativa processuale che era stata applicata.Infine, la prima censura sarebbe stata inammissibile, non essendo possibilecontestare in cassazione la mancata decisione del giudice del merito dicompensare le spese di lite in ipotesi di soccombenza di una delle parti (nellaspecie, è palese la soccombenza della ricorrente, ancorché la sentenzacontestata si fondi su una questione di rito).Ne consegue che nessuno dei motivi proposti in questa sede può essereaccolto e che deve essere dichiarata la manifesta infondatezza del ricorso.3) Il ricorso è rigettato, in applicazione dei seguenti principi di diritto:«La controversia di cui all’art. 28 della legge n. 794 del 1942, introdotta siaai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. sia in via monitoria, avente ad oggetto la domandadi condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato,resta soggetta al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando ilcliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’andebeatur. Soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con laproposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o diaccertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice aditoai sensi dell’art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ovesi presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente aquella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il ritoordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizionepiena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dalcliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troverannoapplicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportarelo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell’art. 14»;«La controversia di cui all’art. 28 della legge n. 794 del 1942, introdotta siaai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. sia in via monitoria, avente ad oggetto la domandadi condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato,resta soggetta al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando ilNumero registro generale 25472/2022Numero sezionale 2967/2025Numero di raccolta generale 354/2026detto cliente contesti la pretesa di controparte proponendo un’eccezione diData pubblicazione 07/01/2026avvenuto adempimento».Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidatecome in dispositivo.La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380 bis c.p.c.comporta l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c., come testualmenteprevisto dal citato art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36069 del 27 dicembre2023, “richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art.96, commi 3 e 4, c.p.c., l’art. 380 bis c.p.c. codifica, attraverso una valutazionelegale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo,già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazionedel Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumereuna responsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di unasomma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, comma3, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e nonsuperiore a € 5.000,00 (art. 96, comma 4, c.p.c., ove, appunto il legislatore usala locuzione ‹‹altresì››)”.Anche se deve essere esclusa una interpretazione della norma che conducaad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile delnuovo istituto, nell’ipotesi in esame non si rinvengono ragioni per discostarsidalla previsione legale, stante la complessiva condivisione del ragionamentocomplessivo espresso dalla PDA.Nella specie, si ritiene di quantificare l’importo dovuto in base all’art. 96,comma 3, c.p.c., in € 1.500,00 e quello da corrispondere ai sensi del successivocomma 4 in € 1.500,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 25472/2022Numero sezionale 2967/2025Numero di raccolta generale 354/2026La Corte,Data pubblicazione 07/01/2026- rigetta il ricorso;- condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi€ 3.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge espese generali nella misura del 15%;- condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, aisensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., della ulteriore somma di € 1.500,00 e alpagamento, in favore della Cassa delle ammende, della ulteriore somma di €1.500,00;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 4dicembre 2025.Il PresidenteNumero registro generale 890/2026Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 10461/2026Data pubblicazione 21/04/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: OggettoScarpa [OSCURATO:PERSONA] errorematerialeR.G.N. 890/2026Criscuolo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereBesso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cavallari [OSCURATO:PERSONA]Rel.ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul procedimento, aperto d’ufficio, n. 890/2026, concernente:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 87;-ricorrente-controDi [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo e domiciliato inRoma, viale [OSCURATO:PERSONA] 123;-controricorrente-avverso l’ORDINANZA della Corte di cassazione n. 354/2026 pubblicata il 7gennaio 2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOLorenzo [OSCURATO:PERSONA] ha notificato a [OSCURATO:PERSONA] ricorso ex art. 702 bisc.p.c., con il quale ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare e dichiarare lasussistenza di un suo diritto di credito per compensi per prestazioni professionalirese nel giudizio di appello pendente innanzi alla Corte di appello di Roma e peril quale gli era stato revocato il mandato anteriormente alla prima udienza.Numero registro generale 890/2026Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 10461/2026Data pubblicazione 21/04/2026Egli ha chiesto la condanna di controparte a pagare il suo onorario nellamisura di € 8.300,63, inclusa IVA e CPA, oltre ad € 507,52 per la redazione delprecetto e copia esecutiva della sentenza di primo grado.Con ordinanza del 23 gennaio 2017 [OSCURATO:PERSONA] ha determinato, nelcontraddittorio delle parti, in € 6.052,62, oltre IVA e CPA, gli onorari spettanti.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nelcontraddittorio delle parti, con sentenza n. 3565/2022, ha rigettato.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.L’intimato ha resistito con controricorso.In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bisc.p.c. dell’11 marzo 2025, la ricorrente ha presentato istanza di decisione inadunanza.Parte ricorrente ha depositato memoria.Con ordinanza n. 354/2026, questa Sezione della Corte di cassazione harigettato il ricorso.La causa è stata nuovamente chiamata all’adunanza camerale del 19 marzo2026 ex art. 391 bis c.p.c.Parte ricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONEDalla lettura dell’ordinanza 354/2026 di questa Sezione della Corte dicassazione emerge la presenza di un erroneo riferimento, al rigo primo e al rigosecondo della pagina sei, a un’eccezione di avvenuto adempimento quando,Numero registro generale 890/2026Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 10461/2026Data pubblicazione 21/04/2026invece, in corso di causa era stata sollevata un’eccezione di inadempimento,come si evince dalle pagine tre e quattro della decisione.Pertanto, alla pagina sei dell’ordinanza citata, le parole “avvenutoadempimento”, presenti al secondo rigo, devono essere sostituite dalla parola“inadempimento”.Risulta, quindi, la sussistenza di un errore materiale, con la conseguenza cheoccorre procedere, ai sensi degli artt. 287 ss. c.p.c., alla correzione.Nessuna pronuncia sulle spese processuali è necessaria, essendo la presenteprocedura di natura amministrativa e senza una parte soccombente in sensoproprio e in ragione dell’impulso officioso della stessa (Cass., SU, n. 29432 del14 novembre 2024; Cass., SU, n. 9438 del 27 giugno 2002; Cass., 6-2, n. 21213del 17 settembre 2013).P.Q.M.- dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della IIsezione civile della Corte di cassazione n. 354/2026, pubblicata il 7 gennaio2026, nel senso che:nella pagina sei, rigo due, di tale ordinanza, ove è scritto “avvenutoadempimento”, debba leggersi ed intendersi “inadempimento”;- ordina l’annotazione della correzione sull’originale della menzionataordinanza a cura della Cancelleria.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 19marzo 2026.Il PresidenteAntonio ScarpaDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Sentenza Cassazione n. 00354/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris