CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2025
Cassazione n. 41169/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria del 03/11/2025 presentati nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXX ritenutoche il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge processuale, nonché del vizio di carenza o contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di circonvenzione d’incapace, per mancata prova dello stato d’incapacità della persona offesa, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) puntualmente disattese, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che il giudice di merito ha anzi motivato con argomentazioni corrette e prive di vizi logici, rilevando il deficit cognitivo del XXXXXXXXX, come certificato da documentazione medica in atti, e, così, la condotta penalmente rilevante del ricorrente (si veda pag. 7 della sentenza impugnata, con riferimento alla diagnosi del XXXXXXXXXXXXXXXXe pagg. 8-9 sulle attività di suggestione e induzione a danno della persona offesa, oltre alle univoche dichiarazioni dell’amministratore di sostegno e dei soggetti che si occupavano di supportare la persona offesa); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge, nonché del vizio di mancanza ovvero contraddittorietà della motivazione in relazione alla contestata recidiva, è anch’esso non consentito in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello, e altresì manifestamente infondato giacché la corte del merito ha adeguatamente motivato in ordine all’applicazione dell’aggravante, stante la sussistenza di precedenti reati di truffa, ricettazione e sostituzione di persona a carico del ricorrente, commessi prima del reato de quo (si veda pag. 9 della sentenza impugnata, Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878-01; Sez. 2, n. 35159 del 01/07/2022, Lodi, Rv. 283848-01); ritenuto infine che anche il terzo motivo, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di carenza ovvero contraddittorietà della motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è anch’esso non consentito in quanto reiterativo e anche manifestamente infondato, poiché il giudice adito ha fatto corretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, vengano presi in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che venga fatto riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); che nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto non fossero presenti elementi positivamente valutabili in grado di giustificare la mitigazione della pena ai sensi dell’art. 62- bis, cod. pen., comunque riconosciuta ad altro titolo in ragione del contenuto lasso di tempo nel quale si sono svolti i fatti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato, altresì, che, trattandosi di procedimento nel quale sono coinvolte persone vulnerabili, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.