CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24344/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 31138/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: Oggetto: registro - rettifica avviamento Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Crescenzio n. 91; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 648/14/20 depositata in data 27/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva, quale cedente, congiuntamente alla società cessionaria, avvero l’avviso di rettifica e liquidazione notificatole con la quale l’Ufficio rettificava l’imposta di registro dovuta a fronte della cessione di un ramo d’azienda, a seguito di rideterminazione dell’avviamento del compendio trasferito elevandolo a euro 11.088.936 a fronte dell’importo dichiarato in atto pari a ben euro 5.667.046,00; - la CTP accoglieva il ricorso; l’Ufficio appellava tal pronuncia; - co n la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte con atto affidato a tre motivi di impugnazione l’Agenzia delle Entrate; resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; Considerato che: - va preliminarmente disattesa l’eccezione di giudicato di cui al controricorso, in quanto questa Corte riconosce efficacia di giudicato favorevole in altro giudizio ad una pronuncia (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 13152 del 16/05/2019) che sia dedotta come giudicato in altro giudizio, con ciò escludendosi che il passaggio in giudicato nei confronti di una parte della stessa sentenza resa nei Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] confronti anche di altra parte costituisca relazione di giudicato; difetta invero l’alterità del giudizio, trattandosi della stessa sentenza; - venendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, che possono qui ndi scrutinarsi, va esaminato per primo per ragioni di priorità logica, il secondo motivo di ricorso con il quale l’Erario censura la pronuncia gravata per violazione della disciplina in tema di motivazione del provvedimento impositivo e dell’art. 57 c. 1 del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art 360 c. 1 n. 3 c.p.c., avendo la CTR ritenuto che la contestazione del metodo di stima del ramo di azienda ceduto, utilizzato nell’atto di trasferimento, avrebbe introdotto un thema decidendumnuovo, quindi non ammesso, assente nell’atto impugnato quanto nel giudizio di primo grado; - il motivo è inammissibile, come correttamente eccepito in controricorso; - invero, parte ricorrente censura la statuizione che ha ritenuto illegittima in quanto nuova la contestazione del metodo di determinazione dell’avviamento ma non trascrive né produce in questa sede di Legittimità l’atto di rettifica e liquidazione impugnato; - le sola deduzione, quindi, relativa alla motivazione adeguata dell’atto impugnato e alla non novità della questione proposta negli atti processuali che invece la CTR ha ritenuto nuova resta, insufficiente, alla luce del principio secondo cui quando il ricorso si fonda su atti processuali o documenti, il ricorrente ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6„ c.p.c.); - "indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis Sez. 6 - 3, Sentenza n. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] 19048 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. ti, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011; in ultimo Cass. 11606/2019); -di questi tre oneri, parte ricorrente non ne ha correttamente assolto alcuno: di qui l'inammissibilità del motivo; -il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 52 c. 2 – bis del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 57 c.1 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR reso motivazione meramente apparente; - il moti vo è inammissibile, in quanto nella sostanza propone una censura puramente motivazionale, in presenza di una sentenza la cui motivazione si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”; -dal momento che la sentenza oggetto di gravame risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012 trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. (come modificato dal d. L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto "Decreto Sviluppo", pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni,dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] n. 187 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); tal disposizione, per l’appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; -conseguentemente, poiché formulate in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure aventi per oggetto, in sostanza, il difetto di motivazione non sono consentite e devono esser dichiarate inammissibili; è costante l’orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione che qui si eccepisce in ricorso; -il primo motivo si incentra, infine, sulla violazione dell’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 e sulla falsa applicazione del contraddittorio procedimentale in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente applicato tal disposizione e i principi che ne derivano ad una fattispecie diversa; -il motivo risulta inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse alla luce del rigetto degli altri motivi; -infatti, la decisione di merito si fonda su di una pluralità di ragioni tra loro distinte e autonome che singolarmente sono idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico; ne deriva che la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa oggetto di impugnazione (in termini si veda la pronuncia Cass. Sez.5, Ordinanza n. 11493 del 11/05 /2018 ); -pertanto, il ricorso è rigettato; -le spese sono regolate dalla soccombenza; -non sussistono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari in quanto parte soccombente è Amministrazione dello Stato; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 7.800,00