CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 17214/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13698/2020 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ISTITUTO rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'ALOISIO CARLAe [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- R.G.N.13698/2018 contro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente- avverso la sentenza d ella Corte d'Appello di L'Aquila n. 82/2020 depositata il30/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di L’Aquila, in accoglimento del gravame di [OSCURATO:SOCIETA] e in rifor ma della sen tenza di primo grado, ha dichiarato non dovuti i contributi di cui all’avviso di addebito impugnato avente ad oggetto il recupero dei benefici contributivi previsti dalla legge n r . 223 del 1991 , in favore delle imprese che assumono personale licenziato a seguito di procedura di mobilità; 2. la Corte di merito ha osservato che i lavoratori in mobilità , provenienti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., erano stati assunti dalla Ant hea s.r.l. senza che fosse ravvisabile alcun collegamento tra le due realtà imprenditoriale, a tanto pervenendo sulla scorta del compendio istruttorio alla stregua del quale doveva escludersi l’attuazione di un'operazione illecitamente finalizzata ad elude re la volontà del legislatore; 3. avverso tale sentenza ricorre l'INPS con ricorso, affidato a un motivo, cui ha resistito la società in epigrafe, con controricorso. R.G.N.13698/2018 [OSCURATO:PERSONA]: 4. con l'unico motivo l'INPS denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 8,commi 1 e 4, della legge nr. 223 del 1991 ; dell’art. art. 15, comma 6, della legge nr. 264 del 1949 nonché degli artt. 2555 e ss. cod.civ., per avere la Corte distrettuale riconosciuto la sussistenza del diritto agli sgravi contributivi nonostante la dimostrazione, all'esito dell'istruttoria espletata, dei seguenti elementi fattuali: ✓ le due società (id est: la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. ) avevano lo stesso oggetto sociale, di confezionamento articoli di abbigliamento; ✓ la società [OSCURATO:SOCIETA], il 30 agosto 2014, aveva proceduto al licenziamento di 20 lavoratori impiegati nella descritta attività; ✓ la società [OSCURATO:SOCIETA], che si era costituita nel 2011 ed aveva solo due lavoratori, il 1.9.2014, stipulava un contratto di locazione commerciale avente ad oggetto i locali commerciali con cui aveva operato la [OSCURATO:SOCIETA] con i lavoratori licenziati; ✓ i lavoratori licenziati, il 30.8.2014,e assunti da [OSCURATO:SOCIETA], tra il settembre 2014 e il novembre 2014, continuavano a svolgere la stessa attività svolta in precedenza alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] , presso gli stessi locali e utilizzando gli stessi macchinari e attrezzature; 5. il motivo è fondato nei termini che si vanno ad illustrare; 6. l 'art. 8, comm i 4 e 4 bis , della legge nr. 223 del 1991 , ratione temporisapplicabile, è così formulato : «4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore R.G.N.13698/2018 a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti. 4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative»; 7. questa Corte ha più vol te esaminato la fattispecie esonerativa che qui rileva. Ha affermato che i benefici previsti dalla legge nr. 223 del 1991, art. 8, comma 4, non spettano quando tra l'impresa che ha collocato i lavoratori in mobilità e quella che li assume siano configurabili gli elementi oggettivi della cessione d'azienda (v., fra le altre, Cass. nr. 26836 del 2018e i precedenti ivi richiamati). Ha precisato, anche, che il beneficio non spetta se si tratta di operazione puramente fittizia, preordinata solo a fruire indebitamente delle agevolazioni contributive, per cui nel caso in cui la società cheassume i lavoratori in mobilità non configuri una realtà produttiva autentica bensì ricalchi sostanzialmente la stessa azienda che ha provveduto ai licenziamenti, la situazione ricade nella previsione dell'art. 8, comma 1 (in base alla quale «i lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi»),e, di conseguenza, è esclusa dai benefici contributivi (C ass. nr.21469 del 2019). La finalità delle agevolazioni è, infatti, quella di favorire l'occupazione dei lavoratori effettivamente espulsi dal mercato del lavoro, in coerenza con le fonti Europee (vd. l'abrogato Reg. (CE) n. 2204/2002 e il Reg. (UE) n. 651/2014) in base allequali R.G.N.13698/2018 gli Stati membri sono stati autorizzati a prevedere, nei rispettivi ordinamenti interni, incentivi per favorire l'occupazione di determinati soggetti svantaggiati, in deroga al divieto di Aiuti di Stato disposto dall'art. 107 TFUE, purché si realizzi un «incremento occupazionale netto»di tali categorie di lavoratori ( in motiv., Cass.nr. 28361 del 2021); 8. logico corollario è l’af fermazione secondo cui, in presenza di fattispecie giuridiche esonerative dell’obbligo contributivo che , pure nella loro diversità, sono caratterizzate dalla fruizione di sgravi finalizzati all'incentivo dell'occupazione, ad essere indagato non può essere solo il dato formale del rispetto degli indicatori normativi ma sempre anche quello sostanziale, collegato alla singola vicenda, onde verificare se la stessa abbia avuto la finalità di eludere la ratiodella disciplina incentivante, attraverso assunzioni e licenziamenti il cui effetto finale resti privo di incidenza positiva, e dunque, di novità, sul pianooccupazionale (v., fra le altre, Cass. nr. 6194 del 2022 ; Cass. nr. 1763 del 2021; Cass. nr. 9662 del 2019); 9. pertanto, qua ndo , come nella vicenda concreta, si è presenza (nell’azienda che assume i lavoratori) di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (quella che ha cioè licenziato) « quali lavoratori, oggetto sociale, locali » è onere della parte datoriale dare dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella nuova struttura (v. Cass. nr. 28361 del 2021 con i richiami ivi effettuati); 10. venendo al caso di specie, reputa il C ollegio che l’ indagine , come richiesta dalla fattispecie normativa , non sia stata adeguatamente condottanella sentenza impugnata; 11.la Corte di merito ha, infatti, esamina to atomisticamente gli elementiraccolti in istruttoria mentre avrebbe dovuto procedere ad una valutazione degli stessi nella loro convergenza globale, per verificare se i dati acquisiti, privi di significativa pregnanza, R.G.N.13698/2018 singolarmente presi, fossero in grado di acquisirla, in termini di intento elusivo della normativa, ovevalutati nella loro sintesi ; 12. è, dunque, ravvisabile un vizio di sussunzione dellafattispecie concreta in quella astratta disciplinata dalla legge e, pertanto, si impone unnuovo esame , secondo le direttive indicate,per la verifica di effettiva sussistenza dei presupposti di cui all’art. 8, co mm a 4 , legge nr. 223 del 199 1 , ratione temporis applicabile; 14. il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di appello di L’Aquil