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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 32327/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito h Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olb, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; uoito difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente della somma di 725.284 euro disposto, nei confroiti del predetto, dal G.i.p. del Tribunale di Velletri in relazione a plurime violazioni degli artt. 5 e 11 d.lgs. n. 74 del 2001, oggetto di provvisoria contestazione ai capi 1), 2), 3), 10) e 11).

2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, tramite i difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deduce la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del periculum in mora.

Dopo aver premesso che l'originario provvedimento ablativo era stato annullato dal Tribunale cautelare per l'omessa la motivazione, da parte del G.i.p., proprio in ordine alla sussistenza del perículum, assumono i difensori che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe apparente, avendo omesso di rispondere alle doglianze difensive ed essendosi limitata a riportare per relationem le astratte e generiche considerazioni offerte dal G.i.p., riferibili indifferentemente a tutti gli indagati, senza alcuna distinzione né aderenza al caso in esame, e senza alcuna indicazione di specifici e puntuali elementi in ordine al pericolo, concreto e attuale, che la disponibilità del bene aggravi o protragga le conseguenze del reato ipotizzato o agevoli la commissione di altri reati.

Aggiungono i difensori che il Tribunale avrebbe disatteso le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36959 del 2021, secondo cui la sussistenza del periculum non può fondarsi sulla mera confiscabilità del bene, dovendo invece essere esplicitate le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo prima della definizione del giudizio, ragioni che, secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe individuato nella vicenda in esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso è inammissibile.

2. Si osserva che il ricorrente non muove alcuna contestazione in ordine al fumus commissi delicti, essendosi limitato a censurare la motivazione circa la sussistenza del periculum in mora.3.

Al riguardo, come ricordato dal ricorrente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art.240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez.

U, n. 36959 dei 24/06/2021, dep. 11/10/2021, Ellade, Rv. 281848).

Quanto all'obbligo di motivazione, le Sezioni Unite hanno sottolineato "il parallehsmo rispetto al sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod. proc. pen. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l'effettività delle statuizioni relative al 'pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato', presenza le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statu:zioni, anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono.

E proprio in relazione al sequestro conservativo deve allora ricordarsi come queste Sezioni Unite abbiano chiarito, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sull'estensione del giudizio prognostico richiesto ai fini della valutazione di tale presupposto, che per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, necessario solo a fronte di un patrimonio già di per sé adeguato". [OSCURATO:PERSONA], come spiegano le Sezioni Unite, "le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell'attuale inettitudine del patrimonio del debitore a far fronte interamente all'obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato; si disperdono, quando l'atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l'obbligazione.

I due eventi, come chiaramente espresso dall'art. 316, con la formula disgiuntiva rilevano (o possono rilevare) autonomamente".

Affermano, ancora, la Sezioni Unite che "in definitiva, dunque, è il parametro della 'esigenza anticipatoria' della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragion l della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio".

4. Si rammenta, inoltre, che, secondo il costante orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; di recente, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016 - dep. 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli, Rv. 269656).

5. Ciò preliminarmente chiarito, nel caso in esame il Tribunale ha rilevato come il G.i.p., facendo corretta applicazione del principio dinanzi indicato, nel colmare la lacuna motivazionale censurata con il precedente provvedimento di annullamento, abbia fornito adeguate giustificazioni in ordine alla sussistenza del pericuium, indicando le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.

In particolare, il G.i.p. ha desunto il pericolo di dispersione delle garanzie da dal fatto che entrambi i fratelli Guidernone, i quali operavano sia con ditte individuali, sia con società, non solo avessero accumulato ingenti debiti con l'eraric, continuando ad omettere le dovute dichiarazioni, fiscali, ma fossero ricorsi a continue alienazioni di società, pur continuando a mantenerne il controllo, e - ciò che assume rilevanza decisiva nella vicenda in esame - avessero progressivamente svuotato dette società, come si è accertato in sede di esecuzione del sequestro.

Su queste basi, il Tribunale ha perciò ritenuto concreto e attuale il periculum, tale, quindi, da giustificare l'anticipazione degli effetti della confisca, che sarebbero altrimenti vanificati dall'ulteriore trascorrere del tempo.

