CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29356/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le, in persona della sostituta Olga MIGNOLO, la qualeha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha parzialmenteaccolto, sia pure per motivi diversi da quelli prospettati a difesa, l’appello propostonell’interesse di Roberto CARNITI. Costui è stato sottoposto alla misura degli arrestidomiciliari nell’ambito di un procedimento penale inerenti a reati in materia distupefacenti e, nei suoi confronti, è stato pure disposto il sequestro – ai sensidell’art. 321 cod. proc. pen. e 73 comma 7-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – delprofitto dei reati di cui ai capi 5) e 6) dell’imputazione, nonché quello perequivalente, sino alla concorrenza della somma di euro 116.940,00, ritenuto ilpericolo di dispersione della somma. Con il gravame, la parte aveva impugnato ladecisione di rigetto della richiesta formulata al giudice procedente di restituzionedella somma di euro 8.944,00, quale saldo di un conto corrente riferibile ai soli rateidel trattamento pensionistico. Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’appello, hadisposto la restituzione di euro 1.616,00, pari al triplo della pensione sociale.Quel giudice, in particolare, precisato che il CARNITI era già stato condannato inprimo grado, all’esito di giudizio abbreviato e che in quella sede il GUP avevadisposto la confisca di quanto in sequestro ai sensi dell’art. 240 cod. pen., ha rilevatoche:- il sequestro era stato disposto in via diretta sul profitto o sul suo equivalente,avendo gli inquirenti individuato nella disponibilità del CARNITI (e del figlio Davide)solo liquidità depositate su conti correnti bancari e rapporti a costoro intestati;- tra i conti sui quali era stata eseguita la misura reale, vi era anche il n.105873943 acceso presso Unicredit, come da verbale del 26/07/2025, dal quale erastata appresa la somma oggetto della richiesta di restituzione;- il relativo decreto non era stato impugnato;- la confisca di cui alla condanna non definitiva ha a oggetto tutti i beni appresi conil sequestro, a eccezione di quelli nelle more restituiti.Ciò posto, quel giudice ha precisato che la difesa aveva chiesto la restituzionesull’assunto che le somme versate in quel conto fossero provento di attività lecita(ratei del trattamento pensionistico, come comprovato da allegazioni difensive),ritenendo tuttavia la circostanza in sé irrilevante, versandosi in ipotesi di confisca perequivalente, rispetto alla quale non è richiesto il vincolo di pertinenzialità rispetto alreato. Tuttavia, trattandosi dei ratei del trattamento pensionistico dell’interessato, haritenuto doversi applicare, all’ipotesi in esame, i principi fissati dal diritto vivente conriferimento al pignoramento, rinviando al criterio di cui all’art. 545 cod. proc. civ. edisponendo, pertanto, la parziale restituzione nei termini di cui sopra.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la difesa del CARNITI, formulando ununico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione:presupposti della confisca per equivalente sarebbero l’accertamento del profitto delreato e l’impossibilità della confisca diretta e, nella specie, all’atto dell’esecuzionedella misura, sarebbero stati appresi numerosi beni (conti correnti, libretti dideposito, beni mobili) riconducibili al profitto derivante dall’attività illecita,l’apprensione dell’ulteriore somma essendo avvenuta senza che fosse statodimostrato che il sequestro diretto era stato infruttuoso, il conto corrente essendoresiduale rispetto al complesso dei beni sequestrati direttamente, siccome riferibilesolo ai ratei pensionistici percepiti solo da Roberto CARNITI, esso rientrando nellaprevisione della seconda parte dell’art. 73, comma 7-bis, d. P.R. n. 309 del 1990.3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Olga MIGNOLO, ha depositatoconclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. La difesa muove dall’assunto che il conto corrente di che trattasi debba essereconsiderato in via residuale, rispetto alle altre somme oggetto di confisca perequivalente e che in denaro appreso, detratte le somme accreditate sul conto inquestione a titolo di ratei pensionistici, siano capienti.Trattasi di ragionamento errato in diritto che omette, peraltro, ogni confronto con ilragionamento svolto dai giudici territoriali: il provvedimento apprensivo, infatti,quantificato il profitto del reato in euro 116.940,00, aveva avuto a oggetto le unicheliquidità nella disponibilità degli indagati, depositate, per l’appunto, su conti correntie rapporti loro intestati. La misura era stata eseguita il 04/06/2025, senza che gliinteressati interponessero impugnazione. All’esito del giudizio di primo grado, i beniin sequestro hanno costituito oggetto di provvedimento ablativo adottato ai sensidell’art. 240, cod. pen.3. Pertanto, del tutto correttamente il Tribunale, tenuto conto della dimostrataorigine delle somme versate in quel conto corrente, ha applicato la norma di cuiall’art. 545 cod. proc. civ., ritenendola estendibile alla confisca per equivalente, inforza dei principi affermati dal diritto vivente a mente del quale, i limiti diimpignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altreindennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolodi licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo dipensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicanoanche alla confisca per equivalente e al sequestro a essa finalizzato (Sez. U, n.26252 del 24/02/2022, Cinaglia, Rv. 283245 – 01).Tali limiti, peraltro, operano, in ragione del proprio fondamento costituzionale, inogni fase del procedimento cautelare reale, anche in quella dell'adozione delsequestro preventivo a fini di confisca, e la verifica della loro osservanza non puòessere differita alle fasi successive del processo, tanto meno alla fase esecutiva (Sez.6, n. 35868 del 10/09/2024, Polato, Rv. 28967 – 01), allorquando risulti attestata(come nella specie ritenuto dal Tribunale) la causale dei versamenti (Sez. 2, n.33552 del 26/09/2025, Rosbino, Rv. 288663 – 01, in cui, in applicazione delprincipio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame chenon aveva valutato gli estratti conto prodotti dalla difesa al fine di provarel'impignorabilità, in quanto percepite a titolo di assegni familiari, delle sommeablate).4. Poiché è mancato ogni confronto con tale ragionamento, deve ritenersi che lacensura sia del tutto generica, ciò che determina la inammissibilità del ricorso, allaquale segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosiassenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost.n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 02/07/2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]