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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01507/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1260-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4431/23/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata; che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta.

Quest'ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento per IRPEF, per l'anno 2007; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, attraverso il primo, il ricorrente assume violazione dell'art. 10 comma 4 bis

I. n. 146/1998 come modificato dall'art. 1 comma 17° I n. 296/06 e dall'art. 62 sexies D. L. n. 331/1993 convertito in I. n. 427/1993, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe trascurato di considerare che il contribuente aveva presentato dichiarazioni adeguate agli studi di settore, ed avrebbe così avallato la rideterminazione del reddito da parte dell'Ufficio, senza alcuna considerazione per l'attività del ricorrente, in termini di dimensioni e della relativa localizzazione; che, col secondo, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 39 comma 1° lett. d DPR n. 600/1973 e dell'art. 10 comma 4 bis

I. n. 146/1998 come modificato dall'art. 1 comma 17° I n. 296/06 e dall'art. 62 sexies D. L. n. 331/1993 convertito in I. n. 427/1993, ai sensi dell'art. 360 n.

Ric. 2018 n. 01260 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -2- 3 c.p.c.: la ricostruzione induttiva dell'accertamento di maggiori redditi fondato sull'antieconomicità della gestione non sarebbe stato accompagnato da alcuna convincente argomentazione; che, da ultimo, il Calce assume la violazione dell'art. 6 comma 5° I n. 212/2000, laddove la CTR avrebbe escluso una violazione del giusto procedimento, pur a seguito di omesso contraddittorio che l'Agenzia delle Entrate si è costituita' con controricorso; che, in data 29 aprile 2019, il contribuente ha presentato istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 e che tale sospensione è stata accordata dalla Corte con ordinanza interlocutoria depositata il 3 giugno 2019; che, in esito alla consumazione del periodo di sospensione, nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei termini fissati ex lege P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti delle parti in causa.

Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -rt 7 rri7 [OSCURATO:PERSONA] ,_-------., it o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1260-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4431/23/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata; che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta. Quest'ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento per IRPEF, per l'anno 2007; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, attraverso il primo, il ricorrente assume violazione dell'art. 10 comma 4 bis I. n. 146/1998 come modificato dall'art. 1 comma 17° I n. 296/06 e dall'art. 62 sexies D. L. n. 331/1993 convertito in I. n. 427/1993, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe trascurato di considerare che il contribuente aveva presentato dichiarazioni adeguate agli studi di settore, ed avrebbe così avallato la rideterminazione del reddito da parte dell'Ufficio, senza alcuna considerazione per l'attività del ricorrente, in termini di dimensioni e della relativa localizzazione; che, col secondo, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 39 comma 1° lett. d DPR n. 600/1973 e dell'art. 10 comma 4 bis I. n. 146/1998 come modificato dall'art. 1 comma 17° I n. 296/06 e dall'art. 62 sexies D. L. n. 331/1993 convertito in I. n. 427/1993, ai sensi dell'art. 360 n. Ric. 2018 n. 01260 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- 3 c.p.c.: la ricostruzione induttiva dell'accertamento di maggiori redditi fondato sull'antieconomicità della gestione non sarebbe stato accompagnato da alcuna convincente argomentazione; che, da ultimo, il Calce assume la violazione dell'art. 6 comma 5° I n. 212/2000, laddove la CTR avrebbe escluso una violazione del giusto procedimento, pur a seguito di omesso contraddittorio che l'Agenzia delle Entrate si è costituita' con controricorso; che, in data 29 aprile 2019, il contribuente ha presentato istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 e che tale sospensione è stata accordata dalla Corte con ordinanza interlocutoria depositata il 3 giugno 2019; che, in esito alla consumazione del periodo di sospensione, nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei termini fissati ex lege P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti delle parti in causa. Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -rt 7 rri7 [OSCURATO:PERSONA] ,_-------., it o
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