Si tratta di una motivazione che non può dirsi né del tutto mancante, né priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, sicché essa non è censurabile in questa sede di legittimità.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito h Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olb, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; uoito difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente della somma di 725.284 euro disposto, nei confroiti del predetto, dal G.i.p. del Tribunale di Velletri in relazione a plurime violazioni degli artt. 5 e 11 d.lgs. n. 74 del 2001, oggetto di provvisoria contestazione ai capi 1), 2), 3), 10) e 11). 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, tramite i difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deduce la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del periculum in mora. Dopo aver premesso che l'originario provvedimento ablativo era stato annullato dal Tribunale cautelare per l'omessa la motivazione, da parte del G.i.p., proprio in ordine alla sussistenza del perículum, assumono i difensori che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe apparente, avendo omesso di rispondere alle doglianze difensive ed essendosi limitata a riportare per relationem le astratte e generiche considerazioni offerte dal G.i.p., riferibili indifferentemente a tutti gli indagati, senza alcuna distinzione né aderenza al caso in esame, e senza alcuna indicazione di specifici e puntuali elementi in ordine al pericolo, concreto e attuale, che la disponibilità del bene aggravi o protragga le conseguenze del reato ipotizzato o agevoli la commissione di altri reati. Aggiungono i difensori che il Tribunale avrebbe disatteso le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36959 del 2021, secondo cui la sussistenza del periculum non può fondarsi sulla mera confiscabilità del bene, dovendo invece essere esplicitate le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo prima della definizione del giudizio, ragioni che, secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe individuato nella vicenda in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso è inammissibile. 2. Si osserva che il ricorrente non muove alcuna contestazione in ordine al fumus commissi delicti, essendosi limitato a censurare la motivazione circa la sussistenza del periculum in mora.3. Al riguardo, come ricordato dal ricorrente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art.240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 dei 24/06/2021, dep. 11/10/2021, Ellade, Rv. 281848). Quanto all'obbligo di motivazione, le Sezioni Unite hanno sottolineato "il parallehsmo rispetto al sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod. proc. pen. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l'effettività delle statuizioni relative al 'pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato', presenza le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statu:zioni, anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono. E proprio in relazione al sequestro conservativo deve allora ricordarsi come queste Sezioni Unite abbiano chiarito, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sull'estensione del giudizio prognostico richiesto ai fini della valutazione di tale presupposto, che per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, necessario solo a fronte di un patrimonio già di per sé adeguato". [OSCURATO:PERSONA], come spiegano le Sezioni Unite, "le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell'attuale inettitudine del patrimonio del debitore a far fronte interamente all'obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato; si disperdono, quando l'atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l'obbligazione. I due eventi, come chiaramente espresso dall'art. 316, con la formula disgiuntiva rilevano (o possono rilevare) autonomamente". Affermano, ancora, la Sezioni Unite che "in definitiva, dunque, è il parametro della 'esigenza anticipatoria' della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragion l della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio". 4. Si rammenta, inoltre, che, secondo il costante orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; di recente, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016 - dep. 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli, Rv. 269656). 5. Ciò preliminarmente chiarito, nel caso in esame il Tribunale ha rilevato come il G.i.p., facendo corretta applicazione del principio dinanzi indicato, nel colmare la lacuna motivazionale censurata con il precedente provvedimento di annullamento, abbia fornito adeguate giustificazioni in ordine alla sussistenza del pericuium, indicando le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. In particolare, il G.i.p. ha desunto il pericolo di dispersione delle garanzie da dal fatto che entrambi i fratelli Guidernone, i quali operavano sia con ditte individuali, sia con società, non solo avessero accumulato ingenti debiti con l'eraric, continuando ad omettere le dovute dichiarazioni, fiscali, ma fossero ricorsi a continue alienazioni di società, pur continuando a mantenerne il controllo, e - ciò che assume rilevanza decisiva nella vicenda in esame - avessero progressivamente svuotato dette società, come si è accertato in sede di esecuzione del sequestro. Su queste basi, il Tribunale ha perciò ritenuto concreto e attuale il periculum, tale, quindi, da giustificare l'anticipazione degli effetti della confisca, che sarebbero altrimenti vanificati dall'ulteriore trascorrere del tempo. Si tratta di una motivazione che non può dirsi né del tutto mancante, né priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, sicché essa non è censurabile in questa sede di legittimità. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
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